CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 51381/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale il rigetto dei ricorsi udito il difensore 1) L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], conclude riportandosi integralmente ai motivi di ricorso. 2) L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], conclude insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso. 3) L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], conclude chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 18 marzo 2022 la Corte di assise di appello di Napoli, in parziale riforma di quella del Giudice per le indagini preliminari della stessa città, in data 5 giugno 2020, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei delitti di omicidio pluriaggravato, di detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo, nonché di quello di ricettazione del ciclomotore utilizzato per eseguirlo e - ritenuta la continuazione tra i reati e applicata la riduzione per il rito - l'ha condannato alla pena di trent'anni di reclusione, alle pene accessorie previste dalla legge e ha applicato la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di tre anni. Ha, inoltre, confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per i medesimi reati, alla pena di trent'anni di reclusione ciascuno nonché quella di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di omicidio aggravato dalla sola finalità mafiosa, a quella di diciotto anni di reclusione, confermando altresì per tutti i predetti imputati la condanna alle pene accessorie e l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata. 2. Il procedimento penale nell'ambito del quale è stata emessa la sentenza impugnata riguarda la morte di [OSCURATO:PERSONA] che, rinvenuto il 28 maggio 2004 ferito e riverso a terra nella zona del mercato di Portici, decedeva qualche ora più tardi nell'ospedale dov'era stato immediatamente trasportato. Gli accertamenti eseguiti hanno condotto a ritenere che la vittima era stata attinta da più colpi d'arma da fuoco, di cui uno mortale, penetrato in regione dorsale destra. Secondo la ricostruzione della sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano deliberato l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], comunicandolo agli esponenti dell'omonimo dan di camorra da loro diretto. Il giorno dell'agguato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano presidiato la zona dove doveva essere compiuto il delitto a bordo di diversi veicoli; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano raggiunto su una motocicletta la zona del mercato di Portici e, sorpresa la vittima di spalle, il primo aveva esploso quattro proiettili con un revolver cal. 38. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano recuperato e distrutto il motociclo e la pistola utilizzati dai killer. Il compendio istruttorio raccolto a carico dei ricorrenti si fonda, in primo luogo, sulle evidenze della prova tecnica costituita dalle captazioni sui telefoni cellulari degli imputati e sui dati di aggancio delle celle telefoniche; elementi che, ad avviso del Giuidice di appello, già di per sé, costituiscono «solida base fattuale» dell'impostazione accusatoria. Si sono, in particolare, valorizzate: i) la conversazione telefonica del 28 maggio 2004 delle ore 13,20 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], unitamente al dato della relativa localizzazione del cellulare in uso al primo che si trovava in luogo molto prossimo a quello nel quale, di lì a pochi minuti, la Polizia scientifica avrebbe rinvenuto lo scooter e il revolver utilizzati per l'agguato; ii) la conversazione, di poco precedente a quella appena cennata, del 28 maggio 2004 delle ore 13,05 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In secondo luogo, a fondamento dell'affermazione di responsabilità sono state poste le dichiarazioni di chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA] - egli stesso componente del gruppo di fuoco e condannato con sentenza irrevocabile per tale fatto - giudicate intrinsecamente attendibili e ritenute riscontrate da quanto riferito dal padre, [OSCURATO:PERSONA], anch'egli collaboratore di giustizia. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, aveva riferito di essere stato incaricato, insieme a [OSCURATO:PERSONA], di uccidere Iacone nel mercato di Portici, ma di non avere eseguito il compito perché, a momento dell'azione, la vittima designata teneva in braccio la figlia. Dieci minuti dopo questo primo tentativo, erano stati quindi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giunti su un motorino rubato, a eseguire il mandato: e, infatti, secondo il narrato del collaboratore, dopo che Morcavallo si era recato a casa di [OSCURATO:PERSONA], dove si trovava anche [OSCURATO:PERSONA], erano stati avvisai da [OSCURATO:PERSONA], rimasto a sorvegliare Iacone, della circostanza che la vittima si trovava da solo e a piedi. L'arma era stata consegnata a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA]; successivamente all'azione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano provveduto a dare fuoco alla pistola e al motociclo. [OSCURATO:PERSONA] aveva, a sua volta, riferito di avere saputo da [OSCURATO:PERSONA], in occasione di un periodo di comune detenzione, che era stato quest'ultimo a incendiare il motorino, consegnatogli subito dopo il delitto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che aveva indicato come esecutori materiali. Il collaboratore aveva indicato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come autori del delitto per averlo saputo anche dal figlio Mario e aveva altresì riferito della propria personale presenza in occasione del conferimento del mandato omicidiario da parte di Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA]. Quali elementi di riscontro erano inoltre valorizzati, quanto alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]: i) i risultati delle intercettazioni svolte sui telefoni cellulari degli imputati e sull'analisi delle celle agganciate, ciò che aveva consentito di "seguirne" gli spostamenti dal luogo dell'agguato mortale fino a quello in cui l'autovettura - di proprietà di Dodadona, a bordo della quale quest'ultimo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - era stati fermati, alle ore 17,30, dagli investigatori; ii) l'esito positivo del prelievo di residui di polvere da sparo eseguito su una felpa ritrovata, unitamente ad altri indumenti e a un casco nero semi-integrale, in detta autovettura; iii) l'esistenza di una figlia in tenera età di Iacone e l'accertata circostanza (riferita dalla moglie [OSCURATO:PERSONA]) che l'uomo, il giorno dell'agguato, era uscito per due volte, la prima delle quali in compagnia della infante, a conferma del motivo, riferito da [OSCURATO:PERSONA], per il quale egli stesso non aveva portato a compimento il mandato omicidiario; iv) l'accertamento - attraverso le dichiarazioni del teste Roussel e le evidenze dell'esame autoptico - che la vittima fu colpita alle spalle e che il decesso non avvenne immediatamente, a conforto della narrazione di Morcavallo secondo cui, al suo arrivo sul posto, la vittima gli aveva chiesto aiuto; v) il ritrovamento del motociclo e della pistola Smith & Wesson calibro 38 parzialmente combusti proprio nel luogo (la rivendita di autovetture di [OSCURATO:PERSONA], conosciuto come "Pasquale dei cani") indicato dal collaboratore, oltre che indicato nella conversazione captata alle ore 13,20 tra [OSCURATO:PERSONA] che, nel rispondere a [OSCURATO:PERSONA], affermava di trovarsi «dove si vendono le macchine»; vi) la presenza all'interno della pistola calibro 38 di un bossolo privo della capsula d'innesco, con l'ogiva incastrata nella parte anteriore del tamburo, a conferma del riferito inceppamento dell'arma da parte del collaboratore, ulteriormente riscontrato dal rumore metallico udito dal teste Russel, sebbene da questi impropriamente ricondotto allo "scarrellamento" di un'arma semiautomatica. Quanto alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] apprese da [OSCURATO:PERSONA], le stesse si ritenevano riscontrate dall'effettiva fruizione, da parte di quest'ultimo, del c.d. "passeggio" con quest'ultimo presso l'istituto di pena ove erano entrambi erano detenuti. Inoltre, era valorizzata la circostanza che, in una telefonata intercettata, [OSCURATO:PERSONA] era stato sentito indicare a [OSCURATO:PERSONA] di trovarsi «dove si vendono le macchine», corrispondente al luogo dove il ciclomotore e la pistola erano stati dati alle fiamme e, di più, la presenza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in quel luogo risultava dai tabulati telefonici. 2.1. La Corte di assise di appello ha, dunque, con riferimento alla già affermata responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] disatteso tutte le obiezioni mosse dalle difese, delle quali si darà conto nell'esposizione dei motivi di ricorso per cassazione, e ha quindi, operato una ricostruzione degli accadimenti, confermando modalità esecutive, paternità e movente dell'efferato crimine e dei connessi reati. A tale ultimo proposito, va detto che la sua causale è stata individuata nella decisione da parte dei vertici del dan Vollaro di eliminare Iacone, siccome fiancheggiatore del rivale dan Birra, sospettato di avere svolto il ruolo di "specchiettista" nell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], infine per il fatto di avere - durante la sua restrizione in carcere - manifestato espressioni di sfida nei riguardi dei Vollaro.La Corte territoriale ha, altresì, confermato la sussistenza delle circostanze aggravanti della premeditazione e di quella di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con riferimento a tutti gli indicati imputati; ha, infine, avallato la decisione di primo grado con riferimento alla misura della pena e alle statuizioni accessorie. 2.2. Quanto alla posizione processuale di [OSCURATO:PERSONA], assolto in primo grado, la Corte territoriale - dopo aver respinto l'eccezione d'inammissibilità del ricorso del Pubblico Ministero per la lamentata genericità dei motivi - ha fondato l'overturning procedendo alla rinnovazione dibattimentale delle prove dichiarative costituite dalle propalazioni dei due collaboratori di giustizia, nonché dei testimoni Tutisco e Roussel, quindi precisando - sotto il profilo metodologico - come l'assoluzione nel giudizio di primo grado fosse la conseguenza di un'errata valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e di un insussistente vizio di circolarità della prova. Ha, per tale via, ritenuto provata anche la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati contestatigli e l'ha condannato alla pena suindicata. 3. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone, per mezzo del proprio difensore, ricorso per cassazione per i seguenti due motivi. 3.1. Con il primo, lamenta violazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione in punto di dosimetria della pena e diniego delle circostanze attenuanti generiche. Quanto al trattamento sanzionatorio, la sentenza impugnata sarebbe meramente apparente poiché non renderebbe ragione del corretto esercizio da parte del giudice di primo grado del proprio potere discrezionale nella parametrazione della pena. Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la sentenza male interpreterebbe la funzione dell'istituto, ovverosia quella di modulare in base al principio di ragionevolezza la risposta sanzionatoria, limitandosi invece a valorizzare gli stessi elementi valutati negativamente in prospettiva di determinazione della pena base. 3.2. Con il secondo motivo lamenta violazione dell'art. 577 cod. pen. e vizio di motivazione in punto di prova dell'aggravante della premeditazione. Si lamenta l'affermazione dell'esistenza di una premeditata volontà di uccidere da parte del ricorrente sulla scorta di elementi imprecisi: a causa delle divergenti dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia Mario e [OSCURATO:PERSONA], non vi sarebbe chiarezza né in merito al mandante dell'omicidio, né in relazione al movente. Ciò si riverbererebbe sulla prova dell'elemento cronologico richiesto per la configurabilità dell'aggravante, anche in considerazione della circostanza che - come dichiarato dal primo dei due collaboratori - la decisione che a commettere l'omicidio dovessero essere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fu estemporanea e frutto della indisponibilità dello stesso Morcavallo, con la conseguenza che questa decisione andrebbe inserirsi in un arco temporale troppo ristretto per essere reputato compatibile con l'aggravante de qua. 4. [OSCURATO:PERSONA] propone, per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione per i seguenti due motivi. 4.1. Con il primo lamenta violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. in punto di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Il motivo di ricorso muove dalla premessa che la Corte di assise di appello, nello strutturare il proprio percorso argomentativo partendo dalla valutazione della prova tecnica per poi occuparsi delle prove dichiarative, avrebbe sovvertito un preciso ordine logico-giuridico che prevederebbe innanzitutto la verifica dell'attendibilità soggettiva e oggettiva delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia che, nel processo che ci occupa, costituiscono la prova principale a carico degli imputati. La Corte sarebbe, dunque, incorsa in un'erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e la motivazione costituirebbe il frutto di un insufficiente e superficiale vaglio delle propalazioni dei collaboratori, le cui carenze, imprecisioni, contraddizioni interne - puntualmente evidenziate dalla difesa - sono state ignorate ovvero superate con mere congetture e supposizioni o, ancora, sanate ricorrendo ad altre acquisizioni probatorie. Sulla scorta di tale premessa, la difesa procede (da p. 4 a 54) a una articolata disamina della motivazione della sentenza impugnata, criticandone di volta in volta gli approdi e le conclusioni e, segnatamente: - quanto alle pronunzie rese in altri procedimenti, che avrebbero accertato l'attendibilità dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e Gennaro e quelle segnalate nell'atto di appello e nei motivi nuovi presentati nell'interesse del ricorrente, la difesa evidenzia che se può convenirsi con la Corte territoriale che l'assoluzione di alcuni imputati, accusati da [OSCURATO:PERSONA] in altri procedimenti penali, non può valere ad attribuire una patente generalizzata d'inaffidabilità al collaboratore, è altrettanto innegabile che, per le stesse ragioni, l'avvenuto riconoscimento dell'attendibilità del collaboratore in altro processo non conferisce al collaboratore stesso una patente di generale affidabilità; - la Corte ha omesso di considerare elementi di prova attestanti rapporti conflittuali tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ciò che ne minerebbe il giudizio di attendibilità;- le affermazioni di [OSCURATO:PERSONA], in punto di contributo offerto dal ricorrente - sia nella fase antecedente, sia in quella successiva alla consumazione dell'omicidio - si porrebbero in contrasto con la condotta così come indicata nell'imputazione, ove si contesta all'imputato di aver concorso nell'omicidio esclusivamente attraverso un'attività di presidio della zona. Ciò implicherebbe, ove non la violazione del principio della correlazione tra accusa e condanna, quanto meno di ritenere che lo stesso Pubblico ministero, nella formulazione della imputazione, abbia ritenuto in attendibili le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui ha attribuito al ricorrente condotte diverse e ulteriori, quali quella del recupero del motorino. Su tale ultimo punto, la difesa lamenta altresì che la Corte avrebbe omesso di motivare in merito alle deduzioni difensive contenute nell'atto di appello in punto d'imprecisione e incoerenza logica del racconto del collaboratore, oltre che di verosimiglianza; - analoghe doglianze riguardano la consegna dell'arma ai killer, riferita dal collaboratore con affermazioni imprecise, logicamente incoerenti e incostanti, come evidenziato dal raffronto dei due verbali d'interrogatorio, le cui differenze sono state liquidate dalla Corte territoriale con un'asserita «fisiologica sinteticità» delle prime dichiarazioni; nessuna risposta è stata, poi, fornita alla censura contenuta nell'appello di irragionevolezza della condotta dei killer che avrebbero deciso di farsi consegnare l'arma da parte del ricorrente, che si muoveva in macchina e che avrebbe dovuto attraversare il trafficato centro cittadino; del tutto trascurata la ben più plausibile ipotesi alternativa, formulata dalla difesa, secondo la quale i killer avrebbero seguito un diverso percorso che avrebbe loro consentito di raggiungere il luogo convenuto in tempi più brevi. Tali lacune si aggiungono a quelle concernenti la ricostruzione della condotta ascritta al ricorrente nella fase immediatamente successiva alla consumazione dell'omicidio e, cioè, quella relativa all'incendio dell'arma e del motorino, con riferimento alle quali il giudice di appello ha omesso il doveroso approfondimento delle dichiarazioni dibattimentali di [OSCURATO:PERSONA] dalle quali, invece, risulterebbero confermati i dubbi circa l'effettiva partecipazione del ricorrente a detta fase; - totalmente negletta sarebbe la censura difensiva della sentenza di primo grado che ha attribuito a [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di "specchiettista", essendosi dedotti in appello plurimi argomenti in favore della tesi secondo cui costui non avrebbe potuto essere testimone oculare della sparatoria; - frutto di un'errata valutazione sono le conclusioni raggiunte dalla Corte territoriale in punto di valutazione degli esiti della rinnovazione istruttoria dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]!. Quanto al primo, la sentenza, invece di prendere atto del fatto che quella testimonianza, reputata assolutamente necessaria ai fini della decisione, non aveva confermato le accuse dei due propalanti, ne ha giustificato il mancato riscontro ipotizzando una non meglio specificata "reticenza" del teste. Analogamente, a fronte delle puntuali deduzioni contenute nell'appello ove si rilevava l'incostanza delle dichiarazioni di Roussel in ordine alla posizione della vittima al momento dello sparo e della direzione dei colpi esplosi dai killer, il giudice di secondo grado ha ritenuto tali dichiarazioni ininfluenti, sulla base di una lettura degli atti meramente congetturale; - secondo un modo di procedere contraddittorio, la Corte di assise di appello, nonostante avesse ritenuto assolutamente insufficienti, ai fini della decisione, gli atti acquisiti nella fase delle indagini preliminari tanto da dover procedere a rinnovazione istruttoria, li ha poi utilizzati come sicuri riscontri delle dichiarazioni dei collaboratori. Sul punto, la difesa fa specifico riferimento alle intercettazioni dell'utenza in uso al ricorrente che, secondo la sentenza impugnata, a prescindere dalle accuse dei collaboratori, confermerebbero ex se l'assunto accusatorio. Prova tecnica che è stata travisata, poiché la Corte non ha tenuto in alcuna considerazione la circostanza che, come emerge dalla localizzazione della posizione del ricorrente in relazione ai contatti telefonici successivi, egli si mosse dal luogo ove si trovava e che, pertanto, non partecipò alla distruzione dello scooter e dell'arma; - neppure ha trovato risposta soddisfacente l'interrogativo posto con i motivi di appello con i quali - muovendo da rilievo che solo la felpa e non anche gli altri indumenti e il casco sequestrati, era risultata positiva allo stub - si era evidenziata l'innplausibilità di una condotta degli imputati che, pur avendo deciso di distruggere mediante combustione il motorino e l'arma, non avessero dato alle fiamme anche gli altri oggetti asseritamente utilizzati per l'esecuzione dell'omicidio; - nessuna valenza di riscontro alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] può essere attribuita all'accertamento della proprietà in capo a [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di colore scuro, poiché si tratta di circostanza ben nota al collaboratore in ragione della comune militanza nel sodalizio. Neppure la patente di riscontro può essere attribuita alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], moglie di Iacone, che infatti descrive le due uscite di casa del marito secondo una tempistica incompatibile con la ricostruzione svolta in sentenza. Del pari prive di valore di riscontro devono ritenersi le dichiarazioni di Roussel nella parte in cui ha riferito che la vittima fu sparata di spalle; infine gli accertamenti svolti dalla Polizia giudiziaria aventi a oggetto l'incendio sono stati, a seconda dei casi, valorizzati ovvero sminuiti dal giudice di secondo grado, esclusivamente in chiave accusatoria.4.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione in punto di omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di assise di appello ha fondato tale diniego su argomentazioni comuni a tutti gli imputati sotto il profilo della gravità del fatto, ma gli elementi evidenziati, quali quelli dell'«inaudita ferocia esecutiva, della freddezza nella esecuzione, della precisione degli spari esplosi in corrispondenza di parti vitali del corpo della vittima», non possono certamente assumere rilevanza per il ricorrente del quale, contraddittoriamente, lo stesso giudice del gravame, nella parte di motivazione concernente l'esclusione a suo carico dell'aggravante della premeditazione, sottolinea il ruolo secondario e marginale. Non pertinente è, poi, il riferimento ai precedenti penali, in parte travisati (poiché si parla di due condanne, senza tenere in considerazione la circostanza che la prima delle due è stata interamente assorbita da quella successiva a seguito di riconoscimento del vincolo della continuazione), in parte immotivatamente enfatizzati, alla stessa stregua dell'elemento dell'assenza di atteggiamenti di resipiscenza o dissociazione dagli ambienti della criminalità organizzata. Al contrario, come emerge nella sentenza di primo grado e nell'ordinanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti donniciliari, il ricorrente - dopo avere militato nel sodalizio in giovane età e avere espiato le pene inflitte con le sentenze di condanna - si è ricoverato in comunità per risolvere i suoi problemi legati all'uso di sostanze stupefacenti, si è allontanato da Portici per stabilirsi nelle Marche dove svolge attività lavorativa, recidendo qualsiasi rapporto con la criminalità organizzata del paese di origine. 4.3. Con il terzo motivo la difesa lamenta il rigetto della richiesta di applicazione dell'istituto della continuazione tra il reato di partecipazione all'associazione giudicato con sentenza del 28 giugno 2010 e il reato di omicidio per cui si procede. La Corte di assise d'appello ha ritenuto l'omicidio di Iacone legato a circostanze ed eventi contingenti, non preventivabili dal momento in cui il ricorrente, agli inizi del 2004, entrò a far parte del sodalizio. Tuttavia, non solo l'affermazione relativa all'epoca di affiliazione del ricorrente è assertiva (non avendo la Corte indicato gli elementi sulla base dei quali ha tratto tale convincimento), ma è anche errata la collocazione temporale della decisione di eliminare Iacone, come si evincerebbe dai provvedimenti giudiziari, allegati al ricorso ai fini dell'autosufficienza (che collocano i contrasti di Iacone con il clan Vollaro in epoca antecedente all'ingresso di [OSCURATO:PERSONA]), sia dalle stesse dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interrogatorio reso il 16 aprile 2010, ha collocato nell'anno 2003 il mandato di uccidere Iacone. 4.4. [OSCURATO:PERSONA] ricorre altresì a mezzo di atto a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e deduce, con un unico motivo, la violazione degli art. 191 e 238 cod. proc. pen. La provvista probatoria a carico del ricorrente è costituita da atti d'indagine compiuti nell'ambito di altro procedimento penale, recante il numero R.g.n.r. 28039/2004, diverso da quello con riferimento al quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha accolto la richiesta del pubblico ministero di riapertura delle investigazioni, avente difatti il diverso numero R.g.n.r. 2013/2014. Sono stati utilizzati, pertanto, in assenza del consenso dell'imputato ovvero del suo difensore: i) l'informativa di reato del commissariato di Portici del 28 maggio 2004, i relativi seguiti e allegati; ii) il contenuto delle intercettazioni telefoniche dell'utenza del ricorrente e la documentazione relativa al posizionamento delle celle di aggancio GSM; iii) i verbali relativi allo stub; iv) i verbali di sopralluogo e di accertamenti tecnici, ivi compresi quelli eseguiti sui reperti balistici; v) l'informativa conclusiva delle indagini. Una volta dichiarata l'inutilizzabilità di detti atti, evidenzia il ricorrente che verrebbero meno tutti gli elementi di riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia posti posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità. 5. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, per mezzo del proprio difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] e deduce due motivi di ricorso. 5.1. Con il primo, lamenta la violazione dell'art. 581 cod. proc. pen. in punto di mancata declaratoria di inammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero per genericità dei motivi. Diversamente da quanto sostenuto dalla Corte territoriale, l'atto di appello, lungi dal contenere una critica rispetto alle diffuse argomentazioni svolte dal giudice di primo grado, contiene la pedissequa ripetizione degli elementi indiziari indicati nella richiesta di applicazione della misura cautelare. Lamenta inoltre l'erroneità dell'affermazione, utilizzata dalla Corte per superare l'eccezione di genericità dell'appello del Pubblico Ministero, secondo la quale l'assoluzione nel corso del giudizio di primo grado del ricorrente era fondata sull'errata percezione di una circolarità probatoria, perché la stessa riposava altresì sulle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e apprese da [OSCURATO:PERSONA]. 5.2. Con il secondo motivo di ricorso censura la violazione dell'obbligo di "motivazione rafforzata", evidenziando come la Corte, nel pervenire all'opposta decisione rispetto a quella del giudice di primo grado, non si sarebbe adeguatamente confrontato sia con le motivazioni da questi svolte, sia con gli argomenti difensivi indicati nell'atto di appello, così giungendo a un'affermazione di responsabilità senza fornire stringenti ragioni in punto di diversa incidenza riconosciuta a ciascuno dei dati probatori che, invece, avevano condotto all'assoluzione del ricorrente nel precedente grado di giudizio. Nelle pagine da 3 a 6 del ricorso, la difesa ripercorre la motivazione della Corte territoriale e indica plurimi elementi della provvista probatoria che, sebbene segnalati dalla difesa, sarebbero stati da questa elusi ovvero depotenziati. 6. Ricorre per cassazione altresì [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] e deduce un unico articolato motivo di ricorso. Lamenta la mancata valutazione delle deduzioni difensive evidenziate con l'atto di appello: la difesa aveva segnalato che nel procedimento che ci occupa, come già avvenuto in occasione di altro omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA], il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] - o per smania di completezza o per accreditarsi come a conoscenza di maggiori fatti d'interesse penale - avesse riferito come apprese dagli appartenenti al clan notizie frutto di semplice "sentito dire" ovvero apprese da fonti giornalistiche; erano state altresì segnalate ragioni di astio del collaboratore di giustizia nei riguardi del ricorrente che ne minavano la credibilità. Il giudice di secondo grado avrebbe, in definitiva, fondato l'affermazione di responsabilità del ricorrente riportandosi alla motivazione del giudice di primo grado, laddove invece nessuna delle emergenze processuali consentiva di pervenire a una condanna oltre il ragionevole dubbio. 7. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, per il tramite del proprio difensore di fiducia avvocato [OSCURATO:PERSONA] e deduce, con un unico articolato motivo di ricorso, la violazione degli artt. 125 e 192 cod. proc. pen. in punto di omessa motivazione dell'affermazione di responsabilità del ricorrente. Avvalendosi di ampia citazione di giurisprudenza di legittimità in tema di completezza della motivazione e obblighi del giudice in punto di valutazione delle dichiarazioni di chiamata in correità (p. da 2 a 8), il ricorrente lamenta che la Corte di assise d'appello avrebbe reso una motivazione meramente apparente, immotivatamente ritenendo attendibili le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, per nulla costanti e coerenti tra loro, oltre che smentite - quanto alla posizione processuale del ricorrente - dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], nonché da atti di investigazione.Avversa, infine, il riconoscimento delle aggravanti, sulla scorta delle stesse motivazioni indicate nel provvedimento del Tribunale del riesame, cui rinvia per relationem, instando in via subordinata per l'esclusione delle stesse e, comunque, per «la derubricazione dei fatti contestati in favoreggiamento». Con atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] deduce motivi nuovi è censura la contraddittorietà della motivazione del Giudice di appello in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando il contrasto esistente tra il richiamo alle considerazioni svolte sul punto dal Giudice di primo grado e il ruolo marginale del ricorrente nel sodalizio, così come descritto dai collaboratori Gennaro e [OSCURATO:PERSONA], siccome limitato all'attività nel "ramo" degli stupefacenti. Ugualmente censura il giudizio negativo espresso sulla personalità del ricorrente, muovendo dai soli precedenti, invece datati nel tempo e di ridotto allarme sociale. In secondo luogo avversa il giudizio di credibilità soggettiva dei suindicati collaboratori di giustizia e deduce che la Corte di secondo grado avrebbe trascurato le sentenze nelle quali i soggetti accusati da [OSCURATO:PERSONA] erano stati assolti, superandole con mere argomentazioni di stile. La Corte di assise di appello avrebbe, infine, operato un travisamento delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] in punto di consegna dell'arma ai killer e di distruzione della stessa, unitamente allo scooter, lamentando l'erronea attribuzione alle dichiarazioni del teste Roussel di valore di riscontro estrinseco alla narrazione dei collaboratori. 8. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA]Olio, anche attraverso il richiamo della propria requisitoria scritta, depositata il 6 marzo 2023, ha chiesto il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili poiché deducono motivi in parte non consentiti e, in parte, manifestamente infondati. 2. Preliminare è lo scrutinio dell'eccezione d'inutilizzabilità degli atti d'indagine, formulata con l'unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che il Collegio reputa manifestamente infondata, oltre che riproduttiva di pedissequa eccezione sollevata sin dal primo grado di giudizio e adeguatamente vagliata e respinta dai Giudici di merito (si vedano p. 18 della sentenza di appello e p. 6 e s della sentenza di primo grado).Il ricorrente, invero, muove dall'errata premessa che gli atti investigativi sui quali si fonda la sua affermazione di responsabilità sono stati svolti in "altro procedimento", come sarebbe attestato dalla diversità dei numeri di registro generale delle notizie di reato. E, tuttavia, i Giudici di merito hanno chiarito - con motivazione scevra da errori logici ovvero giuridici - che gli atti investigativi di cui si tratta erano pienamente utilizzabili, a tal fine richiamando anche l'insegnamento di Sez. U, n. 33885 del 24/06/2010, Giuliani, Rv. 247834, escludendo, a ragione, sia che il materiale investigativo fosse stato acquisito dopo il provvedimento di archiviazione, sia che il Pubblico ministero avesse violato la preclusione derivante dall'archiviazione medesima. A p. 3 della sentenza di primo grado, invero, si precisa che: i) vi era stata una prima iscrizione a carico dei soli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], archiviato nel dicembre 2013; il) a seguito di autorizzazione alla riapertura delle indagini, avvenuta nel gennaio 2015, era seguita una «nuova sessione in investigativa», consistita nel nuovo ascolto dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e Mario e la ricerca di ulteriori elementi di riscontro; iii) quindi erano stati iscritti nel registro degli indagati e raggiunti da ordinanza di custodia cautelare [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (unitamente a Carlo e [OSCURATO:PERSONA] nei cui riguardi l'ordinanza cautelare era, però, annullata); iv) il Pubblico ministero, dunque, esercitava l'azione penale con richiesta di giudizio immediato nei confronti dei soli cinque odierni ricorrenti. Di qui la corretta conclusione che nessuna inutilizzabilità si era verificata, osservando altresì il Giudice di secondo grado che gli imputati avevano pertéro optato per il rito abbreviato, senza formulare alcuna eccezione in punto di utilizzabilità del materiale investigativo in occasione della c.d. discovery conseguente all'esecuzione della misura cautelare nei loro riguardi. Con tali argomenti, corretti in diritto e sorretti da congruenza logica, la difesa non si è in alcun modo confrontata e si è limitata a reiterare genericamente la medesima doglianza in punto d'inutilizzabilità degli atti. 2. Sempre in via di premessa va detto che tutti i ricorrenti hanno dedotto, sia pure con argomentazioni distinte e con varietà di sviluppo e di accenti, l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in punto di penale responsabilità degli imputati, assumendo violato il metodo di valutazione prescritto dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., in ragione della dedotta inaffidabilità soggettiva e oggettiva delle fonti dichiarative rappresentate dai due collaboratori di giustizia Mario e [OSCURATO:PERSONA], nonché di pretese insanabili incongruenze e antinomie dei relativi narrati, che impedirebbero, in base ai criteri epistemologici elaborati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, di integrarsi vicendevolmente e assurgere a dignità di prova. 2.1. Rileva il Collegio che, proprio ove scrutinata alla luce di tali criteri, la sentenza in verifica resiste, viceversa, alle deduzioni sopra sintetizzate. La sentenza, infatti, dovendo confrontarsi con il tema dell'apprezzamento istruttorio delle chiamate in correità (per [OSCURATO:PERSONA]), o anche solo in reità (per [OSCURATO:PERSONA]), in parte de relato, in parte asseverate dalla fonte diretta, ha correttamente richiamato i pertinenti criteri di valutazione, da quella giurisprudenza elaborati (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina) e ne ha fatto adeguata applicazione, esaminando esaustivamente i profili di credibilità e attendibilità intrinseca delle dichiarazioni, in base ai canoni di specificità, coerenza e costanza dei rispettivi contenuti, parimenti verificando i rapporti tra i dichiaranti e le rispettive fonti, la genesi autonoma di queste ultime, la convergenza delle chiamate e la loro «indipendenza», intesa anche come esclusione di collusioni e accordi fraudolenti. Quanto in particolare alla convergenza delle propalazioni, la sentenza impugnata appare rispettosa dell'ulteriore principio di diritto, secondo cui le chiamate suddette devono riscontrarsi tra loro, in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del thema probandum (Sez. 1, n. 34102 del 14/07/2015, Barraco, Rv. 264368; Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, dep. 2015, Villacaro, Rv. 262309) ed è legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie, soprattutto quando i fatti narrati siano lontani nel tempo e si riferiscano appunto a episodi appresi indirettamente, in conseguenza delle rivelazioni dei loro protagonisti (Sez. 1, n. 41585 del 20/06/2017, Maggi, Rv. 271253), dovendo l'integrazione reciproca delle chiamate, e il riscontro mutuo che ne deriva, essere riferito al fatto reato nella sua unitarietà e non a singoli frammenti della condotta. Quanto alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], nella parte riferita de relato dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], il Giudice di appello ha fatto inoltre corretta applicazione dell'insegnamento di questa Corte secondo cui non rientrano nella nozione della chiamata de auditu (e, dunque, non soggiacciono alle relative regole) le dichiarazioni del collaboratore di giustizia che riferisce confidenze autoaccusatorie ricevute dall'imputato. Nei processi di criminalità organizzata accade spesso - ed è accaduto anche in questo - che il chiamante in correità o in reità riferisca, legittimamente, confidenze ricevute da un imputato, non ostandovi il divieto di cui all'art. 62 cod. proc. pen., norma che, pur rubricata «divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato», si riferisce alle sole dichiarazioni rese in un contesto procedimentale. In tale evenienza, il disposto dell'art. 195 cod. proc. pen. non impone l'escussione della fonte diretta (Sez. U n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, in motivazione paragrafo 9.1.), che, identificandosi con l'imputato, non può essere chiamata a rendere dichiarazioni in grado di pregiudicare la sua posizione (Sez. 5, n. 21562 del 3/02/2015, Rv. Fiorisi, 263705; Sez. 5, n. 29821 del 25/11/2014, Trovato, Rv. 265298) e che, ai sensi dell'art. 494 cod. proc. pen., ha sempre la facoltà di rendere in ogni stato del dibattimento le dichiarazioni che ritiene opportune, interloquendo sulle propalazioni della fonte indiretta che lo chiamino in causa al fine di controbatterle. Sotto il profilo della consistenza probatoria, va ribadito - come esattamente argomentato dal Giudice di secondo grado - che le confidenze autoaccusatorie dell'imputato ad un collaboratore di giustizia, che ne abbia successivamente riferito nelle proprie dichiarazioni, hanno natura confessoria, di talché, una volta positivamente vagliata la "chiamata" ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., dispiegano piena efficacia probatoria, a condizione che se ne apprezzi la sincerità e la spontaneità, in modo da potersene escludere la riconducibilità a costrizioni esterne o a possibili intenti autocalunniatori (Sez. 5, n. 27918 del 25/05/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281603; Sez. 1 n. 18019 del 11/10/2017, dep. 2018, Calabria, Rv. 273301; Sez. 1, n. 9891 del 04/06/2019, dep. 2020, Campana, Rv. 278503). 2.2. Come detto, la sentenza impugnata (p. 23 e s) e, prima di essa quella di primo grado (p. 32 e s.), si sono poste nel solco dei richiamati principi, verificando positivamente l'attendibilità intrinseca di Mario e [OSCURATO:PERSONA], evidenziando la genuinità dei relativi percorsi collaborativi, la genesi, le motivazioni e la cronologia. E, d'altra parte, sono stati esclusi - con una motivazione che viene criticata nei ricorsi in modo assertivo - intendimenti calunniatori e/o sentimenti di astio nei confronti dei chiamati in correità ovvero in reità. Si è valorizzato che si tratta di soggetti accusatisi di reati gravissimi, i verbali delle cui dichiarazioni hanno consentito un adeguato apprezzamento delle ragioni della collaborazione (nel caso di [OSCURATO:PERSONA] il timore di ritorsioni contro la propria famiglia), la cui affidabilità si è reputata avvalorata dalla comprovata militanza nel novero dei collaboratori che hanno beneficiato dell'attenuante di cui all'art. 8 legge n. 203 del 1991, con riferimento al cui riconoscimento sono state specificamente richiamate le numerose sentenze, di cui il giudice di primo grado ha riportato ampi stralci di motivazione in punto di attendibilità intrinseca. La Corte territoriale - lungi dal limitarsi a trasferire il giudizio di attendibilità nei loro riguardi espresso in altri procedimenti - si è confrontata con tutte le deduzioni della difesa, ha attentamente scrutinato le sentenze da questa segnalate al fine di testimoniare un deficit di attendibilità di [OSCURATO:PERSONA] ed ha chiarito - con motivazione non manifestamente illogica - come, in tali ipotesi, l'assoluzione dei soggetti accusati dal collaboratore non fosse dipesa dall'asserita inattendibilità del dichiarante, ma dalla stringatezza delle informazioni a sua disposizione che si era tradotta in accuse di natura generica, insufficienti a fondare la loro penale responsabilità. Piuttosto, osserva il Collegio sul punto, come i ricorsi finiscano per obliterare ogni confronto con la rilevante circostanza che l'attendibilità dei due collaboratori è stata positivamente attestata da molteplici autorità giudiziarie, anche in provvedimenti definitivi. Entrambe le sentenze di merito hanno, infine, individuato plurimi riscontri esterni alle dichiarazioni dei dichiaranti e puntualmente scrutinato i profili asseritamente critici evidenziati dalle difese (p. 52 e s. della sentenza di primo grado e p. 29 e s. di quella di appello), superandoli attraverso un'accurata analisi di tutte le risultanze di prova e facendo corretta applicazione del principio di diritto secondo cui «In tema di prova di delitti maturati nell'ambito d'organizzazione criminale di tipo mafioso, le eventuali smagliature e discrasie, anche di un certo rilievo, rilevabili nelle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia, sia al loro interno, sia nel confronto tra esse, non implicano, di per sé, il venir meno della loro affidabilità, quando, sulla base d'adeguata motivazione, risulti dimostrata la loro complessiva convergenza nei nuclei fondamentali» (Sez. 2, n. 25795 del 19/06/2012, Bernardo, Rv. 253418; Sez. 6, n. 6425 del 18/12/2009, dep. 2010, Caramuscio, Rv. 246528 Sez. 1, n. 42990 del 18/09/2008, Montalto, Rv. 241821), pervenendo - con motivazione congrua ed esaustiva - ad un giudizio di piena affidabilità dei collaboratori Mario e [OSCURATO:PERSONA] che ha consentito di apprezzarne il prezioso contributo dichiarativo. È stata, a buon diritto, esclusa ogni questione di "circolarità della prova", ciò in ragione della riconosciuta autonomia della fonte di conoscenza da parte dei due propalanti della fase deliberativa e di quella successiva: come correttamente valorizzato dal Giudice di secondo grado, [OSCURATO:PERSONA] era egli stesso partecipe del gruppo di fuoco, con il ruolo di "specchiettista" nella fase prodromica dell'agguato e la sua responsabilità è stata, invero, accertata con sentenza divenuta irrevocabile; le dichiarazioni de relato di [OSCURATO:PERSONA] forniscono un valido riscontro alle propalazioni del figlio Mario, confermando il coinvolgimento tanto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (autori della distruzione del motociclo), quanto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (esecutori materiali che consegnarono lo scooter ai complici) e la diversità della fonte primaria di conoscenza ([OSCURATO:PERSONA]) rispetto al figlio Mario, assicura quell'autonomia genetica idonea a scongiurare il rischio di "circolarità", paventato dalle difese.Alla luce di tali premesse possono, dunque, essere esaminati i singoli ricorsi. 3. Le considerazioni che precedono ben introducono lo scrutinio del secondo motivo di ricorso (logicamente preliminare rispetto al primo) proposto da [OSCURATO:PERSONA], riguardante il carattere premeditato dell'omicidio che la difesa assume erroneamente fondato sulla scorta delle dichiarazioni accusatorie di Mario e [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Una volta superato positivamente - secondo le considerazioni appena svolte - il tema dell'attendibilità della prova costituita dalle dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia, posto dal ricorrente con argomenti a-specifici e assertivi, osserva il Collegio che le sentenze di merito hanno offerto una lettura approfondita delle risultanze processuali, dando conto in modo puntuale - con argomentazioni adeguate e coerenti, che non incorrono in vizi logici e che palesemente così si sottraggono a censure denunciabili in sede di legittimità (Sez. U., n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944) - delle ragioni, fattuali e giuridiche, che concretano l'aggravante de qua. Fermo, nella giurisprudenza di questa Corte, è il principio (Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, Rv. 241575; Sez. 5, n. 42576 del 03/06/2015, Procacci, Rv. 265149; Sez. 5, n. 34016 del 09/04/2013, F., Rv. 256528) secondo cui gli elementi costitutivi della premeditazione sono, da un lato, l'apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica), e dall'altro la ferma risoluzione criminosa, perdurante nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica). In tale contesto, l'aggravante deve essere esclusa solo quando l'occasionalità del momento di consumazione del reato appaia preponderante, tale cioè da neutralizzare la sintomaticità della causale e della scelta del tempo, del luogo e dei mezzi di esecuzione del reato; mentre al suo riconoscimento non osta il fatto che il soggetto agente abbia condizionato l'attuazione del proposito criminoso alla mancata verificazione di un evento ad opera della vittima, allorché la fattispecie risolutiva si ponga come avvenimento preventivato, dal quale il reo faccia dipendere l'abbandono della già precisa e ferma risoluzione criminosa (Sez. 1, n. 19974 del 12/02/2013, Zuica, Rv. 256180; Sez. 1, n. 7766 del 30/01/2008, Dettori, Rv. 239232; Sez. 1, n. 1079 del 27/11/2008, dep. 2009, Lancia, Rv. 242485). Ebbene, in piena aderenza con tali insegnamenti, la sentenza impugnata (p.65 e, specificamente per la posizione del ricorrente, p. 67) ha evidenziato puntualmente la ricorrenza dei suddetti requisiti, rimarcando anzitutto la risalente insorgenza del proposito criminoso e l'avvenuto accertamento della deliberazione di darvi esecuzione (avvenuta al più tardi «due o tre giorni prima dell'omicidio»), cui aveva fatto seguito un'accurata fase preparatoria e organizzativa (la divisione in due squadre, il ruolo di vedetta assegnato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l'approntamento anticipato delle modalità di fuga). Con motivazione scevra da fratture razionali evidenti, la Corte territoriale ha posto in rilievo che i tempi intercorrenti tra la decisione e l'attuazione del progetto si erano «protratti per un tempo non trascurabile, se rapportato quanto meno all'esigenza di coordinamento dei vari segmenti della catena omicidiaria: mandante, organizzatori, esecutori materiali» e ha reputato tali elementi chiari sintomi di radicamento e persistenza costante, per apprezzabile lasso di tempo, nella psiche degli agenti, del proposito omicida. Quanto, poi, alla specifica posizione di [OSCURATO:PERSONA], ha valorizzato la circostanza che egli partecipò alla fase deliberativa e presenziò alla riunione in cui il mandato omicidiario fu conferito da parte dei vertici del dan Vollaro, nonché contribuì fattivamente al coordinamento delle forze in campo, accettando il ruolo di esecutore materiale, mantenendo ferma la risoluzione criminosa. Motivazione, questa, che si salda con l'insegnamento di questa Corte secondo cui, in tema di omicidio volontario, l'agguato costituisce, in astratto, indice rivelatore della premeditazione, siccome sinonimo d'imboscata od insidia preordinata che postula un appostamento, protratto per un tempo più o meno lungo, in attesa della vittima designata ed in presenza di mezzi e modalità tali da non consentire dubbi sul reale intendimento dell'insidia e che spetta al giudice di merito, ai fini della configurabilità dell'aggravante in questione, cogliere e apprezzare tutte le peculiarità della concreta fattispecie, accertando se i necessari requisiti, ideologico e cronologivfoussistano o siano, invece, l'uno o l'altro da escludere, come nel caso di avvistamento casuale della vittima o, comunque, di un agguato frutto di iniziativa estemporanea, sicché la risoluzione omicida non sia maturata attraverso lunga riflessione, con possibilità di recesso prima dell'attentato» (Sez. 5, n. 26406 del 11/03/2014, Morfei, Rv. 260219). 3.2. Il primo motivo di ricorso è del pari inammissibile, poiché, oltre a formulare censure generiche sulla misura della pena, invece commisurata in piena sintonia con i criteri di cui all'art. 133 cod. Pen., valorizzando la gravità del fatto e la personalità negativa del ricorrente (p. 71 e 72 della sentenza impugnata), denunzia vizi motivazionali in tema di attenuanti generiche del tutto inesistenti.Il beneficio in parola è stato negato al ricorrente sulla base della gravità del reato commesso, dell'intensità del dolo (espresso dalla professionalità criminale dimostrata nell'esecuzione) e della personalità negativa (emergente dalla pletora di precedenti penali), infine dell'assenza di elementi, rilevabili dagli atti ovvero allegati dalla difesa, suscettibili di positiva valutazione. Dunque, nel ricordare che in tema di circostanze attenuanti generiche il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è parimenti insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899), deve rilevarsi come le sentenze di merito abbiano esaurientemente motivato in ordine a tutti gli indici giustificativi sfavorevoli e tali argomentazioni costituiscono la ragione, e segnano al tempo stesso il limite, di siffatto riconoscimento. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] non supera il vaglio di ammissibilità. 4.1. Il primo motivo, in punto di errata valutazione dei collaboratori di giustizia, è motivo non consentito, siccome meramente reiterativo del pedissequo motivo di appello, adeguatamente superato dal giudice di secondo grado e, comunque, manifestamente infondato, secondo quanto argomentato al § 2 della presente sentenza. Sotto il primo profilo, va ricordato che è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (fra molte, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710). Quanto al secondo profilo, nel richiamare le considerazioni svolte in premessa al § 2, è qui appena il caso di evidenziare come il Giudice di secondo grado abbia scrutinato ogni questione prospettata dalla difesa, risolvendola con motivazioni logicamente coerenti e correte in diritto, dunque sottratte al vaglio di legittimità. Per converso, il ricorso sollecita espressamente questa Corte a diversamente valutare il materiale probatorio, attraverso una critica alla sentenza impugnata che riguarda interamente la ricostruzione del fatto, peraltro parcellizzando le risultanze di prova e non dimostrativa di alcuna contraddittorietà nella motivazione del Giudice di appello.In particolare, a fronte dei segnalati rapporti conflittuali di [OSCURATO:PERSONA] con alcuni degli appartenenti al clan Vollaro, la Corte di assise di appello ha - con motivazione non manifestamente illogica - rilevato come non potesse in alcun modo farsi discendere dai dissidi interni al gruppo, involgenti anche Morcavallo, una patente generalizzata di inaffidabilità del dichiarante (p. 31 della sentenza). Manifestamente infondata - a fronte della piana lettura dell'imputazione, nella quale si attribuisce a [OSCURATO:PERSONA] tanto il ruolo di "specchiettista", quanto quello di recupero del motociclo e dell'arma utilizzate per l'agguato - anche la doglianza con la quale la difesa ravvisa un contrasto tra la descrizione del fatto contenuta nell'imputazione e la ricostruzione dei fatti riveniente dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. Interamente versate in fatto sono, poi, le censure difensive in punto di modalità di consegna dell'arma e presunta irragionevolezza del racconto di Morcavallo che non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata (p. 43) che ha dato contezza della costanza del narrato del collaboratore anche su tale segmento della fase organizzativa dell'omicidio. La difesa si è limitata a ribadire nel ricorso la tesi della «maggiore ragionevolezza» della propria ricostruzione alternativa rispetto a quella correttamente prescelta dal giudice di merito, così invocando, peraltro in modo a-specifico, un riesame dei fatti non consentito in sede di legittimità. Va in proposito ricordato che, in tema di prova, invero, «il dubbio idoneo ad introdurre un'ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti è soltanto quello "ragionevole", ovvero quello che trova conforto nella logica, sicché, in caso di prospettazioni alternative, occorre comunque individuare gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, non potendo il dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile» (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P, Rv. 281647 Sez. 4, Sentenza n. 22257 del 25/03/2014 Guernelli, Rv. 259204). Contrariamente a quanto si legge nel ricorso, ha trovato adeguata risposta anche il dubbio d'inverosimiglianza prospettato dalla difesa relativo alla presunta illogicità di una condotta degli imputati che, pur avendo preventivamente organizzato l'azione e la successiva eliminazione delle relative tracce, si erano fatti sorprendere a bordo di un'autovettura con indumenti evocativi di un omicidio appena commesso: il Giudice di appello (p. 54) ha, sul punto, da un canto ribadito che la presenza di abiti positivi allo stub nell'auto degli imputati, a distanza di poche ore dall'agguato omicidiario e all'esito di una sequenza di contatti telefonici di pregnante valore dimostrativo, riconduceva necessariamente gli stessi all'omicidio di Iacone e, dall'altro, che tale circostanza, lungi dall'essere indicativa di implausibilità della ricostruzione accusatoria, era esclusivamente sintomatica di una sorprendente superficialità degli imputati. Interamente versate in fatto e, comunque, reiterative sono altresì le doglianze inerenti al rilievo attribuito alle deposizioni dei testi Tutisco, Roussel e Verde che la Corte di assise di appello ha adeguatamente valutato (si vedano, in particolare, le p. 41 per Roussel e p. 37 per Verde), anche alla luce delle perplessità evidenziate dalla difesa, integrando (p. 51 e s. della sentenza di appello) la prova dichiarativa e quella tecnica, con argomentazioni logicamente coerenti che il ricorso non esamina e con cui non si confronta. 4.2. Il motivo sulla dosimetria della pena e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è a-specifico, siccome privo di una reale critica alla motivazione del provvedimento impugnato che, per determinare il trattamento sanzionatorio ed escludere l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, ha fatto riferimento agli indicatori e i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. e, segnatamente, quelli che riguardano la gravità del fatto e la personalità del ricorrente, gravato da condanne per reati di furto e violenza privata (si noti, commessi anche nelle Marche, ove risulta che egli si sia trasferito, asseritamente recidendo i contatti con gli ambienti criminali); elementi ampiamente considerati dal giudice di secondo grado con una motivazione che il ricorso si limita a non condividere. 4.3. Il motivo sulla continuazione esterna è manifestamente infondato, poiché deduce enunciati ermeneutici in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di rapporti tra reato associativo e reati fine. [OSCURATO:PERSONA] di appello, nell'articolata motivazione resa sul punto, dopo aver precisato che l'affiliazione di [OSCURATO:PERSONA] al clan Vollaro risaliva al 2004, ha escluso la sussistenza del vincolo della continuazione tra il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. giudicato con la sentenza del 28 giugno 2010 e il reato di omicidio per cui si procede, correttamente ancorando il diniego sia all'irrilevanza, ai fini del riconoscimento dell'invocato vincolo, della strumentalità dell'omicidio rispetto alle finalità del sodalizio, sia all'estemporaneità e all'imprevedibilità della decisione di eliminare Iacone, ex sodale appartenente al clan Vollaro, successivamente sospettato di averli traditi, avvicinandosi al clan avversario. La decisione impugnata è pienamente aderente al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale «non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al rafforzamento del medesimo, non erano programmabili ab origine perché legati a circostanze ed eventi contingenti ed occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione stessa» (Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595; Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275334; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259481; Sez. 1, n. 13609 del 22/03/2011, Bosti, Rv. 249930). Ininfluente è, dunque, il tentativo della difesa di "retrodatare" il mandato a uccidere Iacone a epoca antecedente all'ingresso di [OSCURATO:PERSONA] nel sodalizio, poiché - anche a voler seguire la tesi difensiva che, sulla base di stralci di sentenze allegati al ricorso ovvero in esso richiamati ai fini dell'autosufficienza, reputa che i contrasti tra Iacone e il clan Vollaro avessero radici più remote, tali da indurre Iacone ad allontanarsi dal gruppo - il momento dell'allontanamento di questi (che la difesa data al 2003), segna appunto esclusivamente l'inizio di detti dissidi, ma non coincide con il momento della estemporanea deliberazione da parte dei Vollaro di eliminarlo, indicato dai collaboratori - con motivazione non realmente avversata dal ricorrente - in alcuni giorni prima di quello in cui avvenne l'agguato, siccome ricollegata ai sospetti che Iacone avesse svolto il ruolo di "specchiettista" per l'omicidio del sodale Buffo, in occasione del quale fu ferito [OSCURATO:PERSONA]. Sicché la deliberazione omicidiaria - come correttamente argomentato dalla Corte di assise di appello - costituì frutto di un evento contingente e occasionale, costituito dalla necessità da parte dei vertici del clan di punire l'ex sodale non già per l'allontanamento dal gruppo, ma perché era sospettato di fiancheggiare l'avverso clan Birra e i cui «movimenti sospetti», come precipuamente riferito da [OSCURATO:PERSONA], erano pericolosi per gli appartenenti al dan Vollaro. 5. Le censure prospettate nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili. 5.1. È manifestamente infondato il primo motivo di ricorso, in punto di mancata declaratoria di inammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero per genericità dei motivi. La Corte di assise di appello, nel respingere la pedissequa eccezione difensiva, ha riportato testualmente (p. 60 della sentenza) la parte dell'appello del Pubblico ministero nella quale ha reputato fosse stata adeguatamente evidenziata la criticità della sentenza di primo grado e, segnatamente, quella relativa all'affermazione secondo la quale la provvista probatoria a carico di [OSCURATO:PERSONA] era limitata alle sole dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], evidenziando come la parte Pubblica avesse evidenziato che, al contrario, essa era altresì costituita dal narrato di [OSCURATO:PERSONA], proveniente da fonte autonoma ([OSCURATO:PERSONA]), non mancando di corroborare le proprie censure con argomenti in punto di certa attendibilità dei due dichiaranti.La conclusione cui è pervenuto il Giudice di appello è pienamente conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822; Sez. 2 n. 51531 del 19/11/2019, Graco, Rv. 277811). 5.2. La censura inerente alla asserita violazione dell'obbligo di motivazione "rafforzata", è del pari manifestamente infondata, poiché non tiene in alcuna considerazione le argomentazioni svolte dalla Corte di secondo grado che ha espressamente evidenziato come, nel caso di specie, l'onere di rendere una motivazione puntuale e adeguata in caso di overtuming fosse più agevole perché l'assoluzione in primo grado era stata frutto di un'errata percezione della "circolarità della prova", essendosi ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] avesse appreso le notizie oggetto delle sue dichiarazioni esclusivamente de relato dal figlio Mario, mentre è incontestato che egli avesse ricevuto altresì le confidenze dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. Per tale via, il Giudice di appello ha fatto buon governo non solo dei principi espressi in sede di legittimità in punto di standard motivazionale per il caso di overtuming sfavorevole (Sez. U. n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430), ma del principio, pertinente nel caso che ci occupa, secondo cui «La necessità, per il giudice di appello, di redigere una motivazione "rafforzata" sussiste soltanto nel caso in cui la riforma della decisione di primo grado si fondi su una mutata valutazione delle prove acquisite e non anche quando essa sia legittimata da una diversa valutazione in diritto, operata sul presupposto dell'erroneità di quella formulata del primo giudice; in tale ipotesi, alla Corte di cassazione spetta il compito di verificare se la questione giuridica, difformemente decisa dai giudici del merito, sia stata correttamente esaminata e risolta dall'uno o dall'altro, ed il vizio a tal fine denunciabile è solo quello di violazione di legge, penale o processuale (Sez. 2, n. 38277 del 07/06/2019, Nuzzi, Rv. 276954). È inammissibile siccome a-specifica, infine, anche la parte del motivo che lamenta l'omessa valutazione da parte della Corte di assise di appello della documentazione allegata dalla difesa, poiché - a fronte della articolata motivazione resa in punto di affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] - il ricorso non offre, così come impone l'osservanza del principio di autosufficienza, alcuna compiuta rappresentazione e dimostrazione che tali evidenze pretermesse fossero dotate di una univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati (Sez. 1, n. 54281 del 05/07/2017, Tallarico, Rv. 272492). 6. L'unico motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non si sottrae alla dichiarazione d'inammissibilità, articolandosi in censure a-specifiche e reiterative. La partecipazione al gruppo di fuoco del ricorrente è stata fondata dai giudici di merito su un solido quadro di prova, costituito dalla chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA], ritenuta riscontrata dai contatti telefonici con [OSCURATO:PERSONA] e dal dato obiettivo della presenza a bordo dell'autovettura, condotta da quest'ultimo, in cui furono rinvenuti gli indumenti contaminati da polvere da sparo, a poche ore dall'agguato. In particolare, con motivazione esente da aporie e fratture logiche evidenti, il Giudice di secondo grado - dopo avere richiamato la credibile ricostruzione offerta da [OSCURATO:PERSONA] (secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] partecipò agli appostamenti volti a localizzare la vittima e, dopo l'allontanamento dello stesso Morcavallo, proseguì nella sua attività di "specchiettista" e, ancora, intercettata la vittima, si recò a casa di [OSCURATO:PERSONA] per notiziare i complici e, infine, successivamente all'esecuzione dell'agguato, si unì ai complici, sollecitato da [OSCURATO:PERSONA] a recarsi «nel luogo che sai») - ha osservato che tale ultima interlocuzione telefonica andava interpretata in stretto coordinamento logico con le altre evidenze di prova tecnica e dichiarativa, inferendone la conclusione che, se [OSCURATO:PERSONA] era coinvolto in una serie di operazioni, certe nella loro dimensione fattuale, indiscutibilmente collegate alla realizzazione dell'omicidio ed alla successiva eliminazione delle relative tracce, la convocazione di [OSCURATO:PERSONA] non poteva che sottendere alla piena partecipazione di quest'ultimo alla stessa attività in cui era impegnato [OSCURATO:PERSONA] e, cioè, l'agguato mortale. A fronte di tale congrua motivazione, la difesa si limita e riproporre, in modo assertivo e generico, censure inerenti all'asserita omessa valutazione delle deduzioni contenute nell'atto di appello in punto di attendibilità del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], per le quali valgono le considerazioni svolte nel § 2 della presente sentenza, in alcun modo inficiate dalle affermazioni contenute nel ricorso, del tutto congetturali siccome non agganciate a dati obiettivi, secondo cui il collaboratore di giustizia avrebbe riferito circostanze apprese da "voci correnti" ovvero dai mass media. Valgono per il ricorrente le stesse considerazioni svolte nel precedente § 5.2. quanto alla affermata «mancata valutazione degli elementi e della documentazione depositata in favore dell'imputato» (così nell'intestazione del primo foglio del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]), avendo la difesa non solo omesso di indicare le ragioni per le quali tali documenti avrebbero avuto, ove valutati, l'idoneità a disarticolare la motivazione del Giudice di appello, ma altresì di indicare quali sarebbero i documenti che si assumono negletti. 7. Le doglianze nelle quali si articola l'unico motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], sostanzialmente coincidenti con la seconda e terza parte dei motivi nuovi a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]) non si sottraggono alla declaratoria d'inammissibilità. La censura di apparenza della motivazione e di manifesta illogicità e contraddittorietà della sentenza in punto di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, è manifestamente infondata nei termini già chiariti nel precedente § 2 della presente sentenza. È qui appena il caso di rimarcare come - a fronte della a-specifiche deduzioni contenute nel ricorso - la Corte di assise di appello (p. 59 e s.) ha dato puntuale ragione della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al delitto de quo, siccome attestata dai dati di prova tecnica e dalla piena convergenza dichiarativa tra i narrati dei due collaboratori. [OSCURATO:PERSONA] è, invero, reputato l'autore della distruzione del ciclomotore e della pistola ricevuti dagli esecutori materiali del delitto, sulla scorta di una fitta trama di comunicazioni e contatti telefonici (ivi compresa l'interlocuzione con [OSCURATO:PERSONA] e il contemporaneo aggancio della cella telefonica che lo colloca nei luoghi teatro dei fatti), oltre che del narrato di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo oggetto di confidenze direttamente dal ricorrente e, come tali, da qualificarsi alla stregua di una confessione, secondo il principio di diritto indicato nel § 2 della presente sentenza. Del tutto generica, e perciò inammissibile, è altresì la parte del motivo di ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che censura l'erronea ritenuta sussistenza delle aggravanti della premeditazione e dell'agevolazione mafiosa. Si tratta di una doglianza che omette di confrontarsi con le puntuali motivazioni in forza delle quali - come già precisato al § 3.1. in occasione dello scrutinio del motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - la sentenza gravata (p. 65 e s.) ha argomentato la ricorrenza degli elementi costitutivi dell'aggravante della premeditazione, sulla scorta sia del movente dell'omicidio di Iacone, sia della relativa tempistica e modalità di esecuzione, giudicate significative della realizzazione di un azione preceduta da una articolata programmazione delittuosa, mantenuta ininterrottamente ferma fino al momento propizio per la sua esecuzione. Analoghe considerazioni valgono per l'aggravante dell'agevolazione mafiosa, avversata solo genericamente con il ricorso, la cui sussistenza è stata adeguatamente valutata dal Giudice di appello che, anche alla stregua delle sollecitazioni difensive contenute nell'atto di impugnazione, a p. 70 e s. della sentenza, ha posto in rilievo come l'agguato fosse incontrovertibilmente inserito in una logica mafiosa di contrapposizione armata tra dan rivali, così come sovrapponibilmente riferito da Mario e [OSCURATO:PERSONA] in merito ai "movimenti sospetti" di Iacone, reputati pericolosi per l'incolumità dei componenti del clan Vollaro. Del pari generica e assertiva è la richiesta di riqualificazione del fatto nel reato di favoreggiamento personale, che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che ha evidenziato numerosi elementi indicativi della piana partecipazione al reato di omicidio di tutti i componenti del gruppo di fuoco, nonché con quella di primo grado che ha espressamente escluso la configurabilità del reato di cui all'art. 378 cod. pen., evidenziando come gli imputati diversi dagli esecutori materiali e, tra questi anche [OSCURATO:PERSONA], avessero consapevolmente compiuto una serie di azioni, propedeutiche e susseguenti all'azione omicidiaria, funzionali alla buona riuscita dell'eliminazione di Iacone (p. 100 della sentenza di primo grado). Le conclusioni, cui sono pervenuti i giudici di merito, sono pienamente conformi alla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale «L'ipotesi delittuosa del favoreggiamento personale, in forza dell'espressa clausola "fuori dei casi di concorso" contenuta nell'art. 378 cod. pen., in tanto ricorre, in quanto il soggetto non sia stato coinvolto nel reato presupposto né oggettivamente, mediante un apporto materiale alla sua consumazione, né soggettivamente, attraverso la manifestazione, antecedente all'esecuzione del reato, di disponibilità a fornire all'autore, in caso di necessità, un rilevante aiuto, così da rafforzarne la determinazione a delinquere» (Sez. 6, n. 21439 del 18/02/2008, Mori, RV. 240062; Sez. 1 n. 33450 del 26/06/2011, Capasso, Rv. 219892) La prima parte del motivo nuovo dell'atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], riguardante il vizio di motivazione in punto di omesso riconoscimento delle circostanze generiche è inammissibile sotto più profili. Un primo profilo d'inammissibilità discende dalla circostanza che tale censura non ha costituto oggetto del ricorso originario. Pertinente si reputa in proposito il consolidato principio secondo cui «È inammissibile il motivo nuovo di ricorso, presentato ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., avente ad oggetto un punto della decisione non investito dall'atto di ricorso originario, operando la preclusione prevista dall'art. 167 disp. att. e trans. cod. proc. pen.» (si è precisato, pur nell'ipotesi in cui la deduzione riguardi l'inutilizzabilità di prove acquisite illegittimamente, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento ex art. 191, comma 2, cod. proc. pen., posto che occorre pur sempre che l'eccezione sia proposta con l'atto di ricorso principale) (da ultimo, Sez. 2, n. 11291 del 17/02/2023, Lanza, Rv. 284520). Sotto altro, assorbente profilo, la questione dell'applicazione delle attenuanti generiche a [OSCURATO:PERSONA], non ha formato oggetto di esame da parte dei giudici di merito perché non prospettata e, come tale, non può essere dedotta per la prima volta