CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 2024
Cassazione n. 01637/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per, cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Letta la memoria con cui il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], insiste nelle ragioni del ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso sia manifestamente infondato, in quanto "il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, Sentenza n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489), e non è viziata da contraddittorietà la sentenza che riduce la pena rispetto a quella determinata dal giudice di primo grado sostenendo che i fatti non sono di significativa gravità, ma poi al tempo stesso non ritiene di valutare la "non significativa gravità" ai fini della concessione delle attenuanti generiche, atteso che la concessione di tali attenuanti, comportando la applicazione della pena in misura inferiore al limite edittale, deve passare per una valutazione di ulteriore meritevolezza rispetto a quella sufficiente per la determinazione della pena base nel minimo edittale, valutazione di ulteriore meritevolezza che nel caso in esame in modo non manifestamente illogico non è stata effettuata dal giudice del merito anche alla luce del numero delle violazioni oggetto di giudizio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2024 Il consigliere estensore Il pres