Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 33016/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

i AlessandriaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso;lette le memorie di replica dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nelricorso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata e la restituzione deibeni o, in subordine, l'annullamento con rinvio per nuovo esameRITENUTO IN FATTO1.

Con l’ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Alessandria, aditonell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto, emesso il 26 febbraio 2026,con il quale il Pubblico ministero presso il Tribunale di Alessandria ha disposto ilsequestro probatorio di due lingotti d'oro puro 999,9 del peso complessivo di100,20 grammi, di lamine di oro puro 999,9 del peso complessivo di 100,20grammi e di frammenti di lamine in oro puro 999,9 del peso complessivo di35,87 grammi, nei confronti del medesimo [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a indagini peravere esercitato in via professionale il commercio in oro in assenza dellapreventiva comunicazione all'organismo degli agenti e dei mediatori, condottaintegrante il reato previsto dall'art. 4 della legge n. 7 del 2000, ha rigettato larichiesta di riesame.2.

Avverso tale ordinanza, tramite il proprio difensore di fiducia, avv.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato adue motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per lamotivazione.2.1.

Con il primo motivo denuncia, in relazione all'art. 606, comma 1,lett. b) e c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 4 della legge n. 7 del 2000,125, comma 3, 253, 257 e 324 cod. proc. pen. e il vizio di motivazioneapparente in relazione alla ritenuta sussistenza del fumus del delitto di cuiall'imputazione provvisoria.Si deduce che il Tribunale ha confermato il decreto di sequestroprobatorio con riferimento alla condotta di commercio professionale di oro inassenza di preventiva comunicazione all’OAM (Organismo agenti e mediatori),sanzionata ai sensi degli artt. 4 e 1 della legge n. 7 del 2000, senza considerareche il richiamo della norma sanzionatoria, art. 4 cit., all'art. 1 nella stessa legge,delimita la condotta abusiva sanzionabile nell'ambito dell'esercizio di un'attivitàprofessionale quale dalla stessa definita, che dunque pretende la nonoccasionalità e la continuità dell'attività, l'organizzazione e l'inserimento inun'attività di impresa a scopo di lucro, di tal che non è sufficiente a integrare lafattispecie la mera detenzione di oro né un singolo episodio isolato e neppurevalgono gli ulteriori elementi valorizzati dal Tribunale del riesame, individuatinella circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] stesse per accedere in un banco metalli, nellamancanza di elementi idonei a giustificare la detenzione del quantitativo d'oro atitolo personale e nell’asserita falsità delle dichiarazioni rese nell'immediatezzasulla provenienza dell'oro.

Inoltre non concorrerebbe alla integrazione del reato ilfatto che l'indagato possiede una ditta individuale di “compro oro”, con regolareiscrizione nell'autonomo registro, trattandosi di un'attività diversa ed autonoma,disciplinata dal d.lgs n. 92 del 25 maggio 2017, che prevede una figuraprofessionale non sovrapponibile a quella degli operatori professionali in oro ed èpresidiata da una specifica figura di reato, esercizio abusivo dell'attività dicompro oro prevista dall'art. 8 del d.lgs n. 92 del 25 maggio 2017; oltretutto nonvi sarebbe alcun elemento che possa ricondurre la detenzione dell'oro a dettaSi lamenta infine la inutilizzabilità anche ai fini cautelari delledichiarazioni sulla provenienza dell'oro rese dal [OSCURATO:PERSONA] alla Guardia di Finanzanell'immediatezza del sequestro, ciò che ne esclude la natura spontanea, senzala presenza del difensore, in ogni caso in difetto degli avvisi previsti dagli artt. 63e 64 cod. proc. pen. e in assenza di qualsiasi verbalizzazione sottoscrittadall'indagato, essendo le stesse esclusivamente riportate nel verbale disequestro.2.2.

Con il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 4 dellalegge n. 7 del 2000, 125, comma 3, 253, 262 e 355 cod. proc. pen. in quanto èstato illegittimamente emesso decreto di sequestro probatorio dopo la mancataconvalida del sequestro disposto di iniziativa della p.g. e il vizio di motivazioneapparente in ordine alla indicazione delle finalità probatorie del sequestrodell'oro.Premesso che i l pubbl ico ministero, pur avendo r icevutotempestivamente gli atti del sequestro disposto di iniziativa dalla Guardia difinanza il 3 febbraio 2026, non aveva provveduto, ai sensi dell'art. 355 cod. proc.pen., alla convalida nel termine perentorio delle 48 ore, i beni non sono statirestituiti e invece trattenuti sine titulo, sino al 27 febbraio 2006, quando è statoemesso dal pubblico ministero un decreto di sequestro probatorio avente adoggetto gli stessi beni, senza allegare l'emersione di nuovi elementi di fatto nèsopravvenute esigenze probatorie idonee a giustificare il vincolo, con evidentesviamento della funzione propria della misura che non può essere piegata asanare ex post un precedente sequestro divenuto inefficace per osservanza deitermini.Quanto al profilo motivazionale, tale decreto - e così l'ordinanza delTribunale del riesame - oltretutto, si limita ad affermare che il sequestro sarebbefunzionale a consentire lo svolgimento degli accertamenti relativi allaprovenienza e alla destinazione dei preziosi, quindi alla sussistenza del reato,fattispecie ipotizzata, che impone di accertare l'esercizio del commercioprofessionale e non la natura dell'oro, che, per via delle sue caratteristiche dipurezza e peso, è già ampiamente accertato costituire oro da investimento.3.

Il Procuratore Generale ha chiesto alla Corte di rigettare il ricorso inquanto il Tribunale ha correttamente e coerentemente motivato in ordine allasussistenza del fumus del reato, nonché in ordine alla finalità del sequestroprobatorio, con riferimento all'esigenza di un più approfondito accertamento deifatti; inoltre la motivazione del sequestro probatorio disposto dopo la mancataconvalida ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali in materia dicommercio abusivo di oro, fattispecie integrata anche da una sola operazione dicompravendita.4.

Il difensore ha depositato memorie di replica con le quali ha insistitonei motivi di ricorso, osservando altresì che il P.G. non indica alcuna specificaoperazione di compravendita o intermediazione che esprima un'attività definibilequale professionale, mentre la mera detenzione di oro da investimento, anche inassenza di iscrizione all’O.A.M., unico elemento che residua una volta espunte ledichiarazioni inutilizzabili dell'indagato, non integra di per sé il fatto tipico.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è, nel suo complesso, infondato.2.

Va anzitutto, in premessa, rammentato che il ricorso per cassazionecontro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio èconsentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. e che tale vizioricomprende, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, sia gli'errores in iudicando' o 'in procedendo', sia quei vizi della motivazione cosìradicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimentoo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza eragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logicoseguito dal giudice (Sez.

U. n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692- 01;Sez. 2, n.18952 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01).

Nello specificare talepresupposto si è chiarito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse inmateria di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, èammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tuttoassente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi perrendere comprensibile la vicenda contestata e l’iter logico seguito dal giudice nelprovvedimento impugnato (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Rv. 285608 - 01;Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893-01).Al di fuori di dette ipotesi, il sindacato della motivazione è consentito neitermini previsti dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e non può essereutilmente dedotto in relazione alle ordinanze cautelari reali.3.

Il secondo motivo, da trattare prioritariamente in ordine logico, èinammissibile.3.1.

Si rileva, in primo luogo, che l'odierna pronuncia riguardaesclusivamente l'ordinanza del Tribunale che ha rigettato la richiesta di riesameproposta avverso il decreto di sequestro del pubblico ministero del 26 febbraio2026 e non investe affatto il lamentato difetto di convalida tempestiva delsequestro d’iniziativa del 3 febbraio 2026 o l'eventuale illegittimità della mancatarestituzione dei beni nel periodo intermedio.3.2.

Ebbene, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente glieventuali vizi e così l'intempestività della convalida, nella quale si pretende dirinvenire una causa di illegittimità derivata del provvedimento in esame, nonimpedivano affatto al Pubblico Ministero la successiva emissione di un decreto disequestro probatorio di per sé immune da vizi; non ricorre infatti alcunapreclusione processuale in quanto il precedente provvedimento, per quantodesumibile dalle doglianze del ricorrente, non sarebbe stato giurisdizionalmenteannullato, ma meramente caducato per difetto di convalida.Il Tribunale ha fatto dunque corretta applicazione del principio, che deveessere qui ribadito, per il quale, in tema di sequestro probatorio, il principio delne bis in idem, ricavabile dalle linee generali dell'ordinamento processuale,comporta l'impossibilità della reiterazione di un provvedimento avente medesimooggetto e fondato su identico contenuto, solo quando sia intervenuta pronunciagiurisdizionale non più soggetta ad impugnazione, che abbia escluso lasussistenza delle condizioni per disporlo, e non anche nell'ipotesi di caducazionedi un originario provvedimento ablativo per motivi puramente formali (si vedanoper un'affermazione del principio in caso di caducazione del sequestro diiniziativa per difetto di convalida, Sez. 2, n. 2276 del 06/10/2015 dep. 2016, Rv.265772 - 01; Sez. 5, n. 709 del 1999, Rv. 212779; nonché Sez. 3, n. 9972 del05/11/2019 Cc. (dep. 13/03/2020 ) Rv. 278422 - 01, che ha riaffermato lostesso principio per il caso di annullamento di un sequestro probatorio per vizimeramente formali).La doglianza è pertanto, sotto questo profilo, manifestamente infondata.3.3.

L'ulteriore lamentela, che investe l’omessa indicazione delleesigenze probatorie a supporto del vincolo, non è ammissibile in quanto propostaoltre i casi consentiti.Deve infatti essere escluso, richiamati i principi esposti al § 2, chericorrano i presupposti per sollevare in sede di ricorso per cassazione il profilodell'omessa o mancante motivazione, posto che, a pagina 4 dell'ordinanza delTribunale del riesame risultano esplicitate due diverse esigenze probatorie, siaquella della necessità di analisi, confutata dal ricorrente, peraltro con argomenti -quale l'inutilità delle stesse trattandosi di oro di cui è già accertata la purezza -che virano verso la illogicità - dunque un vizio motivazionale non censurabile inquesta sede - sia l'ulteriore esigenza dello svolgimento di accertamenti relativialla provenienza del compendio, certamente coerenti con la qualificazione delfatto.4.

Il primo motivo è infondato.4.1.

La doglianza richiede una valutazione dell'effettivo contenutodispositivodell'art. 4, comma 1, della legge n. 7 del 2000, la cui violazione ècontestata al ricorrente.La norma in discorso sanziona con la reclusione da sei mesi a quattroanni e con la multa «chiunque svolge l'attività di cui all'art. 1, comma 3,dellalegge n. 7 del 2000», e cioè «l'esercizio in via professionale del commercio di oroper conto proprio o per conto di terzi» senza averne dato comunicazioneall'organismo degli agenti e mediatori (OAM), attività che può essere svolta dabanche o previa comunicazione al citato organismo anche da soggetti inpossesso di particolari requisiti, anche di onorabilità.Va chiarito, per una migliore intellezione del caso, atteso che ilricorrente risulta svolgere l'attività di «compro oro», che, pur non potendoescludersi che uno stesso soggetto operi in entrambi i campi, l'esercizio in viaprofessionale del commercio in oro costituisce un'attività autonoma e diversarispetto a quella di compro oro; quest'ultimaè ora disciplinata dal d.lgs. n. 92 del2017, che, tra l'altro, all’art. 8 prevede autonome e diverse sanzioni perl'eventuale l’esercizio abusivo.L'articolo 1 del d.lgs. n. 92 del 2017 contiene una serie di definizioni disignificativo rilievo, anche al fine della individuazione della diversa attivitàdell'operatore professionale, che di seguito si riportano:a) amministrazioni interessate: le amministrazioni e le istituzionicompetenti al rilascio di autorizzazioni, licenze o altri titoli abilitativi comunquedenominati e titolari di poteri di controllo nei confronti degli operatori comprooro;b) attività di compro oro: l'attività commerciale consistente nelcompimento di operazioni di compro oro, esercitata in via esclusiva ovvero in viasecondaria rispetto all'attività prevalente;c) autorità competenti: il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Unitàdi informazione finanziaria per l'Italia (UIF) e la Guardia di finanza che opera neicasi previsti dal presente decreto attraverso il Nucleo speciale polizia valutaria;d) cliente: il privato che, anche sotto forma di permuta, acquista o cedeoggetti preziosi usati ovvero l'operatore professionale in oro, di cui alla legge 17gennaio 2000, n. 7, cui i medesimi oggetti sono ceduti;e) dati identificativi del cliente: il nome e il cognome, il luogo e la data dinascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza, gliestremi del documento di identificazione e, ove assegnato, il codice fiscale o, nelcaso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e, oveassegnato, il codice fiscale;f) decreto antiriciclaggio: il decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231, e successive modificazioni;g) denaro contante: le banconote e le monete metalliche, in euro o invalute estere, aventi corso legale;h) metalli preziosi: i metalli definiti dall'articolo 1, comma 1, del decretolegislativo 22 maggio 1999, n. 251;i) mezzi di pagamento: il denaro contante, gli assegni bancari e postali,gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vagliapostali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altrecarte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ognialtro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare oacquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie;l) OAM: indica l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti indecreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;m) oggetto prezioso usato: un oggetto in oro o in altri metalli preziosinella forma del prodotto finito o di gioielleria, ovvero nella forma di rottame,cascame o avanzi di oro e materiale gemmologico;n) operatore compro oro: il soggetto, anche diverso dall'operatoreprofessionale in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, che esercita l'attivitàdi compro oro, previa iscrizione nel registro degli operatori compro oro;o) operazione di compro oro: la compravendita, all'ingrosso o aldettaglio ovvero la permuta di oggetti preziosi usati;p) operazione frazionata: un'operazione unitaria sotto il profilo del valoreeconomico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto,posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predettilimiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissatoin sette giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quandoricorrano elementi per ritenerla tale;q) registro degli operatori compro oro: i l registro pubblicoinformatizzato, istituito presso l'OAM, in cui gli operatori compro oro sono tenutiad iscriversi, al fine del lecito esercizio dell'attività di compro oro.Dall'analisi comparata delle indicate definizioni, in specie quelle di cuialle lettere b), n) e o), si recava in termini netti la specificità dell'attività dei«compro oro», i quali, previa iscrizione nel relativo registro, acquistano oggettipreziosi usati all'ingrosso o al dettaglio, per poi rivenderli a fonderie ovveropermutarli, esclusa dunque qualsiasi attività di fusione e formazione di lingotti,come di commercio e cessione di oro da investimento.In tal senso è da tempo intervenuta, a fornire ulteriori chiarimenti aglioperatori del settore, oltre che a riepilogare le prescrizioni normative e inecessari adempimenti, la Circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento perla pubblica sicurezza, prot. 557 del 29 novembre 2017, che identifica i “comprooro” «con l'ampia categoria dei commercianti di oggetti preziosi usati, secondo ladefinizione ricavabile dalla sentenza della Corte costituzionale n. 121 del 1963(che ha qualificato come usati di oggetti immediatamente dopo il primo acquistoda un privato non operatore professionale, anche se nuovi dal punto di vistasostanziale, fisico ed economico), senza che abbia alcun rilievo né la dimensionedell'esercizio commerciale, né la sua denominazione, né la circostanza che ilcommercio di preziosi usati sia prevalente o accessorio ad altre attività».4.2.

Questa Corte poi ha già avuto modo di spiegareche integra il reatodi cui alla L. 17 gennaio 2000, n. 7, art. 4, comma 1 - commercio abusivo di oro- anche una sola operazione di compravendita, quando la stessa sia riconducibilead un'attività svolta in forma professionale, senza averne dato comunicazioneall'[OSCURATO:PERSONA] dei Cambi, ovvero in assenza dei requisiti richiesti dall'art. 1,comma 3, della legge cit. (Sez. 3, Sentenza n. 39455 del 14/05/2014, Rv.261361 - 01; Sez. 3, n. 32817 del 08/06/2007, Vagnozzi, Rv. 237483),ritenendo altresì certamente integrata la fattispecie in capo all'amministratore diuna società che acquistava da privati oro usato e, in minima parte, rottami inoro, cedendo in conto lavorazione tali oggetti, pur rimanendone proprietaria, aduna ditta incaricata di fonderli, per poi rivendere l'oro così ottenuto a terzi (Sez.3, n. 6733 del 09/01/2019, Rv. 275838 - 01).Deve quindi affermarsi che l’attività del «compro oro» è costituita dallacompravendita all'ingrosso o al dettaglio ovvero la permuta di oggetti preziosiusati, escluso dunque sia il commercio di lingotti da investimento, che qualsiasidell'art. 1, lett. b), d) ed o), del d.lgs n. 92 del 2017 contemplandoesclusivamente un'attività di tipo commerciale limitata a gioielli e altri preziosiusati.4.3.

Nel caso in esame risulta, dal testo dell'ordinanza impugnata, chel'oro sequestrato fosse costituito da lingotti e lamine di oro purissimo, non già dapreziosi usati e che il ricorrente non avesse dato alcuna comunicazioneall'Organismo degli agenti e mediatori (OAM) nel cui registro non era iscritto.Il Tribunale di Alessandria alla luce della valutazione di una serie dielementi di fatto, non illogici né contraddittori (il quantitativo ingente di oropurissimo, del tipo da investimento, nella disponibilità del ricorrente; lacircostanza che, pur accingendosi a fare ingresso in un banco metalli di Valenza,non avesse con sé alcuna documentazione della provenienza del metallo preziosoe che fosse comunque un soggetto che svolgeva l'attività di “compro oro”),sostanzialmente incontestati anche in questa sede, come si apprezza dalcontenuto del ricorso, ha ritenuto la professionalità dell'attività in corso, comedetto niente affatto esclusa dalla circostanza che si trattasse di una singolaoperazione, dunque il fumus del reato oggetto della contestazione provvisoria.4.4.

Quanto poi alla dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalricorrente in occasione del sequestro e asseritamente confluite nel relativoverbale, al di là della non illustrata decisività delle dichiarazioni stesse in ordinealla prova di resistenza del costrutto indiziario valutato dal Tribunale dellacautela, osserva il Collegio che si tratta di una questione non sottoposta alTribunale del riesame, come si apprezza dalla sintesi dei motivi riportata nelprovvedimento impugnato e non contestata in questa sede, oltre che dallarichiesta di riesame allegata al ricorso, di conseguenza tale profilo di doglianza èinammissibile.Va rimarcato in proposito che è inammissibile il ricorso per cassazioneavverso il provvedimento del tribunale del riesame con cui si deducano, per laprima volta, in sede di legittimità motivi di censura inerenti al decreto disequestro preventivo che non avevano costituito oggetto di doglianza dinanzi allostesso tribunale (si veda Sez. 2, n. 9434 del 27/01/2023, Rv. 284419 - 01);infatti, in tema di impugnazioni cautelari reali, la parte che propone richiesta diriesame, per la natura di mezzo di gravame della stessa, è tenuta ad articolareappositi motivi, sicché, ove successivamente proponga ricorso per cassazioneavverso la decisione del tribunale del riesame, è tenuta a dedurre motivicorrispondenti a quelli con i quali erano state fatte valere le questioni a questoprospettate, pena l'inammissibilità delle deduzioni, siccome nuove (in tal sensoSez. 3, n. 29366 del 23/04/2024, Rv. 286752 - 01).5.

Alla complessiva infondatezza delle censure segue il rigetto del ricorsoe la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i AlessandriaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso;lette le memorie di replica dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nelricorso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata e la restituzione deibeni o, in subordine, l'annullamento con rinvio per nuovo esameRITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Alessandria, aditonell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto, emesso il 26 febbraio 2026,con il quale il Pubblico ministero presso il Tribunale di Alessandria ha disposto ilsequestro probatorio di due lingotti d'oro puro 999,9 del peso complessivo di100,20 grammi, di lamine di oro puro 999,9 del peso complessivo di 100,20grammi e di frammenti di lamine in oro puro 999,9 del peso complessivo di35,87 grammi, nei confronti del medesimo [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a indagini peravere esercitato in via professionale il commercio in oro in assenza dellapreventiva comunicazione all'organismo degli agenti e dei mediatori, condottaintegrante il reato previsto dall'art. 4 della legge n. 7 del 2000, ha rigettato larichiesta di riesame.2. Avverso tale ordinanza, tramite il proprio difensore di fiducia, avv.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato adue motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per lamotivazione.2.1. Con il primo motivo denuncia, in relazione all'art. 606, comma 1,lett. b) e c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 4 della legge n. 7 del 2000,125, comma 3, 253, 257 e 324 cod. proc. pen. e il vizio di motivazioneapparente in relazione alla ritenuta sussistenza del fumus del delitto di cuiall'imputazione provvisoria.Si deduce che il Tribunale ha confermato il decreto di sequestroprobatorio con riferimento alla condotta di commercio professionale di oro inassenza di preventiva comunicazione all’OAM (Organismo agenti e mediatori),sanzionata ai sensi degli artt. 4 e 1 della legge n. 7 del 2000, senza considerareche il richiamo della norma sanzionatoria, art. 4 cit., all'art. 1 nella stessa legge,delimita la condotta abusiva sanzionabile nell'ambito dell'esercizio di un'attivitàprofessionale quale dalla stessa definita, che dunque pretende la nonoccasionalità e la continuità dell'attività, l'organizzazione e l'inserimento inun'attività di impresa a scopo di lucro, di tal che non è sufficiente a integrare lafattispecie la mera detenzione di oro né un singolo episodio isolato e neppurevalgono gli ulteriori elementi valorizzati dal Tribunale del riesame, individuatinella circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] stesse per accedere in un banco metalli, nellamancanza di elementi idonei a giustificare la detenzione del quantitativo d'oro atitolo personale e nell’asserita falsità delle dichiarazioni rese nell'immediatezzasulla provenienza dell'oro. Inoltre non concorrerebbe alla integrazione del reato ilfatto che l'indagato possiede una ditta individuale di “compro oro”, con regolareiscrizione nell'autonomo registro, trattandosi di un'attività diversa ed autonoma,disciplinata dal d.lgs n. 92 del 25 maggio 2017, che prevede una figuraprofessionale non sovrapponibile a quella degli operatori professionali in oro ed èpresidiata da una specifica figura di reato, esercizio abusivo dell'attività dicompro oro prevista dall'art. 8 del d.lgs n. 92 del 25 maggio 2017; oltretutto nonvi sarebbe alcun elemento che possa ricondurre la detenzione dell'oro a dettaSi lamenta infine la inutilizzabilità anche ai fini cautelari delledichiarazioni sulla provenienza dell'oro rese dal [OSCURATO:PERSONA] alla Guardia di Finanzanell'immediatezza del sequestro, ciò che ne esclude la natura spontanea, senzala presenza del difensore, in ogni caso in difetto degli avvisi previsti dagli artt. 63e 64 cod. proc. pen. e in assenza di qualsiasi verbalizzazione sottoscrittadall'indagato, essendo le stesse esclusivamente riportate nel verbale disequestro.2.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 4 dellalegge n. 7 del 2000, 125, comma 3, 253, 262 e 355 cod. proc. pen. in quanto èstato illegittimamente emesso decreto di sequestro probatorio dopo la mancataconvalida del sequestro disposto di iniziativa della p.g. e il vizio di motivazioneapparente in ordine alla indicazione delle finalità probatorie del sequestrodell'oro.Premesso che i l pubbl ico ministero, pur avendo r icevutotempestivamente gli atti del sequestro disposto di iniziativa dalla Guardia difinanza il 3 febbraio 2026, non aveva provveduto, ai sensi dell'art. 355 cod. proc.pen., alla convalida nel termine perentorio delle 48 ore, i beni non sono statirestituiti e invece trattenuti sine titulo, sino al 27 febbraio 2006, quando è statoemesso dal pubblico ministero un decreto di sequestro probatorio avente adoggetto gli stessi beni, senza allegare l'emersione di nuovi elementi di fatto nèsopravvenute esigenze probatorie idonee a giustificare il vincolo, con evidentesviamento della funzione propria della misura che non può essere piegata asanare ex post un precedente sequestro divenuto inefficace per osservanza deitermini.Quanto al profilo motivazionale, tale decreto - e così l'ordinanza delTribunale del riesame - oltretutto, si limita ad affermare che il sequestro sarebbefunzionale a consentire lo svolgimento degli accertamenti relativi allaprovenienza e alla destinazione dei preziosi, quindi alla sussistenza del reato,fattispecie ipotizzata, che impone di accertare l'esercizio del commercioprofessionale e non la natura dell'oro, che, per via delle sue caratteristiche dipurezza e peso, è già ampiamente accertato costituire oro da investimento.3. Il Procuratore Generale ha chiesto alla Corte di rigettare il ricorso inquanto il Tribunale ha correttamente e coerentemente motivato in ordine allasussistenza del fumus del reato, nonché in ordine alla finalità del sequestroprobatorio, con riferimento all'esigenza di un più approfondito accertamento deifatti; inoltre la motivazione del sequestro probatorio disposto dopo la mancataconvalida ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali in materia dicommercio abusivo di oro, fattispecie integrata anche da una sola operazione dicompravendita.4. Il difensore ha depositato memorie di replica con le quali ha insistitonei motivi di ricorso, osservando altresì che il P.G. non indica alcuna specificaoperazione di compravendita o intermediazione che esprima un'attività definibilequale professionale, mentre la mera detenzione di oro da investimento, anche inassenza di iscrizione all’O.A.M., unico elemento che residua una volta espunte ledichiarazioni inutilizzabili dell'indagato, non integra di per sé il fatto tipico.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato.2. Va anzitutto, in premessa, rammentato che il ricorso per cassazionecontro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio èconsentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. e che tale vizioricomprende, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, sia gli'errores in iudicando' o 'in procedendo', sia quei vizi della motivazione cosìradicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimentoo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza eragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logicoseguito dal giudice (Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692- 01;Sez. 2, n.18952 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01). Nello specificare talepresupposto si è chiarito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse inmateria di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, èammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tuttoassente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi perrendere comprensibile la vicenda contestata e l’iter logico seguito dal giudice nelprovvedimento impugnato (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Rv. 285608 - 01;Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893-01).Al di fuori di dette ipotesi, il sindacato della motivazione è consentito neitermini previsti dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e non può essereutilmente dedotto in relazione alle ordinanze cautelari reali.3. Il secondo motivo, da trattare prioritariamente in ordine logico, èinammissibile.3.1. Si rileva, in primo luogo, che l'odierna pronuncia riguardaesclusivamente l'ordinanza del Tribunale che ha rigettato la richiesta di riesameproposta avverso il decreto di sequestro del pubblico ministero del 26 febbraio2026 e non investe affatto il lamentato difetto di convalida tempestiva delsequestro d’iniziativa del 3 febbraio 2026 o l'eventuale illegittimità della mancatarestituzione dei beni nel periodo intermedio.3.2. Ebbene, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente glieventuali vizi e così l'intempestività della convalida, nella quale si pretende dirinvenire una causa di illegittimità derivata del provvedimento in esame, nonimpedivano affatto al Pubblico Ministero la successiva emissione di un decreto disequestro probatorio di per sé immune da vizi; non ricorre infatti alcunapreclusione processuale in quanto il precedente provvedimento, per quantodesumibile dalle doglianze del ricorrente, non sarebbe stato giurisdizionalmenteannullato, ma meramente caducato per difetto di convalida.Il Tribunale ha fatto dunque corretta applicazione del principio, che deveessere qui ribadito, per il quale, in tema di sequestro probatorio, il principio delne bis in idem, ricavabile dalle linee generali dell'ordinamento processuale,comporta l'impossibilità della reiterazione di un provvedimento avente medesimooggetto e fondato su identico contenuto, solo quando sia intervenuta pronunciagiurisdizionale non più soggetta ad impugnazione, che abbia escluso lasussistenza delle condizioni per disporlo, e non anche nell'ipotesi di caducazionedi un originario provvedimento ablativo per motivi puramente formali (si vedanoper un'affermazione del principio in caso di caducazione del sequestro diiniziativa per difetto di convalida, Sez. 2, n. 2276 del 06/10/2015 dep. 2016, Rv.265772 - 01; Sez. 5, n. 709 del 1999, Rv. 212779; nonché Sez. 3, n. 9972 del05/11/2019 Cc. (dep. 13/03/2020 ) Rv. 278422 - 01, che ha riaffermato lostesso principio per il caso di annullamento di un sequestro probatorio per vizimeramente formali).La doglianza è pertanto, sotto questo profilo, manifestamente infondata.3.3. L'ulteriore lamentela, che investe l’omessa indicazione delleesigenze probatorie a supporto del vincolo, non è ammissibile in quanto propostaoltre i casi consentiti.Deve infatti essere escluso, richiamati i principi esposti al § 2, chericorrano i presupposti per sollevare in sede di ricorso per cassazione il profilodell'omessa o mancante motivazione, posto che, a pagina 4 dell'ordinanza delTribunale del riesame risultano esplicitate due diverse esigenze probatorie, siaquella della necessità di analisi, confutata dal ricorrente, peraltro con argomenti -quale l'inutilità delle stesse trattandosi di oro di cui è già accertata la purezza -che virano verso la illogicità - dunque un vizio motivazionale non censurabile inquesta sede - sia l'ulteriore esigenza dello svolgimento di accertamenti relativialla provenienza del compendio, certamente coerenti con la qualificazione delfatto.4. Il primo motivo è infondato.4.1. La doglianza richiede una valutazione dell'effettivo contenutodispositivodell'art. 4, comma 1, della legge n. 7 del 2000, la cui violazione ècontestata al ricorrente.La norma in discorso sanziona con la reclusione da sei mesi a quattroanni e con la multa «chiunque svolge l'attività di cui all'art. 1, comma 3,dellalegge n. 7 del 2000», e cioè «l'esercizio in via professionale del commercio di oroper conto proprio o per conto di terzi» senza averne dato comunicazioneall'organismo degli agenti e mediatori (OAM), attività che può essere svolta dabanche o previa comunicazione al citato organismo anche da soggetti inpossesso di particolari requisiti, anche di onorabilità.Va chiarito, per una migliore intellezione del caso, atteso che ilricorrente risulta svolgere l'attività di «compro oro», che, pur non potendoescludersi che uno stesso soggetto operi in entrambi i campi, l'esercizio in viaprofessionale del commercio in oro costituisce un'attività autonoma e diversarispetto a quella di compro oro; quest'ultimaè ora disciplinata dal d.lgs. n. 92 del2017, che, tra l'altro, all’art. 8 prevede autonome e diverse sanzioni perl'eventuale l’esercizio abusivo.L'articolo 1 del d.lgs. n. 92 del 2017 contiene una serie di definizioni disignificativo rilievo, anche al fine della individuazione della diversa attivitàdell'operatore professionale, che di seguito si riportano:a) amministrazioni interessate: le amministrazioni e le istituzionicompetenti al rilascio di autorizzazioni, licenze o altri titoli abilitativi comunquedenominati e titolari di poteri di controllo nei confronti degli operatori comprooro;b) attività di compro oro: l'attività commerciale consistente nelcompimento di operazioni di compro oro, esercitata in via esclusiva ovvero in viasecondaria rispetto all'attività prevalente;c) autorità competenti: il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Unitàdi informazione finanziaria per l'Italia (UIF) e la Guardia di finanza che opera neicasi previsti dal presente decreto attraverso il Nucleo speciale polizia valutaria;d) cliente: il privato che, anche sotto forma di permuta, acquista o cedeoggetti preziosi usati ovvero l'operatore professionale in oro, di cui alla legge 17gennaio 2000, n. 7, cui i medesimi oggetti sono ceduti;e) dati identificativi del cliente: il nome e il cognome, il luogo e la data dinascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza, gliestremi del documento di identificazione e, ove assegnato, il codice fiscale o, nelcaso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e, oveassegnato, il codice fiscale;f) decreto antiriciclaggio: il decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231, e successive modificazioni;g) denaro contante: le banconote e le monete metalliche, in euro o invalute estere, aventi corso legale;h) metalli preziosi: i metalli definiti dall'articolo 1, comma 1, del decretolegislativo 22 maggio 1999, n. 251;i) mezzi di pagamento: il denaro contante, gli assegni bancari e postali,gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vagliapostali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altrecarte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ognialtro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare oacquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie;l) OAM: indica l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti indecreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;m) oggetto prezioso usato: un oggetto in oro o in altri metalli preziosinella forma del prodotto finito o di gioielleria, ovvero nella forma di rottame,cascame o avanzi di oro e materiale gemmologico;n) operatore compro oro: il soggetto, anche diverso dall'operatoreprofessionale in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, che esercita l'attivitàdi compro oro, previa iscrizione nel registro degli operatori compro oro;o) operazione di compro oro: la compravendita, all'ingrosso o aldettaglio ovvero la permuta di oggetti preziosi usati;p) operazione frazionata: un'operazione unitaria sotto il profilo del valoreeconomico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto,posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predettilimiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissatoin sette giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quandoricorrano elementi per ritenerla tale;q) registro degli operatori compro oro: i l registro pubblicoinformatizzato, istituito presso l'OAM, in cui gli operatori compro oro sono tenutiad iscriversi, al fine del lecito esercizio dell'attività di compro oro.Dall'analisi comparata delle indicate definizioni, in specie quelle di cuialle lettere b), n) e o), si recava in termini netti la specificità dell'attività dei«compro oro», i quali, previa iscrizione nel relativo registro, acquistano oggettipreziosi usati all'ingrosso o al dettaglio, per poi rivenderli a fonderie ovveropermutarli, esclusa dunque qualsiasi attività di fusione e formazione di lingotti,come di commercio e cessione di oro da investimento.In tal senso è da tempo intervenuta, a fornire ulteriori chiarimenti aglioperatori del settore, oltre che a riepilogare le prescrizioni normative e inecessari adempimenti, la Circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento perla pubblica sicurezza, prot. 557 del 29 novembre 2017, che identifica i “comprooro” «con l'ampia categoria dei commercianti di oggetti preziosi usati, secondo ladefinizione ricavabile dalla sentenza della Corte costituzionale n. 121 del 1963(che ha qualificato come usati di oggetti immediatamente dopo il primo acquistoda un privato non operatore professionale, anche se nuovi dal punto di vistasostanziale, fisico ed economico), senza che abbia alcun rilievo né la dimensionedell'esercizio commerciale, né la sua denominazione, né la circostanza che ilcommercio di preziosi usati sia prevalente o accessorio ad altre attività».4.2. Questa Corte poi ha già avuto modo di spiegareche integra il reatodi cui alla L. 17 gennaio 2000, n. 7, art. 4, comma 1 - commercio abusivo di oro- anche una sola operazione di compravendita, quando la stessa sia riconducibilead un'attività svolta in forma professionale, senza averne dato comunicazioneall'[OSCURATO:PERSONA] dei Cambi, ovvero in assenza dei requisiti richiesti dall'art. 1,comma 3, della legge cit. (Sez. 3, Sentenza n. 39455 del 14/05/2014, Rv.261361 - 01; Sez. 3, n. 32817 del 08/06/2007, Vagnozzi, Rv. 237483),ritenendo altresì certamente integrata la fattispecie in capo all'amministratore diuna società che acquistava da privati oro usato e, in minima parte, rottami inoro, cedendo in conto lavorazione tali oggetti, pur rimanendone proprietaria, aduna ditta incaricata di fonderli, per poi rivendere l'oro così ottenuto a terzi (Sez.3, n. 6733 del 09/01/2019, Rv. 275838 - 01).Deve quindi affermarsi che l’attività del «compro oro» è costituita dallacompravendita all'ingrosso o al dettaglio ovvero la permuta di oggetti preziosiusati, escluso dunque sia il commercio di lingotti da investimento, che qualsiasidell'art. 1, lett. b), d) ed o), del d.lgs n. 92 del 2017 contemplandoesclusivamente un'attività di tipo commerciale limitata a gioielli e altri preziosiusati.4.3. Nel caso in esame risulta, dal testo dell'ordinanza impugnata, chel'oro sequestrato fosse costituito da lingotti e lamine di oro purissimo, non già dapreziosi usati e che il ricorrente non avesse dato alcuna comunicazioneall'Organismo degli agenti e mediatori (OAM) nel cui registro non era iscritto.Il Tribunale di Alessandria alla luce della valutazione di una serie dielementi di fatto, non illogici né contraddittori (il quantitativo ingente di oropurissimo, del tipo da investimento, nella disponibilità del ricorrente; lacircostanza che, pur accingendosi a fare ingresso in un banco metalli di Valenza,non avesse con sé alcuna documentazione della provenienza del metallo preziosoe che fosse comunque un soggetto che svolgeva l'attività di “compro oro”),sostanzialmente incontestati anche in questa sede, come si apprezza dalcontenuto del ricorso, ha ritenuto la professionalità dell'attività in corso, comedetto niente affatto esclusa dalla circostanza che si trattasse di una singolaoperazione, dunque il fumus del reato oggetto della contestazione provvisoria.4.4. Quanto poi alla dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalricorrente in occasione del sequestro e asseritamente confluite nel relativoverbale, al di là della non illustrata decisività delle dichiarazioni stesse in ordinealla prova di resistenza del costrutto indiziario valutato dal Tribunale dellacautela, osserva il Collegio che si tratta di una questione non sottoposta alTribunale del riesame, come si apprezza dalla sintesi dei motivi riportata nelprovvedimento impugnato e non contestata in questa sede, oltre che dallarichiesta di riesame allegata al ricorso, di conseguenza tale profilo di doglianza èinammissibile.Va rimarcato in proposito che è inammissibile il ricorso per cassazioneavverso il provvedimento del tribunale del riesame con cui si deducano, per laprima volta, in sede di legittimità motivi di censura inerenti al decreto disequestro preventivo che non avevano costituito oggetto di doglianza dinanzi allostesso tribunale (si veda Sez. 2, n. 9434 del 27/01/2023, Rv. 284419 - 01);infatti, in tema di impugnazioni cautelari reali, la parte che propone richiesta diriesame, per la natura di mezzo di gravame della stessa, è tenuta ad articolareappositi motivi, sicché, ove successivamente proponga ricorso per cassazioneavverso la decisione del tribunale del riesame, è tenuta a dedurre motivicorrispondenti a quelli con i quali erano state fatte valere le questioni a questoprospettate, pena l'inammissibilità delle deduzioni, siccome nuove (in tal sensoSez. 3, n. 29366 del 23/04/2024, Rv. 286752 - 01).5. Alla complessiva infondatezza delle censure segue il rigetto del ricorsoe la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 33016/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris