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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 settembre 2024

Cassazione n. 32899/2024

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24694/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 luglio 1954, rappresentato e difeso da [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), ; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 febbraio 1950, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 dicembre 1952, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12 marzo 1956, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25 aprile 1943, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (CPNLL72S14F839B) e elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] de Carolis n. 3, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

CAMPANIA - SEZ.DIST.SALERNO n. 2751/2016 depositata il 22/03/2016, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.I ricorrenti hanno impugnato la notifica dell’iscrizione a ruolo della sanzione pecuniaria irrogata per il ritardo (di 32 giorni) nel pagamento della maggiore imposta di successione – ritardo giustificato dalla necessità del ricorso al credito bancario in considerazione della notevole entità della somma.

2. Il ricorso è stato rigettato in primo grado.

3. L’appello è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità dei motivi formulati. 4.Avverso la sentenza di appello i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione.

5. Si è costituita con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

6. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 luglio 1954, ha presentato istanza di definizione agevolata in ordine alla cartella 10020130022318112005.

7. Fissata l'adunanza camerale del 25 settembre 2024, la causa è stata trattata in camera di consiglio.

L’adunanza è stata celebrata con modalità da remoto ai sensi dell’art. 140bis disp.att.cod.proc.civ., come disposto con decreto dal Presidente del collegio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente occorre evidenziare che nel ricorso per cassazione risulta indicata per errore materiale anche [OSCURATO:PERSONA], deceduta prima dell’introduzione del presente giudizio, per il quale non ha, pertanto, rilasciato la necessaria procura speciale ai sensi dell’art. 365 cod.proc.civ. (vedi certificato di morte in atti).

2. Pure deve rilevarsi che la cartella a cui si riferisce l’istanza di definizione agevolata (10020130022318112005) non coincide con quella oggetto del presente giudizio, come indicata in sentenza (10020130022318112003). 3.Con il presente ricorso i ricorrenti hanno dedotto: 1) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 cod.proc.civ., degli artt. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 342 cod.proc.civ., risultando i motivi formulati in appello specifici e pienamente comprensibile, come confermato dalla identificazione, da parte della Commissione tributaria, delle questioni proposte; 2) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 cod.proc.civ., degli artt. 36, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, 132 cod.proc.civ., 118 disp.att.cod.proc.civ., 111, comma 6, Cost., atteso che la eventuale decisione nel merito in ordine all’insussistenza della dedotta forza maggiore, se ritenuta presente nella sentenza, è del tutto priva di motivazione; 3) e 4) l’omesso esame, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod.proc.civ., di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, e, cioè, del fatto storico che ha causato il ritardo nel pagamento dell’avviso di liquidazione dell’imposta di successione (tardiva erogazione del finanziamento bancario).

4. Il primo motivo, avente ad oggetto la violazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, è fondato, atteso che, come costantemente statuito da questa Corte, la specificità dei motivi di appello nel rito tributario non è esclusa dalla riproposizione delle ragioni, e delle argomentazioni, già poste a fondamento del ricorso introduttivo del giudizio, quando queste ex se esprimano le ragioni di critica della pronuncia appellata nel suo intero contenuto (v., ex plurimis, Cass., 20 dicembre 2018, n. 32954; Cass., 5 ottobre 2018, n. 24641; Cass., 20 gennaio 2017, n. 1461; Cass., 1 luglio 2014, n. 14908).

A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, l’appello (trascritto nel presente ricorso, p.7-9, ai fini dell’autosufficienza) si caratterizza per il novum specificamente riferito alla sentenza impugnata, secondo la quale era indimostrata la reale situazione di difficoltà economica a carico di ciascuno dei coeredi né vi era traccia della procedura di finanziamento e della sua tardiva erogazione. 5.L’accoglimento del primo motivo comporta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, a cui si rimette anche la regolamentazione delle spese di lite e la verifica della effettiva riferibilità dell’istanza di definizione, da parte di uno dei ricorrenti, al presente giudizio e della eventuale estensione dei suoi effetti agli altri coobbligati.

Tutte le altre censure risultano assorbite – in particolare anche la seconda, con la precisazione che non si ravvisa, nella sentenza impugnata, alcuna decisione di merito, anche in virtù del principio secondo cui, ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d'impugnazione, in tal modospogliandosi della potestas iudicandi , abbia ugualmente proceduto al loro esame nelmerito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini delladecisione e, quindi, prive di effetti giuridici, di modo che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità, la quale costituisce la vera ragione delladecisione (Cass., Sez. 3, 19 settembre 2022, n. 27388).

P.Q.M.

La Corte di cassazione: accoglie i l primo motivo di ricorso , assorbiti i residui motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche ai fini della regolamentazione delle spese di lite, all

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24694/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 luglio 1954, rappresentato e difeso da [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), ; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 febbraio 1950, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 dicembre 1952, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12 marzo 1956, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25 aprile 1943, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (CPNLL72S14F839B) e elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] de Carolis n. 3, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA - SEZ.DIST.SALERNO n. 2751/2016 depositata il 22/03/2016, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.I ricorrenti hanno impugnato la notifica dell’iscrizione a ruolo della sanzione pecuniaria irrogata per il ritardo (di 32 giorni) nel pagamento della maggiore imposta di successione – ritardo giustificato dalla necessità del ricorso al credito bancario in considerazione della notevole entità della somma. 2. Il ricorso è stato rigettato in primo grado. 3. L’appello è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità dei motivi formulati. 4.Avverso la sentenza di appello i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione. 5. Si è costituita con controricorso l’Agenzia delle Entrate. 6. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 luglio 1954, ha presentato istanza di definizione agevolata in ordine alla cartella 10020130022318112005. 7. Fissata l'adunanza camerale del 25 settembre 2024, la causa è stata trattata in camera di consiglio. L’adunanza è stata celebrata con modalità da remoto ai sensi dell’art. 140bis disp.att.cod.proc.civ., come disposto con decreto dal Presidente del collegio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente occorre evidenziare che nel ricorso per cassazione risulta indicata per errore materiale anche [OSCURATO:PERSONA], deceduta prima dell’introduzione del presente giudizio, per il quale non ha, pertanto, rilasciato la necessaria procura speciale ai sensi dell’art. 365 cod.proc.civ. (vedi certificato di morte in atti). 2. Pure deve rilevarsi che la cartella a cui si riferisce l’istanza di definizione agevolata (10020130022318112005) non coincide con quella oggetto del presente giudizio, come indicata in sentenza (10020130022318112003). 3.Con il presente ricorso i ricorrenti hanno dedotto: 1) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 cod.proc.civ., degli artt. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 342 cod.proc.civ., risultando i motivi formulati in appello specifici e pienamente comprensibile, come confermato dalla identificazione, da parte della Commissione tributaria, delle questioni proposte; 2) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 cod.proc.civ., degli artt. 36, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, 132 cod.proc.civ., 118 disp.att.cod.proc.civ., 111, comma 6, Cost., atteso che la eventuale decisione nel merito in ordine all’insussistenza della dedotta forza maggiore, se ritenuta presente nella sentenza, è del tutto priva di motivazione; 3) e 4) l’omesso esame, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod.proc.civ., di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, e, cioè, del fatto storico che ha causato il ritardo nel pagamento dell’avviso di liquidazione dell’imposta di successione (tardiva erogazione del finanziamento bancario). 4. Il primo motivo, avente ad oggetto la violazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, è fondato, atteso che, come costantemente statuito da questa Corte, la specificità dei motivi di appello nel rito tributario non è esclusa dalla riproposizione delle ragioni, e delle argomentazioni, già poste a fondamento del ricorso introduttivo del giudizio, quando queste ex se esprimano le ragioni di critica della pronuncia appellata nel suo intero contenuto (v., ex plurimis, Cass., 20 dicembre 2018, n. 32954; Cass., 5 ottobre 2018, n. 24641; Cass., 20 gennaio 2017, n. 1461; Cass., 1 luglio 2014, n. 14908). A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, l’appello (trascritto nel presente ricorso, p.7-9, ai fini dell’autosufficienza) si caratterizza per il novum specificamente riferito alla sentenza impugnata, secondo la quale era indimostrata la reale situazione di difficoltà economica a carico di ciascuno dei coeredi né vi era traccia della procedura di finanziamento e della sua tardiva erogazione. 5.L’accoglimento del primo motivo comporta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, a cui si rimette anche la regolamentazione delle spese di lite e la verifica della effettiva riferibilità dell’istanza di definizione, da parte di uno dei ricorrenti, al presente giudizio e della eventuale estensione dei suoi effetti agli altri coobbligati. Tutte le altre censure risultano assorbite – in particolare anche la seconda, con la precisazione che non si ravvisa, nella sentenza impugnata, alcuna decisione di merito, anche in virtù del principio secondo cui, ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d'impugnazione, in tal modospogliandosi della potestas iudicandi , abbia ugualmente proceduto al loro esame nelmerito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini delladecisione e, quindi, prive di effetti giuridici, di modo che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità, la quale costituisce la vera ragione delladecisione (Cass., Sez. 3, 19 settembre 2022, n. 27388). P.Q.M. La Corte di cassazione: accoglie i l primo motivo di ricorso , assorbiti i residui motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche ai fini della regolamentazione delle spese di lite, all
Sentenza Cassazione n. 32899/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris