CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 gennaio 2024
Cassazione n. 07545/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25482/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Via degli Scipioni n. 132; -ricorrenti - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12, ̀ domiciliata; -controricorrente - avverso la sentenza n. 5329/06/19della Commissione tributaria Regionale della Lombardia, depositata il 20/12/2019; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/01/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: , Ritenuto che 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale (CTR) della Lombardia, con sentenza n. 5329/06/19, depositata il 20 / 1 2 /20 19 , accoglieva l’appello proposto dai ricorrenti, limitatamente alla domanda subordinata di rideterminazione della base imponibile, confermando per il resto la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso dei contribuenti avverso l’avviso di liquidazione con il quale l’Agenzia delle entrate aveva riqualificato, ex art 20 d.P.R. 26 aprile 1986 n.131, l’atto di cessione totalitaria di quote societarie in cessione di azienda sottoscritto tra gli stessi ricorrenti con conseguente rideterminazione del le imposte di registro dovutein misura proporzionale rispetto a quella fissa indicata dalle parti. 2. Avverso tale sentenza i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. 3. L’Agenzia delle entrate ha proposto controricorso. Considerato che 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Jolly due di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. lamentano, ex art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ. la violazione dell’art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e dell’art. 11 della Tariffa, Parte I, nonché degli artt. 1362 e 1363 cod.civ. in relazione agli artt. 2322 e 2555 cod.civ., per avere la CTR riqualificato l’atto intervenuto tra le parti di cessione totalitaria di azioni in cessione di aziendae ciò sull’errato presupposto dell’identità di funzione economica delle due fattispecie e senza aver valutato la concreta causa perseguita dalle parti. 1.1Va premesso che non sussistono ragioni, tra quelle contemplate dall’art. 374 cod.proc.civ, per rimettere la decisione del ricorso alle Sezioni Unite, come invece richiesto dalla ricorrente. 2.Il ricorso è fondato 2.1 L'art. 20 cit.,nella sua previgente formulazione prevedeva che: «l’imposta ̀ applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente». Questa Corte, rispetto a tale dato normativo, aveva pì volte affermato, con orientamento prevalente, che il criterio di interpretazione degli atti, fissato dal suddetto art. 20, comportava che, nella qualificazione di un negozio, dovesse attribuirsi rilievo preminente alla sua causa reale e alla regolamentazione degli interessi effettivamente perseguita dai contraenti, anche se mediante una pluralitàdi pattuizioni non contestuali, o di singole operazioni, senza che in caso di negozi collegati, fosse decisiva la rispettiva differenza di oggetto (v. tra le pì recenti Cass. n. 13610 del 2018; Cass. n. 11873, n. 6578 e n. 3562 del 2017; Cass. n. 10216 del 2016; Cass. n. 1955 del 2015; n. 6835, n. 9541, n. 14150 e n. 17965 del 2013). Si riteneva, dunque, che tale norma esprimesse il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, in aderenza all’evoluzione normativa che aveva caratterizzato la prestazione patrimoniale tributaria di registro, trasformatasi da tassa, avente come oggetto l'atto inteso nella sua forma documentale, e come contenuto una determinata quantità di denaro da riscuotere in corrispettivo del servizio di registrazione, ad imposta, avente come oggetto la manifestazione di capacità contributi va correlabile a una ben dimostrata forza economica. In coerenza con il rilievo per cui tale principio sarebbe stato svilito da una concezione che non consentisse di ricercare la sostanzadell'atto, avvalendosi anche di elementi esterni al documento, si era cos̀ pi ù volte affermato che detto principio non solo consentiva, ma addirittura imponesse di guardare non all’atto risultante dal documento singolarmente considerato ma all’effetto giuridicoderivante dallo stesso, ricostruito anche sulla base di elementiextratestuali. 2.2 La legge di bilancio previsionale per l’anno 2018, all'art. 1,comma 87, lett. a), della legge n. 205 del 2017 ̀ intervenuta su questa norma che nella sua attuale formulazione prevede: «L'imposta ̀ applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'attopresentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo ola forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesi prescindendo da quelli extra testuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi». Fermo restando il principio basilare di prevalenza della sostanza sulla forma, l'intervento legislativo in questione ha inevitabilmente ristretto l'oggetto dell'interpretazione negoziale al solo attopresentato alla registrazione ed agli elementi desumibili daquest’ultimo, senza che possano assumere pì rilevanza gli elementievincibili da atti eventualmente ad esso collegati, cos̀ come quelli riferibili ad indici esterni o fonti extra-testuali. 3. In merito all’efficacia temporale il legislatorè intervenuto e all ’ a rt. 1, comma 1084, della legge n. 145 del 2018, la legge di bilancio previsionale per l'anno 2019, ha stabilito che: «L’articolo 1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, costituisce interpretazione autentica dell'articolo 20, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131», palesando la chiara volontà di attribuire portata retroattiva alla riformulazione dell'art . 20, quale effetto normalmente riconducibile alla norma di interpretazione autentica ed alla sua naturaprettamente dichiarativa di un significato fin dall'inizio contenutonella norma interpretata. 4. Ebbene, la nuova e più ristretta formulazione dell'art. 20 cit. , applicabile retroattivamente anche ad avvisiemessi precedentemente, impone di procedere alla qualificazione giuridica dell'atto da sottoporre a registrazione limitando l'indaginealla disamina del solo atto presentato, esclusa ogni considerazione di quegli eventuali elementi meta-testuali e di collegamentonegoziale attraverso i quali sarebbe possibile ricostruire una diversa portata economica dell'operazione.(sulla indicata portata retroattiva vedi Corte cost. n. 158 del 21 luglio 2020 e n. 39 del 16 marzo 2021). 5. In conformità con interpretazione offerta dalGiudice delle leggi, questa Corte (Cass. n. 9065 del 2021 ) ha da ultimo affermato che «I n tema di imposta di registro, l'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986,nella formulazione successiva alla leggen. 205 del 2017, cui, ai sensi dell'art. 1, comma 1084, della legge n. 145 del 2018, va riconosciutaefficacia retroattiva (norme ritenute esenti da profili di illegittimità dalla Corte costituzionale, rispettivamente, con sentenze n. 158 del 21 luglio 2020 e n. 39del 16 marzo 2021), deve essere inteso nel senso che l'Amministrazione finanziaria nell'attività di qualificazione degli atti negoziali, deve attenersi alla natura intrinseca ed agli effettigiuridici dell’atto presentato alla registrazione, senza che assumanorilievo gli elementi extra- testuali e gli atti, pur collegati, ma privi diqualsiasi nesso testuale con l'atto medesimo».Nello stesso senso Cass. n. 10688 del 2021 ha ribaditoche «In tema di imposta di registro, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n.131 del 1986 - nella formulazione successiva alla l. n. 205 del 2017che, secondo l'art.1, comma 1084, della I. n. 145 del 2018, ne hafornito l'interpretazione autentica e alla luce delle sentenze dellaCorte costituzionale n. 158 del 2020 e n. 39 del 2021 - ̀ legittima l'attivit à di riqualificazione dell'atto da registrare da partedell'Amministrazione soltanto se operata “abintriseco”, cioè senza alcun riferimento agli at ti ad esso collegati e agli elementi extra-testuali, non potendosi essa fondare sull'individuazione di contenuti diversi da quelli ricavabili dalle clausole negoziali e dagli elementi comunque desumibili dall’atto». L’eventuale presenza di atti collegati privi di qualsiasi nesso testuale con l'atto oggetto di accertamento, così come gli eventuali elementi extra-testuali, possono assumere rilievo solo ed esclusivamente ai sensi dell'art. 10-bis dello Statuto del contribuente, con le relative garanzie procedurali e previa dimostrazione dei relativi presupposti applicativi. 6. Così riportato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, va rilevato che la cessione di azienda e la cessione di quote societarie sono due istituti tra loro distinti, con effetti giuridici, fiscali, gestionali e contabili profondamente differenti, diversità che li rendono infungibili tra di loro; pertanto, la riqualificazione della vendita di una partecipazione totalitaria come una vendita d’azienda,non può esser legittimata dalla nuova formulazione dell’art. 20 cit. Tale disposizione, infatti, impone di applicare l’ imposta «secondo gli effetti giuridici» del predetto atto, non solo prescindendo dagli elementi extratestuali e dagli atti collegati, ma anche avendo esclusivo riguardo agli «elementi desumibili dall’atto medesimo». Pertanto, dovendo essere considerati soltanto gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, cos̀ come da esso desumibili, non può assumere rilevanza lo scopo economico perseguito dalle parti, quand’anche fosse quello di acquistare in via indiretta l’azienda della società compravenduta. In questo senso depone, poi, il principio consacrato al comma 4 dell’art. 10-bis della legge 27 luglio 2000 n. 212 della libertà di scelta del contribuente tra diversi regimi opzionali offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale, nonché un passaggio della relazione accompagnatoria alla legge 27 dicembre 2017 n 205, laddove ha precisato che l’art. 20 cit. ̀ volto a stabilire che l’imposta di registro debba essere applicata prescindendo non solo dagli elementi extratestuali e atti collegati ma anche dagli «interessi oggettivamente e concretamente perseguiti dalle parti nei casi in cui gli stessi potranno condurre ad una assimilazione di fattispecie contrattuali giuridicamente distinte (non potrà, ad esempio, essere assimilata ad una cessione di azienda la cessione totalitaria di quote)». La conclusione cos̀ formulata trova del resto conferma anche nell’interpretazione che del nuovo art. 20 cit. ha fornito la Corte costituzionale (sent. n. 158 del 2020) laddove ha statuito nel ( par. 5.2.2 ) che tale disposizione impone di applicare l’imposta di registro sulla base degli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione. La stessa Agenzia delle entrate ha escluso che la vendita di una partecipazione totalitaria possa dar luogo ad una vendita d’azienda, anche se sia preceduta da un conferimento o da una scissione d’azienda, comportando una cessione solo indiretta dell’azienda(Risposta n. 13/2019 e n. 956-1469/2018/2019). In conclusione, tassare una cessione totalitaria di quote (siano esse rivenienti o meno da un precedente o simultaneo conferimento), come se si fosse in presenza di una cessione di azienda o di immobile, comporta un disconoscimento del reale modello giuridico impiegato e la sua sostituzione con una fictio rappresentata dal modello che secondo l’Ufficio avrebbe dovuto essere utilizzata per conseguire un risultato economicamente equivalente. 7. La CRT non si è attenuta a tali principi e, quindi, la sentenza deve essere cassata e dato che la questione non necessita di ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con l’accoglimento del ricorso introduttivo. 8. Le spese del giudizio devono essere compensate tra le partiin ragione della recente evoluzione normativa e giurisprudenziale. P. Q. M. La Corte - Accoglie il ricorso , cassa la sentenza impugnata e,