CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15011/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi dei ricorsi; rilevato, in ordine al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che la Corte di appello ha debitamente spiegato che il fatto contestato, consistito nel porto ingiustificato in luogo pubblico di un coltello a serramanico della lunghezza di 18 cm, è connotato da offensività non minimale, avuto riguardo alla elevata potenzialità offensiva dell'oggetto, da apprezzarsi — oltre che in relazione al luogo, assai frequentato, in cui gli imputati sono stati sorpresi — anche in rapporto alla preoccupante personalità dell'imputato, gravato da precedenti penali, ed ha ritenuto l'insussistenza di elementi tali da imporre il contenimento della sanzione mediante applicazione delle circostanze attenuanti generiche; che le precedenti considerazioni hanno indotto il giudice di merito a disattendere i motivi di impugnazione relativi, gradatamente, all'improcedibilità per particolare tenuità del fatto ed alla concessione delle circostanze attenuanti generiche; che il ricorrente formula, al riguardo, obiezioni che non tengono conto delle connotazioni degli istituti evocati e, precipuamente, dell'interpretazione che ne ha fornito la giurisprudenza di legittimità — rispetto alla quale la decisione impugnata si pone in linea di coerente continuità — secondo cui: - nell'interpretazione dell'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto il giudice di merito, chiamato a pronunziarsi sulla relativa richiesta, è tenuto a fornire adeguata motivazione del suo convincimento, frutto della valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, compiuta utilizzando quali parametri di riferimento i criteri previsti dall'art. 133, comma 1, cod. pen. — modalità della condotta, grado di colpevolezza da esse desumibile ed entità del danno o del pericolo — e, specificamente, indicando quelli ritenuti all'uopo rilevanti (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 2, n. 37834 del 02/12/2020, Mifsud, Rv. 280466 - 01; Sez. 6, n. 5107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647); - in caso di diniego della causa di non punibilità, il prescritto onere motivazionale deve intendersi, peraltro, soddisfatto anche qualora il giudice, pur non dedicando alla questione apposite ed espresse considerazioni, abbia comunque qualificato la condotta dell'agente in termini tali da escludere impliciter che il fatto possa essere ritenuto particolarmente tenue (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera, Rv. 27003; Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv. 268499); - «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); ritenuto che il ricorrente reitera, in sede di legittimità, censure che, già avanzate nella competente sede di merito, sono state disattese dalla Corte di appello con motivazione conforme a canoni razionali e coerente sia con le emergenze istruttorie che con la normativa che regola la materia, ed invoca una diversa e più favorevole interpretazione di circostanze di fatto delle quali i giudici del merito hanno fornito una lettura aliena dal vizio ipotizzato; che ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in ordine al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], la cui richiesta di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto è stata disattesa in forza delle medesime considerazioni dedicate a Paratore (afferenti, in specie, alla obiettiva pericolosità dello strumento, all'area in cui è stato portato, al curriculum criminale dell'imputato), e sicuramente a lui estendibili, nonché della assimilabilità del coltello Butterfly ad un ordinario coltello a serramanico, dal quale si distingue per la possibilità di chiudere la lama da entrambi i lati dell'impugnatura; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità dei ricorsi, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d