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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 14984/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e figli Spa avverso la sentenza del 10/06/2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Mantova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla condanna alle spese del giudizio; lette le conclusioni rassegnate nell'interesse della ricorrente dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 10 giugno 2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Mantova ha applicato alla [OSCURATO:PERSONA] e figli Spa, su richiesta di parte, la sanzione amministrativa concordata in relazione all'illecito amministrativo dipendente da reato alla medesima contestato, condannando l'ente al pagamento delle spese del procedimento.

2. Avverso detta sentenza, a mezzo del difensore fiduciario costituito procuratore speciale, la suddetta società ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione dell'art. 63 d.lgs. 231/2001 per essere stata illegittimamente condannata al pagamento delle spese del procedimento.

3. Il ricorso è ammissibile e fondato.

3.1. Quanto al primo profilo, va premesso che il ricorso è ammissibile, ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., non essendovi correlazionela richiesta e la pronuncia sulla condanna al pagamento delle spese del procedimento e, in ogni caso, trattandosi di questione sottratta all'accordo delle parti, rispetto alla quale non operano le limitazioni all'impugnabilità previste dalla citata disposizione (cfr., per caso analogo, Sez. 4, n. 3756 del 12/12/2019, dep. 2020, Franco, Rv. 278286- 02).

3.2. Passando all'esame del merito, va detto che questa Corte ha di recente più volte affrontato il problema interpretativo posto dalla società ricorrente, giungendo alla conclusione che in tema di responsabilità da reato degli enti, la sentenza di applicazione di sanzione pecuniaria su richiesta ex art. 63 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, non comporta la condanna dell'ente medesimo al pagamento delle spese processuali (Sez. 6, n. 40563 del 28/06/2022, Bufo, Rv. 283985; Sez. 3, n. 30610 del 25/05/2022, [OSCURATO:PERSONA].

Rv. 283624).

Le argomentazioni spese in tali pronunce — richiamate dalla ricorrente e dal Procuratore generale, che hanno rassegnato conclusioni concordi — sono condivise dal Collegio, sicché può farsi ad esse rinvio.

3.3. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio limitatamente alla condanna alle spese del procedimento, con eliminazione di tale statuizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla condanna della società al pagamento delle spese di giudizio, statuizione che elimina.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e figli Spa avverso la sentenza del 10/06/2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Mantova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla condanna alle spese del giudizio; lette le conclusioni rassegnate nell'interesse della ricorrente dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 giugno 2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Mantova ha applicato alla [OSCURATO:PERSONA] e figli Spa, su richiesta di parte, la sanzione amministrativa concordata in relazione all'illecito amministrativo dipendente da reato alla medesima contestato, condannando l'ente al pagamento delle spese del procedimento. 2. Avverso detta sentenza, a mezzo del difensore fiduciario costituito procuratore speciale, la suddetta società ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione dell'art. 63 d.lgs. 231/2001 per essere stata illegittimamente condannata al pagamento delle spese del procedimento. 3. Il ricorso è ammissibile e fondato. 3.1. Quanto al primo profilo, va premesso che il ricorso è ammissibile, ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., non essendovi correlazionela richiesta e la pronuncia sulla condanna al pagamento delle spese del procedimento e, in ogni caso, trattandosi di questione sottratta all'accordo delle parti, rispetto alla quale non operano le limitazioni all'impugnabilità previste dalla citata disposizione (cfr., per caso analogo, Sez. 4, n. 3756 del 12/12/2019, dep. 2020, Franco, Rv. 278286- 02). 3.2. Passando all'esame del merito, va detto che questa Corte ha di recente più volte affrontato il problema interpretativo posto dalla società ricorrente, giungendo alla conclusione che in tema di responsabilità da reato degli enti, la sentenza di applicazione di sanzione pecuniaria su richiesta ex art. 63 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, non comporta la condanna dell'ente medesimo al pagamento delle spese processuali (Sez. 6, n. 40563 del 28/06/2022, Bufo, Rv. 283985; Sez. 3, n. 30610 del 25/05/2022, [OSCURATO:PERSONA]. Rv. 283624). Le argomentazioni spese in tali pronunce — richiamate dalla ricorrente e dal Procuratore generale, che hanno rassegnato conclusioni concordi — sono condivise dal Collegio, sicché può farsi ad esse rinvio. 3.3. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio limitatamente alla condanna alle spese del procedimento, con eliminazione di tale statuizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla condanna della società al pagamento delle spese di giudizio, statuizione che elimina. Così
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