CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 01070/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il riccrso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino, con il decreto indicato in epigrafe, riformando parzialmente quello emesso dal Tribunale di Torino il 17 ottobre 2023 e a :floellato da [OSCURATO:PERSONA], revocava la misura della sorveglianza :;peciale applicatagli, mentre confermava la confisca, disposta ai sensi dell'art. 24, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, dell'autovettura Fiat 500X, intestata a [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto che tale bene fosse nella disponibilità di detto proposto e fosse stato da lui acquistato con proventi di origine ingiustificata, nel periodo di manifestazione della sua pericolosità qualificata dall'appartenenza ad un'associazione 'ndranghetista con ramificazioni ad Asti; pericolosità tuttavia non più attuale, non ricorrendo elementi sintomatici successivamente all'anno 2019. 2. Avverso il decreto propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], denunziando violazione dell'art. 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nonché mera apparenza della motivazione, sulla base di rilievi che si rivolgono all'individ ;azione del presupposto della pericolosità secondo la rilevata perinnetrazione temporale. Nel ricorso si deduce che i giudici di merito hanno menzionato elemer ti tratti da un procedimento penale all'esito del quale lo stesso Santaguida era stato definitivamente assolto dal reato di cui all'art. 416-bis, cod. pen., senza misurarsi con le ragioni della precedente decisione favorevole e, comunque, rappre3entare il verificarsi di condotte causalmente idonee all'effettivo contributo associativo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Va, anzitutto, rilevato che non possono essere condivise le con Jusioni esposte nella requisitoria depositata dal Procuratore generale, secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile per carenza di interesse, stante la rappresen::azione di doglianze rivolte solo all'accertamento delle pericolosità sociale del ricc rrente, a fronte di una decisione di secondo grado che ha escluso la misura personale. Di contro, occorre considerare che l'accertamento della pericolosità sociale e la sua perimetrazione cronologica, all'atto dell'acquisto del bene oggetto della confisca di prevenzione, attiene alla verifica del primo presupposto per disporre tale misura (fra le altre, Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA]. 262605 - 01), sicché nella specie il ricorrente, che si è visto confermare la statuizione di confisca, è legittimato e ha certamente interesse a proporre le censure sui temi di cui sopra, derivandone dall'accoglimento l'annullamento della decisione sfavorevole di natura patrimoniale ancora gravante a suo carico 3. Nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è arimesso soltanto per violazione di legge ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, coinma 2, d. Igs. 159 del 2011. E', dunque, escluso dal novero dei motivi deducibili in sede di legittimità il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc pen.), potendosi solamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello (dagli .ìrtt. 7, comma 1, e 10, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, in combinato disposto con l'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01; nonché Sez. 5, n. 11325 del 23/09/2019, dep. 2020, Giardina; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080 - 01; Sez. 6, n. 20fI16 del 28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007 - 01). La motivazione del tutto nnE ncante oppure apparente e, dunque, inesistente, è ravvisabile quando essa sia cl , !I tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, r. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Rv. 263100 - 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, [OSCURATO:PERSONA]. 221437 - 01). Pertanto, «il vizio di motivazione apparente susgiste quando il giudice di merito non abbia in realtà dato conto del percorso logico seguito per pervenire alla conclusione che adotta, argomentando per clausole di stile o affermazioni generiche non pertinenti allo specifico caso sottoposto E Ila sua valutazione» (Sez. 6, n. 31390 del 08/07/2011, D'Amato, Rv. 250686) ossia «allorché la motivazione adottata non risponda ai requisiti minimi di esi!.tenza, completezza e logicità del discorso argonnentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pei finenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 12 10/11/1993, dep. 1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 196361 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244). 4. Secondo quanto esposto nel provvedimento impugnato, Santaguic a, pur essendo stato assolto per non aver commesso il fatto dall'imputazione del r lato di cui all'art. 416-bis, cod. pen., fondata sulle stesse risultanze rappresentate in sede di prevenzione, dovrebbe ritenersi raggiunto, nel periodo cui si riferisco lo tali risultanze, da indizi di appartenenza all'associazione di ‘ndrangheta Arone -CiefinEi- Serratore, avendo posto in essere condotte funzionali agli scopi della stesszi. Al riguardo, la Corte di merito osserva che Santaguida, su richiesta di Arone, semplicemente si adoperava per trovare una sistemazione a tale [OSCURATO:PERSONA] e per fargli da autista, durante un suo breve soggiorno. Fa poi riferimento ad un incontro fra gli esponenti della cosca, senza illustrare le circostanze da cui dovrebbero desumersi coinvolgimenti del ricorrente in qualche modo funz onali al programma associativo. Nulla di apprezzabile precisa a proposito del significato della conversazione sui "documenti" di cui nel prosieguo fa solamente cen io. In ragione di tali assenza di spiegazioni, ci si è del tutto sottratti all'osservanza dell'insegnamento al quale questo Collegio intende dare continuità, secondo cui il giudice della prevenzione, attesa l'autonomia tra procedimento penale e quello di prevenzione, può sì valutare diversamente i fatti già oggetto di esame in un procedimento penale definito con sentenza di assoluzione, ma sennpreché fatti risultino delineati con sufficiente chiarezza nella loro oggettività e non sia lo stati già ritenuti, sulla base degli stessi elementi, storicamente insussistenti .n sede penale (Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, dep. 2021, Zangrillo, Rv. 280145). 5. Pertanto, alla stregua delle osservazioni svolte, che danno conio della mancanza di ogni giustificazione in ordine ai requisiti essenziali della decisione, la motivazione del decreto deve ritenersi apparente, con la conseguenza che ricorre la nullità di tale provvedimento nei termini in cui viene denunziata con il ricorso. 6. Il decreto impugnato va, dunque, annullato con rinvio per nuovo Jiudizio alla Corte di appello di Torino. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con ri