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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 269/2024

ECLI:EU:T:2024:840
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023TJ1074_INF

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 20 novembre 2024 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa T-1074/23) ( 1 ) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Nozione di “imprenditore che opera in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa” – Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145/PESC – Articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 269/2014 – Eccezione di illegittimità – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione – Diritto di proprietà – Libertà d’impresa – Proporzionalità – Responsabilità extracontrattuale»

1. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in Russia e persone ad essi associate – Imprenditori, persone giuridiche, enti o organismi operanti in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Rispetto del principio di legalità dei reati e delle pene [Art. 21 TUE; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 49, § 1; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1094 e (PESC) 2023/1767, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2023/1089 e 2023/1765, art. 3, § 1, g)] (v. punti 34, 35, 38)

2. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali delle persone responsabili, che sostengono o attuano azioni o politiche che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, e delle persone fisiche o giuridiche, degli enti o degli organismi ad esse associati – Natura di tali misure – Misure puramente cautelari – Validità subordinata al permanere delle circostanze di fatto e di diritto alla base della loro adozione – Misure temporanee e reversibili [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/1767, art. 6; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014 e 2023/1765] (v. punti 36, 37)

3. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in Russia e persone ad essi associate – Imprenditori, persone giuridiche, enti o organismi operanti in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Rispetto del principio della certezza del diritto che esige chiarezza, precisione e prevedibilità degli effetti delle norme giuridiche [Art. 21 TUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1094 e (PESC) 2023/1767, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2023/1089 e 2023/1765, art. 3, § 1, g)] (v. punti 40-46, 52-55)

4. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in Russia e persone ad essi associate – Imprenditori, persone giuridiche, enti o organismi operanti in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione – Imprenditori importanti per via delle loro funzioni o delle loro attività nel settore economico di cui trattasi [Art. 21 TUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1094 e (PESC) 2023/1767, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2023/1089 e 2023/1765, art. 3, § 1, g)] (v. punti 47, 49-51)

5. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori, persone giuridiche, enti o organismi operanti in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione di notevole fonte di reddito – Fonte di reddito significativa e non trascurabile – Inclusione [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/1094, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio nn. 269/2014 e 2023/1089, art. 3, § 1, g)] (v. punti 48, 102)

6. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Imprenditori di spicco che operano in Russia e persone ad essi associate – Imprenditori, persone giuridiche, enti o organismi operanti in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Obbligo di individuare nella motivazione gli elementi specifici e concreti che giustificano tale misura – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria [Art. 296, comma 2, TFUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/1767, allegato; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014 e 2023/1765, allegato] (v. punti 63-68)

7. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Inserimento negli elenchi fondato su un insieme di indizi precisi, concreti e concordanti [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/1767, allegato; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014 e 2023/1765, allegato I] (v. punti 75-78, 119-126)

8. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Inserimento del ricorrente nell’elenco allegato alla decisione impugnata a motivo della sua qualità di imprenditore di spicco che opera in Russia o di imprenditore che opera in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa – Documenti accessibili al pubblico – Principio del libero apprezzamento della prova [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/1767, allegato; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014 e 2023/1765, allegato I] (v. punti 82-92)

9. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori, persone giuridiche, enti o organismi operanti in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Misure restrittive che perseguono un obiettivo legittimo della politica estera e di sicurezza comune [Art. 21 TUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1094 e (PESC) 2023/1767, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2023/1089 e 2023/1765, art. 3, § 1, g)] (v. punti 100, 101)

10. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Portata del margine discrezionale dell’autorità competente – Pertinenza delle prove prodotte in forza di un precedente inserimento in assenza di modifica dei motivi, di cambiamenti nella situazione del ricorrente o di evoluzione del contesto in Ucraina – Cambiamenti nella situazione del ricorrente – Assenza [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/1767, art. 6 e allegato; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014 e 2023/1765, art. 14, § 4, e allegato I] (v. punti 103-113, 116)

11. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori, persone giuridiche, enti o organismi operanti in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione di settore economico che costituisce una notevole fonte di reddito – Settori siderurgico e minerario [Art. 21 TUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1094 e (PESC) 2023/1767, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2023/1089 e 2023/1765, art. 3, § 1, g)] (v. punti 114, 115, 124)

12. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizione al diritto di proprietà e alla libertà d’impresa – Violazione del principio di proporzionalità – Assenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 16, 17 e 52, § 1; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/1767; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014 e 2023/1765, allegato I] (v. punti 131-139)

13. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Mancanza di uno dei presupposti – Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punti 145-148) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. ( 1 ) GU C 1098 del 5.2.2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TJ1074_INF Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 20 novembre 2024 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa T-1074/23) ( 1 ) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Nozione di “imprenditore che opera in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa” – Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145/PESC – Articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 269/2014 – Eccezione di illegittimità – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione – Diritto di proprietà – Libertà d’impresa – Proporzionalità – Responsabilità extracontrattuale» 1. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in Russia e persone ad essi associate – Imprenditori, persone giuridiche, enti o organismi operanti in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Rispetto del principio di legalità dei reati e delle pene [Art. 21 TUE; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 49, § 1; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1094 e (PESC) 2023/1767, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2023/1089 e 2023/1765, art. 3, § 1, g)] (v. punti 34, 35, 38) 2. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali delle persone responsabili, che sostengono o attuano azioni o politiche che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, e delle persone fisiche o giuridiche, degli enti o degli organismi ad esse associati – Natura di tali misure – Misure puramente cautelari – Validità subordinata al permanere delle circostanze di fatto e di diritto alla base della loro adozione – Misure temporanee e reversibili [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/1767, art. 6; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014 e 2023/1765] (v. punti 36, 37) 3. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in Russia e persone ad essi associate – Imprenditori, persone giuridiche, enti o organismi operanti in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Rispetto del principio della certezza del diritto che esige chiarezza, precisione e prevedibilità degli effetti delle norme giuridiche [Art. 21 TUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1094 e (PESC) 2023/1767, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2023/1089 e 2023/1765, art. 3, § 1, g)] (v. punti 40-46, 52-55) 4. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in Russia e persone ad essi associate – Imprenditori, persone giuridiche, enti o organismi operanti in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione – Imprenditori importanti per via delle loro funzioni o delle loro attività nel settore economico di cui trattasi [Art. 21 TUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1094 e (PESC) 2023/1767, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2023/1089 e 2023/1765, art. 3, § 1, g)] (v. punti 47, 49-51) 5. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori, persone giuridiche, enti o organismi operanti in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione di notevole fonte di reddito – Fonte di reddito significativa e non trascurabile – Inclusione [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/1094, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio nn. 269/2014 e 2023/1089, art. 3, § 1, g)] (v. punti 48, 102) 6. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Imprenditori di spicco che operano in Russia e persone ad essi associate – Imprenditori, persone giuridiche, enti o organismi operanti in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Obbligo di individuare nella motivazione gli elementi specifici e concreti che giustificano tale misura – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria [Art. 296, comma 2, TFUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/1767, allegato; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014 e 2023/1765, allegato] (v. punti 63-68) 7. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Inserimento negli elenchi fondato su un insieme di indizi precisi, concreti e concordanti [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/1767, allegato; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014 e 2023/1765, allegato I] (v. punti 75-78, 119-126) 8. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Inserimento del ricorrente nell’elenco allegato alla decisione impugnata a motivo della sua qualità di imprenditore di spicco che opera in Russia o di imprenditore che opera in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa – Documenti accessibili al pubblico – Principio del libero apprezzamento della prova [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/1767, allegato; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014 e 2023/1765, allegato I] (v. punti 82-92) 9. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori, persone giuridiche, enti o organismi operanti in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Misure restrittive che perseguono un obiettivo legittimo della politica estera e di sicurezza comune [Art. 21 TUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1094 e (PESC) 2023/1767, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2023/1089 e 2023/1765, art. 3, § 1, g)] (v. punti 100, 101) 10. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Portata del margine discrezionale dell’autorità competente – Pertinenza delle prove prodotte in forza di un precedente inserimento in assenza di modifica dei motivi, di cambiamenti nella situazione del ricorrente o di evoluzione del contesto in Ucraina – Cambiamenti nella situazione del ricorrente – Assenza [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/1767, art. 6 e allegato; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014 e 2023/1765, art. 14, § 4, e allegato I] (v. punti 103-113, 116) 11. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori, persone giuridiche, enti o organismi operanti in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione di settore economico che costituisce una notevole fonte di reddito – Settori siderurgico e minerario [Art. 21 TUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1094 e (PESC) 2023/1767, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2023/1089 e 2023/1765, art. 3, § 1, g)] (v. punti 114, 115, 124) 12. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizione al diritto di proprietà e alla libertà d’impresa – Violazione del principio di proporzionalità – Assenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 16, 17 e 52, § 1; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/1767; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014 e 2023/1765, allegato I] (v. punti 131-139) 13. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Mancanza di uno dei presupposti – Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punti 145-148) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. ( 1 ) GU C 1098 del 5.2.2024.
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