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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29037/2026

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iere [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 10 aprile 2026, il Tribunale di Napoli ha rigettatol'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale laCorte di appello di Napoli, in sede cautelare, aveva respinto la richiesta di revocadella misura del divieto di dimora ovvero di sostituzione della stessa con la menoafflittiva misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.Il Tribunale ha confermato il giudizio di gravità del fatto nonché lapersistente sussistenza delle esigenze cautelari, ritenendo insussistenti elementiidonei a dimostrarne il venir meno ovvero un loro apprezzabile affievolimento.2.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],per il tramite del difensore di fiducia.2.1.

Con il primo motivo deduce violazione di legge processuale e vizio dimotivazione in relazione agli artt. 299, 310 e 125 cod. proc. pen., lamentandoche il Tribunale avrebbe fondato la decisione su argomentazioni nuove e nonriconducibili a quelle poste a fondamento del provvedimento della Corte diappello.2.2.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge processuale e vizio dimotivazione in relazione agli artt. 274, 275, 299, 310 e 125 cod. proc. pen.,sostenendo che il giudice dell'appello cautelare, pur potendo integrare ocorreggere la motivazione del provvedimento impugnato, sarebbe tenuto asvolgere tale valutazione nei limiti degli elementi già presenti nel fascicolo, senzasostituire integralmente il percorso argomentativo seguito dal giudice precedentemediante una motivazione nuova ed autonoma.2.3.

Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 274, lett. c), 292, 299 e310 cod. proc. pen., in relazione all'art. 311 cod. proc. pen., lamentando che ilTribunale non avrebbe proceduto ad una autonoma valutazione delle esigenzecautelari.

Deduce che, a fronte delle circostanze evidenziate dalla difesa,consistenti nel trasferimento di due dei tre nuclei familiari delle persone offese,nel corretto comportamento processuale dell'indagato e nel significativo lasso ditempo trascorso dall'applicazione della misura, il giudice si sarebbe limitato adaffermazioni generiche e assertive.2.4.

Con il quarto motivo deduce violazione degli artt. 274, lett. c), e 275cod. proc. pen., in relazione all'art. 311 cod. proc. pen., nonché vizio dimotivazione, sostenendo che il giudizio di pericolo di reiterazione del reatosarebbe privo del necessario requisito dell'attualità e fondato esclusivamentesulla gravità del fatto contestato.2.5.

Con il quinto motivo deduce violazione degli artt. 275 e 299 cod. proc.pen., in relazione all'art. 311 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione,lamentando l'omessa valutazione dell'adeguatezza di misure cautelari menoafflittive rispetto a quella in atto.2.6.

Con il sesto motivo deduce violazione dell'art. 125 cod. proc. pen.,sostenendo che il Tribunale avrebbe fatto ricorso ad una motivazione meramenteper relationem, priva di una valutazione critica autonoma e non accompagnatadall'esame degli elementi sopravvenuti dedotti dalla difesa.3.

Il Procuratore generale ha concluso per iscritto, chiedendo il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1.

Le censure formulate dalla difesa attraverso i diversi motivi di ricorso,tutte riconducibili all'assunto secondo cui il Tribunale avrebbe ecceduto i limitipropri del giudizio di appello cautelare, impongono di richiamare preliminarmentenatura e ampiezza dei poteri attribuiti al giudice dell'impugnazione ai sensidell'art. 310 cod. proc. pen.Va anzitutto ricordato che l'appello previsto dall'art. 310 cod. proc. pen.costituisce il rimedio impugnatorio esperibile avverso tutti i provvedimenti inmateria di misure cautelari personali non soggetti a riesame e, dunque, diversidai provvedimenti genetici applicativi della misura.Le Sezioni Unite hanno chiarito che l'appello nel giudizio di merito e l'appellonel procedimento incidentale de libertate partecipano della medesima natura,collocandosi entrambi nell'ambito di un giudizio destinato a integrarsi con quellosvolto dal primo giudice.

I due giudizi si sviluppano infatti secondo una linea dicontinuità strutturale e funzionale che giustifica l'applicazione, anche nelprocedimento cautelare, delle regole proprie dell'appello ordinario, a partire dalprincipio del tantum devolutum quantum appellatum e dalle conseguenze che nederivano sul piano dell'ampiezza della cognizione del giudice dell'impugnazione(Sez.

U, n. 18339 del 31/03/2004, Rv. 227359-01).Ne consegue che la cognizione del giudice dell'appello cautelare restacircoscritta ai punti del provvedimento investiti dai motivi di gravame, nonchéalle questioni ad essi strettamente connesse o dipendenti; entro tali limiti,tuttavia, il giudice dispone di pieni poteri di cognizione e di valutazione del fattoe può integrare, correggere o sostituire il percorso argomentativo seguito dalgiudice che ha emesso il provvedimento impugnato.In tale prospettiva, la giurisprudenza di legittimità ha costantementeaffermato che, in tema di appello cautelare, il tribunale della libertà, puroperando nei limiti devolutivi fissati dai motivi di impugnazione, non è tenuto adannullare il provvedimento impugnato neppure nell'ipotesi di assoluta carenza dimotivazione, ma deve procedere direttamente alla relativa integrazione,esercitando i propri autonomi poteri di cognizione e valutazione del fatto (Sez. 3,n. 42470 del 01/10/2024, Rv. 287140-01; Sez. 6, n. 1114 del 07/12/2022, dep.2023, Rv. 284165-01; Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, Rv. 271735; Sez. 1, n.1137 del 17/03/1993, Rv. 193948).Trova, pertanto, applicazione anche nel procedimento cautelare ilconsolidato principio secondo cui la mancanza assoluta di motivazione nonrientra tra le ipotesi tassative che impongono l'annullamento della decisioneimpugnata con regressione del procedimento, ben potendo il giudicedell'impugnazione ovviare direttamente a tale carenza mediante l'esercizio deipropri poteri di piena cognizione (Sez. 6, n. 1114 del 07/12/2022, dep. 2023,cit.).Il principio devolutivo che caratterizza il giudizio previsto dall'art. 310 cod.proc. pen., unitamente alla mancata riproduzione, nell'ambito di tale disciplina,della previsione contenuta nell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., confermadunque che il giudice dell'appello cautelare può procedere all'integrazione e allarielaborazione della motivazione del provvedimento impugnato anche nei casi incui quest'ultima sia del tutto assente, purché rimanga nell'ambito delle questionidevolute con l'impugnazione.2.

Discende dalle superiori indicazioni ermeneutiche, che il Collegiopienamente condivide, la manifesta infondatezza delle plurime doglianzearticolate dalla difesa.Il ricorrente assume che il Tribunale abbia fondato la decisione su elementinuovi rispetto a quelli valorizzati dal giudice che aveva rigettato l'istanza direvoca della misura, senza tuttavia indicare quali sarebbero tali elementi néchiarire per quale ragione essi dovrebbero ritenersi estranei all'ambito cognitivoproprio del giudice dell'appello cautelare.Dalla lettura del provvedimento impugnato emerge, al contrario, che ilTribunale si è limitato a svolgere una autonoma valutazione degli elementi giàacquisiti e di quelli sopravvenuti dedotti dalla difesa, nell'ambito dei poteri dicognizione che gli competono.In particolare, il giudice dell'appello cautelare ha evidenziato come le ragioniaddotte a sostegno dell'impugnazione fossero sostanzialmente coincidenti conquelle già prospettate in occasione di una precedente richiesta di revoca dellamisura, disattesa con diverso provvedimento.

Ha, inoltre, valorizzato lasopravvenuta sentenza di condanna pronunciata all'esito del giudizio di primogrado, nonché la circostanza che le condotte oggetto di contestazione risultanorivolte nei confronti di soggetti che continuano a risiedere nel medesimofabbricato.Quanto all'ulteriore elemento rappresentato dal trasferimento di due dei trenuclei familiari delle persone offese, il Tribunale ha osservato che gliappartenenti a tali nuclei continuano comunque a frequentare sia il medesimoedificio nel quale sarebbero stati perpetrati gli atti persecutori contestati, sia ilComune di Arzano, territorio rispetto al quale opera il divieto di dimora impostoall'indagato.È stato altresì valorizzato il dissenso manifestato dalle persone offeserispetto alla richiesta di revoca della misura, ritenuto sintomatico dellapersistente situazione di turbamento derivante dalle condotte contestate.Si tratta di un apparato motivazionale completo, coerente e privo dimanifeste illogicità che, pur richiamando le valutazioni già cristallizzate nelgiudicato cautelare, contiene una autonoma e specifica verifica dell'attualità delleesigenze cautelari alla luce degli elementi prospettati dalla difesa.A fronte di tale percorso argomentativo, le censure proposte con il ricorso sirisolvono in rilievi meramente assertivi, privi di un effettivo confronto critico conle ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e, pertanto, inidoneia evidenziarne vizi di legittimità.

Esse tendono, piuttosto, a sollecitare unadiversa valutazione del medesimo compendio fattuale già esaminato dalTribunale, operazione non consentita nel giudizio di cassazione.3.

Sulla scorta delle superiori considerazioni, il ricorso deve, pertanto, essererigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 02/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAndreina [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iere [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 10 aprile 2026, il Tribunale di Napoli ha rigettatol'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale laCorte di appello di Napoli, in sede cautelare, aveva respinto la richiesta di revocadella misura del divieto di dimora ovvero di sostituzione della stessa con la menoafflittiva misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.Il Tribunale ha confermato il giudizio di gravità del fatto nonché lapersistente sussistenza delle esigenze cautelari, ritenendo insussistenti elementiidonei a dimostrarne il venir meno ovvero un loro apprezzabile affievolimento.2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],per il tramite del difensore di fiducia.2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge processuale e vizio dimotivazione in relazione agli artt. 299, 310 e 125 cod. proc. pen., lamentandoche il Tribunale avrebbe fondato la decisione su argomentazioni nuove e nonriconducibili a quelle poste a fondamento del provvedimento della Corte diappello.2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge processuale e vizio dimotivazione in relazione agli artt. 274, 275, 299, 310 e 125 cod. proc. pen.,sostenendo che il giudice dell'appello cautelare, pur potendo integrare ocorreggere la motivazione del provvedimento impugnato, sarebbe tenuto asvolgere tale valutazione nei limiti degli elementi già presenti nel fascicolo, senzasostituire integralmente il percorso argomentativo seguito dal giudice precedentemediante una motivazione nuova ed autonoma.2.3. Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 274, lett. c), 292, 299 e310 cod. proc. pen., in relazione all'art. 311 cod. proc. pen., lamentando che ilTribunale non avrebbe proceduto ad una autonoma valutazione delle esigenzecautelari. Deduce che, a fronte delle circostanze evidenziate dalla difesa,consistenti nel trasferimento di due dei tre nuclei familiari delle persone offese,nel corretto comportamento processuale dell'indagato e nel significativo lasso ditempo trascorso dall'applicazione della misura, il giudice si sarebbe limitato adaffermazioni generiche e assertive.2.4. Con il quarto motivo deduce violazione degli artt. 274, lett. c), e 275cod. proc. pen., in relazione all'art. 311 cod. proc. pen., nonché vizio dimotivazione, sostenendo che il giudizio di pericolo di reiterazione del reatosarebbe privo del necessario requisito dell'attualità e fondato esclusivamentesulla gravità del fatto contestato.2.5. Con il quinto motivo deduce violazione degli artt. 275 e 299 cod. proc.pen., in relazione all'art. 311 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione,lamentando l'omessa valutazione dell'adeguatezza di misure cautelari menoafflittive rispetto a quella in atto.2.6. Con il sesto motivo deduce violazione dell'art. 125 cod. proc. pen.,sostenendo che il Tribunale avrebbe fatto ricorso ad una motivazione meramenteper relationem, priva di una valutazione critica autonoma e non accompagnatadall'esame degli elementi sopravvenuti dedotti dalla difesa.3. Il Procuratore generale ha concluso per iscritto, chiedendo il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1. Le censure formulate dalla difesa attraverso i diversi motivi di ricorso,tutte riconducibili all'assunto secondo cui il Tribunale avrebbe ecceduto i limitipropri del giudizio di appello cautelare, impongono di richiamare preliminarmentenatura e ampiezza dei poteri attribuiti al giudice dell'impugnazione ai sensidell'art. 310 cod. proc. pen.Va anzitutto ricordato che l'appello previsto dall'art. 310 cod. proc. pen.costituisce il rimedio impugnatorio esperibile avverso tutti i provvedimenti inmateria di misure cautelari personali non soggetti a riesame e, dunque, diversidai provvedimenti genetici applicativi della misura.Le Sezioni Unite hanno chiarito che l'appello nel giudizio di merito e l'appellonel procedimento incidentale de libertate partecipano della medesima natura,collocandosi entrambi nell'ambito di un giudizio destinato a integrarsi con quellosvolto dal primo giudice. I due giudizi si sviluppano infatti secondo una linea dicontinuità strutturale e funzionale che giustifica l'applicazione, anche nelprocedimento cautelare, delle regole proprie dell'appello ordinario, a partire dalprincipio del tantum devolutum quantum appellatum e dalle conseguenze che nederivano sul piano dell'ampiezza della cognizione del giudice dell'impugnazione(Sez. U, n. 18339 del 31/03/2004, Rv. 227359-01).Ne consegue che la cognizione del giudice dell'appello cautelare restacircoscritta ai punti del provvedimento investiti dai motivi di gravame, nonchéalle questioni ad essi strettamente connesse o dipendenti; entro tali limiti,tuttavia, il giudice dispone di pieni poteri di cognizione e di valutazione del fattoe può integrare, correggere o sostituire il percorso argomentativo seguito dalgiudice che ha emesso il provvedimento impugnato.In tale prospettiva, la giurisprudenza di legittimità ha costantementeaffermato che, in tema di appello cautelare, il tribunale della libertà, puroperando nei limiti devolutivi fissati dai motivi di impugnazione, non è tenuto adannullare il provvedimento impugnato neppure nell'ipotesi di assoluta carenza dimotivazione, ma deve procedere direttamente alla relativa integrazione,esercitando i propri autonomi poteri di cognizione e valutazione del fatto (Sez. 3,n. 42470 del 01/10/2024, Rv. 287140-01; Sez. 6, n. 1114 del 07/12/2022, dep.2023, Rv. 284165-01; Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, Rv. 271735; Sez. 1, n.1137 del 17/03/1993, Rv. 193948).Trova, pertanto, applicazione anche nel procedimento cautelare ilconsolidato principio secondo cui la mancanza assoluta di motivazione nonrientra tra le ipotesi tassative che impongono l'annullamento della decisioneimpugnata con regressione del procedimento, ben potendo il giudicedell'impugnazione ovviare direttamente a tale carenza mediante l'esercizio deipropri poteri di piena cognizione (Sez. 6, n. 1114 del 07/12/2022, dep. 2023,cit.).Il principio devolutivo che caratterizza il giudizio previsto dall'art. 310 cod.proc. pen., unitamente alla mancata riproduzione, nell'ambito di tale disciplina,della previsione contenuta nell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., confermadunque che il giudice dell'appello cautelare può procedere all'integrazione e allarielaborazione della motivazione del provvedimento impugnato anche nei casi incui quest'ultima sia del tutto assente, purché rimanga nell'ambito delle questionidevolute con l'impugnazione.2. Discende dalle superiori indicazioni ermeneutiche, che il Collegiopienamente condivide, la manifesta infondatezza delle plurime doglianzearticolate dalla difesa.Il ricorrente assume che il Tribunale abbia fondato la decisione su elementinuovi rispetto a quelli valorizzati dal giudice che aveva rigettato l'istanza direvoca della misura, senza tuttavia indicare quali sarebbero tali elementi néchiarire per quale ragione essi dovrebbero ritenersi estranei all'ambito cognitivoproprio del giudice dell'appello cautelare.Dalla lettura del provvedimento impugnato emerge, al contrario, che ilTribunale si è limitato a svolgere una autonoma valutazione degli elementi giàacquisiti e di quelli sopravvenuti dedotti dalla difesa, nell'ambito dei poteri dicognizione che gli competono.In particolare, il giudice dell'appello cautelare ha evidenziato come le ragioniaddotte a sostegno dell'impugnazione fossero sostanzialmente coincidenti conquelle già prospettate in occasione di una precedente richiesta di revoca dellamisura, disattesa con diverso provvedimento. Ha, inoltre, valorizzato lasopravvenuta sentenza di condanna pronunciata all'esito del giudizio di primogrado, nonché la circostanza che le condotte oggetto di contestazione risultanorivolte nei confronti di soggetti che continuano a risiedere nel medesimofabbricato.Quanto all'ulteriore elemento rappresentato dal trasferimento di due dei trenuclei familiari delle persone offese, il Tribunale ha osservato che gliappartenenti a tali nuclei continuano comunque a frequentare sia il medesimoedificio nel quale sarebbero stati perpetrati gli atti persecutori contestati, sia ilComune di Arzano, territorio rispetto al quale opera il divieto di dimora impostoall'indagato.È stato altresì valorizzato il dissenso manifestato dalle persone offeserispetto alla richiesta di revoca della misura, ritenuto sintomatico dellapersistente situazione di turbamento derivante dalle condotte contestate.Si tratta di un apparato motivazionale completo, coerente e privo dimanifeste illogicità che, pur richiamando le valutazioni già cristallizzate nelgiudicato cautelare, contiene una autonoma e specifica verifica dell'attualità delleesigenze cautelari alla luce degli elementi prospettati dalla difesa.A fronte di tale percorso argomentativo, le censure proposte con il ricorso sirisolvono in rilievi meramente assertivi, privi di un effettivo confronto critico conle ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e, pertanto, inidoneia evidenziarne vizi di legittimità. Esse tendono, piuttosto, a sollecitare unadiversa valutazione del medesimo compendio fattuale già esaminato dalTribunale, operazione non consentita nel giudizio di cassazione.3. Sulla scorta delle superiori considerazioni, il ricorso deve, pertanto, essererigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 02/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAndreina [OSCURATO:PERSONA]
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