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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 marzo 2022

Cassazione n. 10912/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di L'AQUILA, con sentenza in data 17/09/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PESCARA, in data 06/10/2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all art. 640 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato; violazione di legge dovendosi qualificare i fatti ex art. 641 c.p..

Il ricorso è inammissibile; ed invero a giudizio di questa corte di cassazione integra il reato di truffa contrattuale la mancata consegna della merce acquistata e pagata, nel caso in cui siano stati indicati un "prezzo conveniente" di vendita sul "web'' e un falso luogo di residenza del venditore, posto che tale circostanza, rendendo difficile il rintraccio, evidenzia sintomaticamente la presenza del dolo iniziale del reato, da ravvisarsi nella volontà di non adempiere all'esecuzione del contratto sin dal momento dell'offerta on-line (Sez. 2, Sentenza n. 43660 del 19/07/2016 Cc. (dep. 14/10/2016 ) Rv. 268448 - 01).

E nel caso in esame il ricorrente dopo avere ottenuto il prezzo si rendeva non più reperibile consumando così il contestato reato.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 02/03/2022 Il C nsigliere Estens e 1,1,9 e) Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di L'AQUILA, con sentenza in data 17/09/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PESCARA, in data 06/10/2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all art. 640 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato; violazione di legge dovendosi qualificare i fatti ex art. 641 c.p.. Il ricorso è inammissibile; ed invero a giudizio di questa corte di cassazione integra il reato di truffa contrattuale la mancata consegna della merce acquistata e pagata, nel caso in cui siano stati indicati un "prezzo conveniente" di vendita sul "web'' e un falso luogo di residenza del venditore, posto che tale circostanza, rendendo difficile il rintraccio, evidenzia sintomaticamente la presenza del dolo iniziale del reato, da ravvisarsi nella volontà di non adempiere all'esecuzione del contratto sin dal momento dell'offerta on-line (Sez. 2, Sentenza n. 43660 del 19/07/2016 Cc. (dep. 14/10/2016 ) Rv. 268448 - 01). E nel caso in esame il ricorrente dopo avere ottenuto il prezzo si rendeva non più reperibile consumando così il contestato reato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2022 Il C nsigliere Estens e 1,1,9 e) Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10912/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris