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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33271/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Premesso che il Tribunale di Taranto, giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] di revoca della sentenza di condanna emessa dallo stesso Tribunale nei suoi confronti di condanna a suo carico in ordine al reato di cui all'art. 14 legge 8 luglio 1998, n. 230, per rifiuto del servizio militare; - Constatato che Altavilla, con l'unico motivo, ha censurato l'interpretazione posta dal giudice dell'esecuzione a base del provvedimento deducendo che il reato suindicato deve ritenersi abrogato a seguito dell'entrata in vigore della legge 14 novembre 2000, n. 331; - Considerato che, contrariamente alla prospettazione dell'impugnante, il giudice dell'esecuzione, esattamente interpretando il quadro normativo, ha fatto retta applicazione del principio di diritto secondo cui, in tema di reati militari, le disposizioni normative che hanno istituito il servizio militare professionale e hanno sospeso il servizio militare di leva sono norme integratrici del precetto penale relative alle condotte di rifiuto del servizio militare con riguardo ai giovani assoggettati all'obbligo di leva sino al 31 ottobre 2005, e con riferimento alle situazioni da esse disciplinate trova applicazione l'art. 2, quarto comma, cod. pen., con la conseguenza della non punibilità della condotta di colui che, essendo obbligato al servizio militare, rifiuti di prestarlo, salvo, però, che non sia stata già pronunciata sentenza irrevocabile (Sez. 5, n. 6185 del 10/11/2010, dep. 2011, Spadea, Rv. 249251 - 01, con la precisazione che la norma incriminatrice di cui all'art. 151 cod. pen. mil . pace non è stata abrogata, ma è venuta meno una norma integratrice del precetto penale che attiene esclusivamente ai giovani assoggettati all'obbligo di leva sino al 31 ottobre 2005, data di cessazione dal servizio dell'ultimo contingente chiamato alle armi il 31 dicembre 2004; Sez. 1, n. 10424 del 24/02/2010, Negro, Rv. 246396 - 01); - Considerato, quindi, che l'atto di impugnazione, nella parte in cui ha contrastato la richiamata esegesi, si rivela manifestamente infondato; -Evidenziato, poi, che le altre cause di revoca o estinzione (per decorso del tempo ex art. 445 cod. proc. pen. e per sopravvenuta riabilitazione, ex art. 173 cod. pen.) indicate in ricorso, non risultando introdotte con l'istanza, non potevano formare ammissibile oggetto di doglianza in sede impugnatoria; - Rilevato, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Premesso che il Tribunale di Taranto, giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] di revoca della sentenza di condanna emessa dallo stesso Tribunale nei suoi confronti di condanna a suo carico in ordine al reato di cui all'art. 14 legge 8 luglio 1998, n. 230, per rifiuto del servizio militare; - Constatato che Altavilla, con l'unico motivo, ha censurato l'interpretazione posta dal giudice dell'esecuzione a base del provvedimento deducendo che il reato suindicato deve ritenersi abrogato a seguito dell'entrata in vigore della legge 14 novembre 2000, n. 331; - Considerato che, contrariamente alla prospettazione dell'impugnante, il giudice dell'esecuzione, esattamente interpretando il quadro normativo, ha fatto retta applicazione del principio di diritto secondo cui, in tema di reati militari, le disposizioni normative che hanno istituito il servizio militare professionale e hanno sospeso il servizio militare di leva sono norme integratrici del precetto penale relative alle condotte di rifiuto del servizio militare con riguardo ai giovani assoggettati all'obbligo di leva sino al 31 ottobre 2005, e con riferimento alle situazioni da esse disciplinate trova applicazione l'art. 2, quarto comma, cod. pen., con la conseguenza della non punibilità della condotta di colui che, essendo obbligato al servizio militare, rifiuti di prestarlo, salvo, però, che non sia stata già pronunciata sentenza irrevocabile (Sez. 5, n. 6185 del 10/11/2010, dep. 2011, Spadea, Rv. 249251 - 01, con la precisazione che la norma incriminatrice di cui all'art. 151 cod. pen. mil . pace non è stata abrogata, ma è venuta meno una norma integratrice del precetto penale che attiene esclusivamente ai giovani assoggettati all'obbligo di leva sino al 31 ottobre 2005, data di cessazione dal servizio dell'ultimo contingente chiamato alle armi il 31 dicembre 2004; Sez. 1, n. 10424 del 24/02/2010, Negro, Rv. 246396 - 01); - Considerato, quindi, che l'atto di impugnazione, nella parte in cui ha contrastato la richiamata esegesi, si rivela manifestamente infondato; -Evidenziato, poi, che le altre cause di revoca o estinzione (per decorso del tempo ex art. 445 cod. proc. pen. e per sopravvenuta riabilitazione, ex art. 173 cod. pen.) indicate in ricorso, non risultando introdotte con l'istanza, non potevano formare ammissibile oggetto di doglianza in sede impugnatoria; - Rilevato, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos
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