CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 15576/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di ASTIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] A ANN,A, SARACENO; lette/s9Ate le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA]) (-0 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa in data 10 novembre 2020 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento, emesso dallo stesso giudice in data 24 luglio 2018, con il quale era stata solo parzialmente accolta l'istanza della predetta, volta ad ottenere la restituzione dei monili e gioielli sequestrati a [OSCURATO:PERSONA], ed era stata disposta la confisca, con autorizzazione alla vendita all'asta, dei residui beni, in quanto provento dei delitti di ricettazione e riciclaggio. Quel giudice fondava la propria decisione sulla considerazione della mancata dimostrazione da parte dell'istante, figlia e unica erede legittima della Piazza, dello ius possidendi della madre e sulla sussistenza di plurimi elementi che, singolarmente e complessivamente valutati, portavano la prova positiva dell'origine illecita dei restanti oggetti preziosi sequestrati. 2. Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione l'interessata a mezzo del difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], per lamentarne la carente, illogica e contraddittoria motivazione, atteso che: a) l'origine illecita dei beni non avrebbe potuto essere desunta dal luogo del loro ritrovamento (la cantina dell'abitazione della Piazza), dal momento che in quello stesso luogo erano custoditi preziosi di cui era stato dimostrato il legittimo possesso e ne era stata disposta la restituzione in favore della ricorrente; b) affatto ininfluente era, poi, la circostanza che la Piazza non avesse offerto giustificazioni sulla provenienza dei beni, avvalendosi della facoltà di non rispondere nel corso dell'interrogatorio di garanzia, atteso che le spiegazioni che la medesima avrebbe potuto rendere in quella sede, erano state rese -e documentate attraverso la produzione di materiale fotografico- con il proposto incidente di esecuzione; c) è stata omessa ogni valutazione sulle ulteriori fotografie, prodotte poco prima dell'adozione della decisione impugnata, che dimostravano la provenienza lecita di ulteriori monili e, dunque, il pregresso e legittimo possesso degli stessi; d) mancava un approfondimento istruttorio sul potere di acquisto della Piazza, ragione per la quale solo apoditticamente era stata esclusa la sussistenza di una capacità reddituale adeguata al valore dei preziosi; e) nessuna condotta illecita posta in essere dalla genitrice della ricorrente era stata accertata, mentre il provvedimento impugnato aveva illogicamente valorizzato elementi indiziari equivoci, estrapolati dall'ordinanza impositiva di misura cautelare.3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta, chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. 4. Con memoria "integrativa" pervenuta solo in data 7 settembre 2021, e dunque tardiva, il difensore della ricorrente ha ulteriormente illustrato, nella sostanza replicandoli, i motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Osserva il Collegio che il ricorso appare inammissibile. 2. Va premesso, per come puntualmente ricostruito nel provvedimento impugnato, che, nell'ambito del procedimento n. 197/2004 R.G.N.R., all'esito di perquisizioni eseguite in data 21/9/2004 nei confronti dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], madre della [OSCURATO:PERSONA], era stato sequestrato un ingente quantitativo di monili e gioielli, rinvenuti sia presso l'abitazione della coppia sia nella cantina dell'abitazione della Piazza; raggiunti da misure cautelari custodiali, nei confronti dei predetti (e di altri numerosi soggetti) era stata esercitata l'azione penale per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti in appartamento, ricettazione e riciclaggio e per i reati-fine di concorso in ricettazione e riciclaggio di gioielli ed oro; all'esito dell'udienza preliminare [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano definito il procedimento con l'applicazione di pena patteggiata, mentre nei confronti della Piazza, nelle more deceduta, era stata pronunciata la relativa declaratoria di improcedibilità. Con provvedimento del 24 luglio 2018 il G.i.p. del Tribunale di Asti, investito della richiesta di restituzione dei gioielli sequestrati a [OSCURATO:PERSONA], avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA], quale unica erede della prima, all'esito dell'esame diretto dei beni in sequestro e della comparazione eseguita con la documentazione fotografica prodotta dalla difesa, comprovante -nella prospettazione difensiva-la disponibilità dei beni da parte della genitrice in tempi antecedenti ai fatti per i quali era stata promossa l'azione penale, disponeva la restituzione all'istante di alcuni monili e la confisca, con autorizzazione della vendita all'asta, dei restanti beni in quanto profitto dei delitti di ricettazione e riciclaggio. Avverso il provvedimento di diniego della restituzione la [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, qualificato quale opposizione alla confisca ai sensi degli artt. 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Asti per la relativa decisione. 3. Tanto precisato, il Giudice dell'esecuzione ha esaminato in modo assolutamente logico ed esauriente tutte le argomentazioni addotte dalla istante a fondamento della opposizione.In particolare ha ritenuto di evidenziare a giustificazione della reiezione dell'istanza: - che nella sentenza ex art. 425 cod. proc. pen., pronunciata nei confronti della Piazza, il G.u.p. aveva respinto la richiesta di restituzione dei beni in sequestro, avanzata anche in quella sede, osservando che essi costituivano "il corpo del reato per il quale sono stati giudicati anche i concorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]", sicché il (com)possesso illecito dei beni era riferibile anche agli altri imputati definitivamente giudicati; - che i gravi elementi indiziari della compartecipazione criminosa (ritenuti ostativi ad un proscioglimento nel merito) erano gli stessi di quelli già delibati dal giudice della cautela nell'ordinanza con cui era stata applicata alla Piazza la misura degli arresti domiciliari; dai servizi di pedinamento, osservazione e controllo nonché dalle intercettazioni telefoniche era emerso il coinvolgimento della donna nei traffici illeciti della figlia e del genero e la partecipazione alla ripartizione degli utili conseguiti; - la consistente quantità, la diversa tipologia e le modalità di custodia, recte di occultamento dei beni, custoditi nella cantina dell'abitazione; - il riconoscimento, da parte di alcune delle vittime delle azioni predatorie, di una parte dei beni sequestrati alla Piazza; - il difetto di qualsivoglia giustificazione da parte dell'indagata, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, in ordine a tale anomalo e ingente possesso; - il valore dei gioielli, stimato dell'importo di 37.000 euro, e risultato (nella procedura di prevenzione successivamente proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], conclusasi con la confisca, ancorché non definitiva, dei medesimi beni), del tutto incompatibile con le capacità patrimoniali della Piazza, in base ai redditi dalla medesima dichiarati. 4. A siffatte argomentazioni la ricorrente oppone rilievi critici che, lungi dal denunziare patenti illogicità, e in chiave di mera contrapposizione argomentativa, sollecitano una rivisitazione in chiave alternativa delle emergenze processuali in senso favorevole alle tesi dalla stessa sostenute, che non è consentita nel caso di specie, nel quale l'iter logico argomentativo è fondato su una plausibile e coerente lettura dei dati acquisiti. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. Inoltre, omette di confrontarsi con la principale -e dirimente- ragione della decisione impugnata, ossia che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto rivendicare beni, profitto dei reati dei quali era stata concorrente e per i quali aveva definito la sua posizione con l'applicazione di pena concordata. Al di là, poi, del riferimento alla disposta confisca, peraltro obbligatoria per il reato di cui all'art. 648 bis cod. pen., l'ordinanza impugnata è chiara nell'identificare nei gioielli sequestrati il profitto, immediato e diretto, dei reati per i quali l'istante -in concorso con il coniuge e con la defunta genitrice- è stata definitivamente giudicata, così come correttamente ha evocato e fatto applicazione del principio per cui il giudice dell'esecuzione, anche in assenza di confisca, e cioè qualora si tratta della semplice restituzione delle cose sequestrate, deve basarsi non già sul favor possessionis bensì sulla prova positiva dello ius possidendi (Sez. U, n. 9149 del 03/07/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205705; Sez. 5, n. 9284 del 15/10/2014, dep. 2015, P.O. in proc. c. ignoti, Rv. 262892; Sez. 1, n. 26475 del 09/06/2009, Russo, Rv. 244035; Sez. 1, n. 8997 del 13/02/2008, Lattanzi, Rv. 239517; Sez. 1, n. 22154 del 10/05/2005, Secchiano, Rv. 231666) e, se non vi sia alcuno che provi il suo diritto, deve disporre la devoluzione dei beni (delle somme ricavate dalla vendita) alla cassa delle ammende ai sensi e nei termini di cui all'art. 154, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Sez. 1, n. 10273 del 08/02/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239566). E il provvedimento impugnato ha ineccepibilmente provato il difetto del diritto alla restituzione in capo a [OSCURATO:PERSONA] e, per essa, all'istante quale unica erede della prima. 5. Potendosi qui solo aggiungere che manifestamente infondata è anche la censura di omessa motivazione in relazione alla ulteriore documentazione fotografica prodotta dalla difesa e in tesi prova decisiva dell'origine lecita di alcuni gioielli, di cui è stata negata la restituzione, in quanto posseduti dalla Piazza e dalla medesima indossati in epoca antecedente ai fatti da cui è originato il procedimento penale. In proposito, e in disparte la non autosufficienza sul punto del ricorso, dall'esame degli atti risulta che la produzione cui sembra alludere la ricorrente è stata depositata solo in data 31/07/2020, ben dopo che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], le parti avevano rassegnato le proprie conclusioni e il giudice si era riservato la decisione. Non può, pertanto, la ricorrente lamentare l'omessa valutazione di allegazioni tardive e sulle quali il Pubblico ministero non è stato posto in condizione di interloquire. 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di, colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem