Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione LDecisione del 21 giugno 2023

Cassazione n. 26339/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 25956/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]-IL -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrente- e contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 55/2022 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], R.G. n. 229/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alricorrente in data 21.6.2023.

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle particontroricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ogni controricorrente,in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 25956/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]-IL -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrente- e contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 55/2022 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], R.G. n. 229/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alricorrente in data 21.6.2023. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle particontroricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ogni controricorrente,in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Co
Decreto Cassazione n. 26339/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris