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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 aprile 2023

Cassazione n. 19773/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 25858-2018 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. già [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente [OSCURATO:PERSONA]. 29 D.[OSCURATO:PERSONA] civili Responsabilità solidale ratione temporis R.G.N. 25858/2018 Cron.

Rep.

Ud. 27/04/2023 CC domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - ricorrente incidentale - nonchè contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 774/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 13/06/2018 R.G.N. 1534/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato la parziale prescrizione dei crediti Inps e non dovute le sanzioni civili;

2. per quanto ancora in discussione in questa sede, la Corte di appello, in relazione alla responsabilità solidale,ex art. 29 D.lgs nr. 276 del 2003, della odierna controricorrente, quanto al periodo 1° giugno 2008 - 31 gennaio 2013, ha osservato c ome l’art. 29 cit. circoscrivesse la responsabilità solidale ai trattamenti retributivi, ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi, restando, invece, escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni di cui era chiamato a rispondere solo il responsabile dell’inadempimento;

3. in ordine alla vicenda concreta, ha giudicato, alla stregua del compendio probatorio, che ricorressero i presupposti fattuali della responsabilità solidale per la sussistenza di un rapporto contrattuale, inquadrabile tra quelli indicatidall’art. 29 cit., tra la società in epigrafe e la società cooperativa [OSCURATO:PERSONA] , inadempiente agli obblighi contributivi;

4. avverso la decisione, ha proposto ricorso principale l’INPS,con un motivo;

5. ha resistito, con controricorso, contenente ricorso incidentale, con due motivi, la società UpsHealthcare I talia [OSCURATO:SOCIETA], a sua volta, ha resistito al ricorso incidentale;

6. e ntrambe le parti hanno depositato memoria ;

7. chiamata la causa all’adunanza ca merale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis1, comma 2, cod.proc.civ.).

CONSIDERATOCHE:

8. con l'unico motivo d el ricorso principale - ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.-l'Inps deduce la violazione e falsa applicazione dell'art 29, commi 1 e 2, del D. Lgs nr.276 del 2003, così come modificato dall'art. 6, comma 1 e 2, del D.Lgs nr. 251 del 2004; dell'art. 29, comma 2, così come modificato dall'art. 1, comma 911, della legge nr. 296 del 2006; dell'art. 21 del D.L. nr. 5 del 2012, convertito nella legge nr.35 del 2012 e dell'art. 11, comma 1, disp. prel. cod. civ., per essere stata esclusa la sussistenza dell'obbligo solidale del committente di un appalto di servizi con riferimento alle sanzioni per omesso versamento dei contributi, anche per la parte di obbligazione contributiva sorta antecedentemente all'entrata in vigore della legge nr. 35 cit.;

9. con il primo motivo del ricorso incidentale è dedotta la violazione dell’art.29 sotto un duplice profilo:da un lato, per avere la Corte di appello ritenuto che la società ricorrente non avesse contestato il rapporto contrattuale con la società La S ey ; dall’altro , per avere la Corte di appello ritenuto applicabile la garanzia in oggetto anche ai soci dipendenti di cooperativa così estendendo, agli stessi, la tutela dei lavoratori subordinati; 10.con il secondo motivo del ricorso incidentale, è dedotta la violazione dell’art. 2697 cod.civ;

11. deve, preliminarmente, darsi atto che, n elle more del giudizio, è stato depositato atto di rinuncia al ricorso incidentale, sottoscritto dalla parte controricorrente e dal suo difensore; 12.tale rinuncia, notificata all ’ INPS , è rituale e, dunque, produttiva degli effetti di cui all’art. 391 cod.proc.civ.; 13.nel caso di specie, tuttavia, il processo non può essere dichiaratoestinto, dovendosi provvedere sulricorso principale (v. , in relazione a fattispecie sostanzialmente analoga, in ultimo, Cass. , sez.Lav., nr. 10363 del 2023); 14.il motivo del ricorso principale è fondato.

Secondo l’orientamento della Corte, oramai consolidatosi, l'art. 21 del D.L. nr. 5 del 2012, come convertito dalla legge nr. 35 del 2012, nella parte in cui esclu de l’obbligo solidale del committente per le sanzioni civili «di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento» non ha natura di norma interpretativa né effetti retroattivi (v., fra le altre,Cass. n. 18259 del 2018; Cass. n. 20849 del 2019; Cass. nr. 6449 del 2020; Cass. nr. 22395 del 2020); 15.a tale riguardo, si è precisato che l’art. 21 ha disciplinato exnovo la responsabilità solidale negli appalti , con disposizione che non contiene elementi per indurre l'interprete a predicarne il valore interpretativo e, in quanto tale, retroattivo; 16.si è chiarito che la tesi – che vorrebbe la responsabilità solidale non estesa al le sanzioni, anche in relazione al testo dell’art. 29, antecedente al le modifiche introdotte dal cit. art. 21-trascura di considerare la natura accessoria delle sanzion i civili , affermata da costante giurisprudenza di questa Corte; 17.le sanzioni civili rappresentano una conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardo, legalmente predeterminata, introdotta nell'ordinamento al fine di rafforzare l'obbligazione contributiva e risarcire, in misura predeterminata dalla legge, con presunzione juris et de jure, il danno cagionato all'istituto assicuratore ( così precedenti citati, anche con richiamo a Cass., sez.un., nr. 5076 del 2015); 18.si è escluso, peraltro, che la prescelta interpretazione -pur conducendo al risultato di un diverso contenuto dell’obbligazione solidale, in ragione della collocazione temporaledell’inadempimento- possa esp orre la pregressa normativa (id est : la normativa antecedente alle modifiche introdotte dall’art. 21) a dubbi di legittimità costituzionale.

Al riguardo, si è richiamata la giurisprudenza costituzionale che , in varie occasioni, ha giustificato trattament i differenziat i, in relazione a medesime fattispecie, perfezionatesi, però, in momenti diversi nel tempo, poiché «il fluire del tempo può costituire un valido elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche»(v., nei precedenti, il richiamo a Corte Cost. n r . 254 del 2014); 19.a tali arresti e alle ragioni che li sorreggono , integralmente richiamate anche ai sensi dell’art. 118 disp.att.cod.proc.civ., va , dunque, data continuità in questa sede.

Agli stessi, non si è conformata , invece, la sentenza impugnata che ha escluso l’obbligo del pagamento delle sanzioni civili anche per la parte di obbligazione contributiva sorta antecedentemente all'entrata in vigore dell’art. 21 cit.;

20. pertanto, e c onclusivamente, va accolto il ricorso principale dell’Inps e dichiarato inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse esplicitata nella rinuncia, il ricorso incidentale della società;

21. la sentenza impugnata va cassata, in accoglimento del ricorso principale, con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che, nel procederead un nuovo esame della fattispecie, si uniformerà ai principi indicati e provvederà inoltre alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità; 22.la rinuncia al ricorso incidentale esclude la sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato; P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia alla Corte d’appello d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 25858-2018 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. già [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente [OSCURATO:PERSONA]. 29 D.[OSCURATO:PERSONA] civili Responsabilità solidale ratione temporis R.G.N. 25858/2018 Cron. Rep. Ud. 27/04/2023 CC domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - ricorrente incidentale - nonchè contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 774/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 13/06/2018 R.G.N. 1534/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato la parziale prescrizione dei crediti Inps e non dovute le sanzioni civili; 2. per quanto ancora in discussione in questa sede, la Corte di appello, in relazione alla responsabilità solidale,ex art. 29 D.lgs nr. 276 del 2003, della odierna controricorrente, quanto al periodo 1° giugno 2008 - 31 gennaio 2013, ha osservato c ome l’art. 29 cit. circoscrivesse la responsabilità solidale ai trattamenti retributivi, ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi, restando, invece, escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni di cui era chiamato a rispondere solo il responsabile dell’inadempimento; 3. in ordine alla vicenda concreta, ha giudicato, alla stregua del compendio probatorio, che ricorressero i presupposti fattuali della responsabilità solidale per la sussistenza di un rapporto contrattuale, inquadrabile tra quelli indicatidall’art. 29 cit., tra la società in epigrafe e la società cooperativa [OSCURATO:PERSONA] , inadempiente agli obblighi contributivi; 4. avverso la decisione, ha proposto ricorso principale l’INPS,con un motivo; 5. ha resistito, con controricorso, contenente ricorso incidentale, con due motivi, la società UpsHealthcare I talia [OSCURATO:SOCIETA], a sua volta, ha resistito al ricorso incidentale; 6. e ntrambe le parti hanno depositato memoria ; 7. chiamata la causa all’adunanza ca merale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis1, comma 2, cod.proc.civ.). CONSIDERATOCHE: 8. con l'unico motivo d el ricorso principale - ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.-l'Inps deduce la violazione e falsa applicazione dell'art 29, commi 1 e 2, del D. Lgs nr.276 del 2003, così come modificato dall'art. 6, comma 1 e 2, del D.Lgs nr. 251 del 2004; dell'art. 29, comma 2, così come modificato dall'art. 1, comma 911, della legge nr. 296 del 2006; dell'art. 21 del D.L. nr. 5 del 2012, convertito nella legge nr.35 del 2012 e dell'art. 11, comma 1, disp. prel. cod. civ., per essere stata esclusa la sussistenza dell'obbligo solidale del committente di un appalto di servizi con riferimento alle sanzioni per omesso versamento dei contributi, anche per la parte di obbligazione contributiva sorta antecedentemente all'entrata in vigore della legge nr. 35 cit.; 9. con il primo motivo del ricorso incidentale è dedotta la violazione dell’art.29 sotto un duplice profilo:da un lato, per avere la Corte di appello ritenuto che la società ricorrente non avesse contestato il rapporto contrattuale con la società La S ey ; dall’altro , per avere la Corte di appello ritenuto applicabile la garanzia in oggetto anche ai soci dipendenti di cooperativa così estendendo, agli stessi, la tutela dei lavoratori subordinati; 10.con il secondo motivo del ricorso incidentale, è dedotta la violazione dell’art. 2697 cod.civ; 11. deve, preliminarmente, darsi atto che, n elle more del giudizio, è stato depositato atto di rinuncia al ricorso incidentale, sottoscritto dalla parte controricorrente e dal suo difensore; 12.tale rinuncia, notificata all ’ INPS , è rituale e, dunque, produttiva degli effetti di cui all’art. 391 cod.proc.civ.; 13.nel caso di specie, tuttavia, il processo non può essere dichiaratoestinto, dovendosi provvedere sulricorso principale (v. , in relazione a fattispecie sostanzialmente analoga, in ultimo, Cass. , sez.Lav., nr. 10363 del 2023); 14.il motivo del ricorso principale è fondato. Secondo l’orientamento della Corte, oramai consolidatosi, l'art. 21 del D.L. nr. 5 del 2012, come convertito dalla legge nr. 35 del 2012, nella parte in cui esclu de l’obbligo solidale del committente per le sanzioni civili «di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento» non ha natura di norma interpretativa né effetti retroattivi (v., fra le altre,Cass. n. 18259 del 2018; Cass. n. 20849 del 2019; Cass. nr. 6449 del 2020; Cass. nr. 22395 del 2020); 15.a tale riguardo, si è precisato che l’art. 21 ha disciplinato exnovo la responsabilità solidale negli appalti , con disposizione che non contiene elementi per indurre l'interprete a predicarne il valore interpretativo e, in quanto tale, retroattivo; 16.si è chiarito che la tesi – che vorrebbe la responsabilità solidale non estesa al le sanzioni, anche in relazione al testo dell’art. 29, antecedente al le modifiche introdotte dal cit. art. 21-trascura di considerare la natura accessoria delle sanzion i civili , affermata da costante giurisprudenza di questa Corte; 17.le sanzioni civili rappresentano una conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardo, legalmente predeterminata, introdotta nell'ordinamento al fine di rafforzare l'obbligazione contributiva e risarcire, in misura predeterminata dalla legge, con presunzione juris et de jure, il danno cagionato all'istituto assicuratore ( così precedenti citati, anche con richiamo a Cass., sez.un., nr. 5076 del 2015); 18.si è escluso, peraltro, che la prescelta interpretazione -pur conducendo al risultato di un diverso contenuto dell’obbligazione solidale, in ragione della collocazione temporaledell’inadempimento- possa esp orre la pregressa normativa (id est : la normativa antecedente alle modifiche introdotte dall’art. 21) a dubbi di legittimità costituzionale. Al riguardo, si è richiamata la giurisprudenza costituzionale che , in varie occasioni, ha giustificato trattament i differenziat i, in relazione a medesime fattispecie, perfezionatesi, però, in momenti diversi nel tempo, poiché «il fluire del tempo può costituire un valido elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche»(v., nei precedenti, il richiamo a Corte Cost. n r . 254 del 2014); 19.a tali arresti e alle ragioni che li sorreggono , integralmente richiamate anche ai sensi dell’art. 118 disp.att.cod.proc.civ., va , dunque, data continuità in questa sede. Agli stessi, non si è conformata , invece, la sentenza impugnata che ha escluso l’obbligo del pagamento delle sanzioni civili anche per la parte di obbligazione contributiva sorta antecedentemente all'entrata in vigore dell’art. 21 cit.; 20. pertanto, e c onclusivamente, va accolto il ricorso principale dell’Inps e dichiarato inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse esplicitata nella rinuncia, il ricorso incidentale della società; 21. la sentenza impugnata va cassata, in accoglimento del ricorso principale, con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che, nel procederead un nuovo esame della fattispecie, si uniformerà ai principi indicati e provvederà inoltre alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità; 22.la rinuncia al ricorso incidentale esclude la sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia alla Corte d’appello d
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