CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24354/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti con un unico atto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo, con il quale si censura il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa è manifestamente infondato; che la Corte di appello (pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) ha vagliato il portato dichiarativo di [OSCURATO:PERSONA] dando della assenza di costituzione di parte civile, dei contenuti intrinseci (chiari e non contradditori rispetto al nucleo essenziale del fatto) e della presenza di elementi probatori che lo corroboravano, così applicando correttamente il principio ampiamente consolidato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di valutazione della prova testimoniale, le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e della attendibilità intrinseca del suo racconto, non essendo richiesta la presenza di riscontri che si reputano opportuni ma, tuttavia, non necessari solo nel caso in cui la persona si sia costituita parte civile (Sez. U n. 41461 del 19/07/2012, Bell'[OSCURATO:PERSONA]. 253214; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv.265104; Sez. 5 n. 21135 del 26/03/2019, Rv. 275312); osservato che il secondo motivo, con il quale si contesta la violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto nel reato di truffa in luogo di un mero illecito civile, è pure manifestamente infondato in quanto la Corte di appello nel richiamare la ricostruzione fattuale offerta dalla persona offesa (ritenuta attendibile) ha delineato la ricorrenza nella specie degli elementi costitutivi della truffa in capo all'imputato, così implicitamente escludendo la diversa ipotesi di mero inadempimento contrattuale; ritenuto,pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara ina P.Q.M