CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 10447/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 10454/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in Roma, Viale delle Milizie n. 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Acunti che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per procure speciali in atti (rispettivamente: procura estesa a margine del ricorso quanto all'avvocato D'Acunti; procura speciale per scrittura privata autenticata dal Notaio dott. [OSCURATO:PERSONA], di Prato, il 23 giugno 2020, Rep. (1-) n.159935 quanto all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]) ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA] intimata avverso la sentenza n. 454/2015 della Corte di appello di Brescia, depositata il 13 aprile 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 ottobre 2020 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], deducendo di avere prestato fideiussione in favore di [OSCURATO:PERSONA] per le obbligazioni di costei nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] derivanti da apertura di credito e di avere, in esecuzione dell'obbligazione da lui assunta, pagato a tale banca E. 208.992.263 (con conseguente surrogazione nei diritti del creditore principale) ottenne nel 1996 dal Tribunale di Mantova decreto con cui venne ingiunto a Scarpanti il pagamento di tale somma di danaro, oltre interessi e spese del procedimento monitorio. 1.1 Adito dalla convenuta in senso sostanziale con opposizione a tale decreto, il Tribunale di Mantova con sentenza emessa il 29 agosto 2001: accertò che il contratto di apertura di credito fra Scarpanti e la banca era nullo per mancanza di forma scritta e che ciò determinava la nullità della fideiussione prestata da Scotti; previa revoca del decreto ingiuntivo rigettò la domanda di condanna proposta dall'attore in senso sostanziale. 2. Con sentenza emessa il 13 aprile 2015 la Corte di appello di Bresciaconfermò tali decisioni; e ciò dopo che il processo di appello, sospeso per autorizzazione data a Scarpanti alla presentazione di querela di falso, era stato riassunto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo deceduto, dopo la definizione di tale processo incidentale da parte del Tribunale di Mantova con sentenza di rigetto della querela. 2.1 Per quanto qui interessa, la motivazione della sentenza è nel senso che: anche al contratto di apertura di credito su conto corrente bancario trovano applicazione gli artt. 117 e 127 del d.lgs. n. 385 del 1993 (di seguito indicato come "t.u.b.") in tema, rispettivamente, di forma scritta dei contratti stipulati con le banche e di nullità, relativa, degli stessi per mancanza di tale forma; nel caso di specie, alla richiesta "di concessione di fido" (che "non si identifica con il contratto di apertura di credito") avanzata per iscritto dalla correntista Scarpanti alla banca sopra indicata non è seguita accettazione in forma scritta da parte della destinataria di tale proposta, posto che "nel documento prodotto non si rinviene accettazione della banca" e che non sono state reperite dalla banca comunicazione alla proponente della delibera di approvazione della richiesta concessione di fido "ed accettazione della stessa" da parte di Scarpanti; non rilevano, in senso contrario, i contenuti della testimonianza resa dal dott. [OSCURATO:PERSONA], che confermò "la sussistenza del rapporto di apertura di credito in conto corrente da parte della Scarpati", e neppure che costei fosse a conoscenza del contratto in questione; il contratto di apertura di credito è dunque nullo per mancanza di forma scritta e l'invalidità dell'obbligazione principale fra Scarpanti e la banca, da tale derivante, "travolge anche la fideiussione ad essa accessoria e ciò comporta, a cascata,...l'inesistenza della surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore principale". 3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], chiedono la cassazione di tale sentenza con ricorso contenente sei motivi di impugnazione (di cui due formulati in via subordinata). 4. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo le ricorrenti censurano la sentenza impugnata deducendo che la stessa è caratterizzata da errata applicazione degli artt. 1326 e segg. cod. civ., nonché degli artt. 113, 115 e 116 cod. proc. civ., nonché da omessa valutazione di fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti, costituito dalla "esistenza dei contratti di conto corrente e di apertura di credito in forma scritta e della loro effettiva esecuzione": ciò, per le ragioni diffusamente illustrate nell'atto (pagg. 12-23), caratterizzato da autosufficienza quanto al contenuto dei documenti acquisiti al giudizio di merito i cui contenuti sono dalle ricorrenti ritenuti decisivi. 2. In secondo luogo le ricorrenti deducono che la sentenza impugnata è caratterizzata da errata applicazione degli artt. 117 e 126 t.u.b., in relazione al D.M. del 24 aprile 1992, alla circolare della Banca d'Italia del 24 maggio 1992 e alla delibera del C.I.C.R. del 4 marzo 2003, dell'art. 2909 cod. civ., nonché nonché da omessa valutazione del fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti, costituito dalla pronuncia definitiva resa nel giudizio incidentale di falso: ciò, per le ragioni diffusamente illustrate nell'atto (pagg. 23-30), ancora una volta caratterizzato da autosufficienza quanto al contenuto del documento, nel motivo riprodotto, acquisito al giudizio di merito. 3. Con il terzo motivo le ricorrenti affermano che la sentenza di appello è altresì caratterizzata da errata applicazione degli artt. 1326 e segg., 1335 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonché da omessa valutazione di fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti, costituito dall'ampio utilizzo da parte di [OSCURATO:PERSONA] del credito concesso dalla banca": ciò, per le ragioni diffusamente illustrate nell'atto (pagg. 31-35). 4. Le ricorrenti deducono inoltre (quarto motivo) che la sentenza impugnata ha errato nell'applicazione degli artt. 1842 cod. civ. e 113, 115 e 116 cod. proc. civ. nella parte in cui afferma che la richiesta di fido non si identifica con il contratto di apertura di credito 5. Tali motivi, da esaminare congiuntamente in ragione della loro stretta connessione, sono fondati nei limiti di seguito evidenziati. 5.1 Prima di esaminare le questioni giuridiche implicate da detti motivi, è necessario illustrare i fatti essenziali, allo scopo rilevanti, per come risultanti: dalla sentenza impugnata; dal contenuto dei documenti allegati al ricorso, dalle ricorrenti specificamente illustrati. E' sostanzialmente incontroverso fra le parti che [OSCURATO:PERSONA] ebbe a stipulare il 17 febbraio 1994, in forma scritta, contratto di conto corrente bancario con la [OSCURATO:PERSONA], identificato col n. 43094. Agli atti del giudizio di merito venne acquisita scrittura privata, non autenticata, denominata "Richiesta di concessione ch fido (art. 35, lett. c) R.D.L. 12-3-36, n. 375)" indirizzata alla [OSCURATO:PERSONA] e sottoscritta il 4 agosto 1994 dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] con cui tale persona chiese alla banca "la concessione di un fido... di L. 143.000.000 a 31/12/94 da utilizzare come ap. cred. c/c n. 43094/S" (testo del documento, menzionato nella sentenza impugnata, riprodotto nel ricorso e presente fra gli atti contenuti nel fascicolo di parte delle ricorrenti). Contro tale scrittura del 4 agosto 1994 Scarpanti propose avanti la Corte di appello di Brescia - avanti cui pendeva l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la riforma della, sopra citata, sentenza resa dal Tribunale di Mantova il 29 agosto 2001 - querela di falso incidentale contestando che la sottoscrizione apposta in calce a tale documento fosse riferibile alla sua persona (testo della sentenza impugata). Il giudizio incidentale di falso (per come risulta dagli atti nel ricorso menzionati) venne definito con il rigetto della domanda di accertamento della falsità della citata scrittura del 4 agosto 1994 (sentenza emessa dal Tribunale di Mantova il 17 marzo 2009, confermata dalla Corte di appello di Brescia con sentenza pubblicata il 14 marzo 2013) Su tale accertamento si formò il giudicato prima della pubblicazione della sentenza di appello in questa sede impugnata. Risulta inoltre da tale sentenza che, in risposta all'ordine di esibizione a lei rivolto dal Tribunale di Mantova, la [OSCURATO:PERSONA] depositò agli atti del giudizio di primo grado copia di "delibera di approvazione della concessione di fido"; precisando però di non avere reperito "la comunicazione alla Scarpanti della delibera ed accettazione della stessa". Non è però chiaro se alla scrittura del 4 agosto 1994 (sottoscritta da Scarpanti) fosse allegato il testo di contratto di apertura di credito. Risulta invece dagli estratti di conto corrente bancario acquisiti agli atti del giudizio di merito che la banca concesse credito alla [OSCURATO:PERSONA]. 5.2 Il contratto tipico di apertura di credito bancario (art. 1842 cod. civ.), nella prassi bancaria denominato "fido", deve essere redatto per iscritto e una copia di esso deve essere consegnata al cliente (art. 115, 117, comma 1, del t.u.b.). Nel caso di inosservanza della forma scritta il contratto è nullo (art. 117, comma 3, del t.u.b.) e la nullità può essere fatta valere solo dal cliente (art. 127, comma 2, del t.u.b. nel testo vigente fino alla sua sostituzione disposta dal d.lgs. n. 218 del 2010), salva la rilevabilità officiosa di tale vizio da parte del giudice in ragione della natura protettiva di tale sanzione (giurisprudenza di legittimità costante a partire da Cass. S.U., n. 26242 del 2014; cfr. comunque, Cass. n. 22385 del 2019). La giurisprudenza di legittimità ha inoltre avuto modo di precisare (nella scia dell'argomentare di Cass. S.U., n. 898 del 2018, in tema di forma scritta del contratto di intermediazione finanziaria imposta a pena di nullità, azionabile solo dal cliente, dall'art. 23 del t.u.f.) che in materia di contratti bancari, la omessa sottoscrizione del documento contenente il testo del contratto da parte dell'istituto di credito (che lo stesso ha unilateralmente predisposto) non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta, prevista dall'art. 117, comma 3, del t.u.b.; ciò, sul rilievo secondo cui il requisito della forma, non deve essere inteso in senso strutturale, bensì funzionale, in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto unilateralmente predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è dunque priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell'istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto (in questo senso, cfr. Cass. n. 16070 del 2018). Tale principio è da ribadire con riferimento alla forma del contratto di apertura di credito di cui si discute; con conseguente cassazione della sentenza impugnata che, in maniera alquanto laconica, ha senz'altro affermato che la sopra citata scrittura privata del 4 agosto 1994 "non si identifica con il contratto di aperturAdi credito in quanto nel documento prodotto non si rinviene accettazione della banca"; senza accertare se alla stessa fosse allegato il testo del contratto di apertura di credito e, inoltre, se vi fossero stati comportamenti concludenti della banca idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di tale contratto. 5.3 Sotto altro, concorrente, profilo, si osserva che la sentenza impugnata omette di qualificare detta scrittura privata alla luce del contenuto del relativo testo e dei documenti allo scopo rilevanti. Infatti, ove la stessa fosse qualificabile come proposta di contratto di apertura di credito per L. 143.000.000 da Scarpanti rivolta alla [OSCURATO:PERSONA], la mancanza della sottoscrizione contestuale della banca non può necessariamente determinare la non accettazione, in forma scritta, della proposta in tale forma rivoltale dal detta cliente; come sembra affermare la sentenza impugnata che, inoltre, sembra dare rilevanza alla "accettazione" della delibera di approvazione della concessione del fido. Invero, l'art.1326 cod. civ., primo comma, cod. civ. prevede che il contratto è concluso nel momento in cui chi fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. Così, quando la legge richiede quale requisito di esistenza del contratto la forma scritta, anche ad substantiam, sia la proposta che l'accettazione debbono avere tale requisito di forma: il contratto si perfeziona dunque quando il soggetto che in forma scritta ha rivolto a un altro soggetto proposta di contratto che deve essere redatto per iscritto ha conoscenza dell'accettazione contenuta in scritto riferibile al destinatario della proposta; senza che sia richiesta. dalla legge l'accettazione da parte del proponente dell'accettazione dell'altra parte della proposta dal primo fatta. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità formatasi in tema di contratti soggetti alla forma scritta ad substantiam, ha avuto modo di affermare che l'operatività del principio secondo cui il perfezionarsi del negozio può avvenire anche in base ad un documento firmato da una sola parte, ove risulti una successiva adesione, anche implicita, del contraente non firmatario, contenuta in atto scritto diretto alla controparte, presuppone che detto documento abbia tutti i requisiti necessari ad integrare una volontà contrattuale, ivi compresa l'individuazione o quantomeno l'individuabilità del destinatario della dichiarazione, e che, inoltre, tale volontà non sia stata revocata dal proponente prima che lo stesso abbia avuto notizia, anche in forma verbale o per facta concludentia, purché in modo idoneo a giungere a conoscenza dell'altra parte, dell'accettazione della controparte (in questo senso, cfr. Cass. n. 7543 del 2016; Cass. n. 1198 del 1976). La sentenza impugnata non si conforma tale principio, avendo evitato di accertare: se la "delibera di approvazione della concessione del fido da parte della banca" costituisse accettazione, scritta, della proposta a lei rivolta per iscritto dalla cliente; se, in caso affermativo, di tale accettazione la cliente abbia avuto notizia, anche in forma verbale o per fatti concludenti. 6. Il quinto e il sesto motivo di censura alla sentenza impugnata sono dalle ricorrenti esplicitamente proposti "in via subordinata": per il caso, dunque, di mancato accoglimento dei motivi precedenti. L'accoglimento dei primi quattro motivi, nei limiti precisati nei precedenti punti 5.2 e 5.3, determina pertanto insussistenza dell'obbligo di esame di tali, ulteriori, due motivi di impugnazione; per tale ragione assorbiti. 7. La sentenza impugnata è in conclusione da cassare perché non conforme ai principi riassunti nei precedenti punti 5.2 e 5.3, con rinvio alla Corte di appello di Brescia che, in diversa composizione, dovrà pronunciarsi, nell'osservanza di tali principi, sull'appello proposto dalle ricorrenti contro la sentenza resa dal Tribunale di Mantova il 29 agosto 2001. La decisione sulle spese del giudizio di cassazione è rimessa al giudice di rinvio. P.Q.M. accoglie i primi quattro motivi nei termini in motivazione indicati, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata