CassazionedecretoSezione 7Decisione del 9 ottobre 2024
Cassazione n. 16808/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA ( (3C ti,,Ovvo) sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 26/09/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di [OSCURATO:PERSONA]/ dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Venezia ha dichiarato inammissibili le istanze di [OSCURATO:PERSONA], considerato che, in relazione alla condanna resa dal Tribunale di Venezia in data 29 gennaio 2024, per non essere il provvedimento divenuto definitivo. Considerato che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento, adottato ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., risulta proposto personalmente, senza ministero del difensore, con atto sottoscritto, depositato in data 9 ottobre 2024, dunque in data successiva al 3 agosto 2017 e all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente, così imponendo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011 - 01). Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese' processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis