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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 08548/2026

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2025 della Corte d'appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, M. F. Loy, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv.

S. Steri, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catania ha parzialmente riformato la condanna, resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, in data 26 gennaio 2023, nei confronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], rideterminando la pena irrogata all'imputato, previo riconoscimento della continuazione fra i reati ritenuti meno gravi, oggetto del procedimento in corso e quelli, ritenuti più gravi, di cui alla sentenza n. 2780/23 della Corte di appello di Catania, resa in data 2 giugno 2023, divenuta irrevocabile il 6 giugno 2024, in anni uno mesi sei di reclusione a titolo di aumento sulla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione, per una pena complessiva pari ad anni sei e mesi dieci di reclusione, con revoca delle pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, di quella legale durante la pena e della sospensione della potestà genitoriale.

La pronuncia ha confermato, nel resto, la sentenza di primo grado.

La prima sentenza aveva condannato, all'esito di rito abbreviato / [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui ai capi b), l), m), esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen. per il reato di cui al capo b), e quelle di cui agli artt. 61 n. 11 e 416-bis.1 cod. pen., per i reati di cui ai capi I) e m), esclusa la recidiva e applicata la circostanza attenuante di cui all'art. 416-bis.1, comma terzo, cod. pen., ritenuta la continuazione, alla pena di anni cinque e mesi due di reclusione.

1.1. Il procedimento ha a oggetto le vicende della cosca mafiosa denominata [OSCURATO:PERSONA], radicata ad Adrano, costituente locale articolazione della famiglia Laudani, con questa collegata e che si avvaleva, secondo la contestazione recepita dalle sentenze di merito, della forza di intimidazione per commettere una serie di delitti, tra cui quelli estorsivi, con la circostanza aggravante dell'aver finanziato le attività economiche, di cui gli associati avevano assunto il controllo, con il profitto dei delitti commessi e dell'essere l'associazione armata.

Si ritiene, da parte dei giudici di merito, esistente nel territorio di Adrano il gruppo mafioso armato denominato [OSCURATO:PERSONA] quale filiazione di quello catanese denominato Laudani che trovava il suo vivaio di giovani adepti dei quali si serviva per commettere fatti delittuosi, anche violenti, la cui operatività è dimostrata, sin dagli anni '80, da sentenze divenute definitive (elencate, nel riportare il contenuto dell'ordinanza cautelare, a p. 28 e ss. della sentenza di primo grado).

Il ruolo di direzione del gruppo viene ritenuto in capo a [OSCURATO:PERSONA], fino al gennaio 2018, e si reputa che l'associazione sia stata diretta e organizzata da [OSCURATO:PERSONA], dal 2015 fino al febbraio 2021.

Risultano, poi, accertati una serie di reati di trasferimento fraudolento di valori (capi c) - capo b) della intestazione della sentenza; g), I, Ibis), I), m), k), kbis), aggravati dalla finalità di agevolazione mafiosa attuati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], capo storico del gruppo, detenuto in regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. a far data dal gennaio 2018, già giudicato separatamente per il reato associativo.

La costituzione e l'operatività della cosca risulta attestata, secondo le sentenze di merito, in base agli esiti dell'attività di intercettazione di cui rendono conto diverse comunicazioni di notizia di reato (informative redatte dal Gico della Guardia di finanza di Catania il 29 gennaio 2019, il 7 8 agosto 2019 e le annotazioni del 31 dicembre 2019, 25 maggio 2020 e 7 agosto 2020, nonché la comunicazione di notizia di reato della Questura di Catania del 25 febbraio 2021).Si fa riferimento, in particolare, agli esiti delle intercettazioni ambientali e, tra queste, a quelle dei colloqui in carcere intrattenuti da [OSCURATO:PERSONA] che hanno consentito di acquisire i dialoghi intervenuti tra quest'ultimo e i suoi familiari - tra cui il nipote [OSCURATO:PERSONA], la madre [OSCURATO:PERSONA], il fratello [OSCURATO:PERSONA] - i quali, secondo i provvedimenti di merito, sono risultati informati dell'attività illecita svolta, hanno comunicato al detenuto le notizie, hanno ricevuto da questo direttive e veicolato all'esterno decisioni a coloro che mantenevano il controllo del gruppo e delle attività estorsive sul territorio di riferimento.

Inoltre, le sentenze di merito rendono conto delle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], i quali, nel descrivere struttura, operatività e organigramma, nonché settori illeciti e ruoli ricoperti all'interno del clan Laudani, hanno effettuato preciso riferimento al gruppo mafioso [OSCURATO:PERSONA], operante nel territorio di Adrano come costola storica del primo.

Il primo Giudice ha tratto, dalle indicate fonti, la prova dell'esistenza di una struttura organizzata, la cui forza di intimidazione si esplicitava principalmente nel settore delle estorsioni, con vocazione, comunque, a gestire direttamente o indirettamente tutte le attività illecite nel territorio di competenza, secondo una specifica distribuzione gerarchica, con la consapevolezza dell'appartenenza a un gruppo radicato che vedeva in [OSCURATO:PERSONA] il costante punto di riferimento, coadiuvato dal nipote [OSCURATO:PERSONA], il quale, a sua volta, si avvaleva della collaborazione di [OSCURATO:PERSONA].

Il gruppo agiva, secondo la ricostruzione recepita dai giudici di merito, fidando su una cassa comune utilizzata per pagare gli stipendi agli associati e assicurare, nel caso del loro arresto, il sostentamento dei medesimi e delle loro famiglie.

Si è ritenuta, poi, la disponibilità di armi acclarata, in particolare, in base alle dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dal rinvenimento, in data 17 luglio 2020, di una mitraglietta, un silenziatore e due pistole, efficienti e pronte all'uso, come affermato da [OSCURATO:PERSONA] e come ricavato dalle comunicazioni intercettate di cui rende conto la comunicazione di notizia di reato del 25 febbraio 2021.

1.2. La sentenza di secondo grado ha recepito, integralmente condividendola, la ricostruzione dei fatti del primo giudice, ed è intervenuta a rideterminare il trattamento sanzionatorio nei confronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], nel senso sopra illustrato, confermando, nel resto, il provvedimento appellato.2.

Avverso il provvedimento descritto [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, avv.

M. C. Barbera, affida il tempestivo ricorso per cassazione a tre motivi, di seguito riassunti nei limiti necessari ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. penn. 2.5.1.

Con il primo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 81, comma secondo, cod. pen. 2.5.2.

Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione e travisamento (p. 39 della sentenza).

Si contesta il mancato riconoscimento della continuazione tra i reati sub iudice e quelli di cui alla sentenza n. 132/10 del 21 giugno 2011 della Corte di appello di Catania con la quale l'imputato è stato condannato, in via definitiva, per il reato di estorsione in concorso, delitto aggravato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 203 del 1991 relativamente all'utilizzo del metodo mafioso derivante dall'appartenenza e dal fine di favorire il clan [OSCURATO:PERSONA], operante in Adrano di cui faceva parte già all'epoca in cui ha riportato condanna.

La Corte territoriale ha rigettato la richiesta ritenendo che il fatto è antecedente di alcuni anni e rilevando che vi è stata un'evoluzione nel ruolo rivestito dall'imputato nell'ambito dell'associazione, avendo questi assunto la posizione apicale contestata nel presente procedimento.

La pronuncia, secondo il ricorrente, rende una motivazione non condivisibile perché il ruolo iniziale, al momento dell'adesione del sodalizio dell'imputato, era senz'altro quello di mero partecipe e, comunque, si osserva che si tratta dello stesso sodalizio in favore del quale [OSCURATO:PERSONA] aveva eseguito l'attività estorsiva, proprio prefigurandosi di scalare posizioni e attestarsi su quella di vertice successivamente assunta, come dimostra anche la condanna per i reati di cui agli artt. 74 e 73 TU Stup. per i quali la Corte territoriale ha riconosciuto la continuazione.

Dai verbali illustrativi versati in atti risulta, a parere del ricorrente, che già al momento della commissione dell'estorsione l'imputato faceva parte del clan e il fatto era stato commesso nell'interesse del sodalizio. [OSCURATO:PERSONA] ha fatto parte del gruppo, fino al momento della collaborazione, avvenuta nel luglio del 2020, senza soluzione di continuità.

Si tratta di reato eseguito nell'interesse del sodalizio in un momento in cui l'imputato, di giovane età, già ne faceva parte, era parente di un componente di spicco del dan e ha attuato una condotta che, per tipologia dei reati fine tipici dell'associazione, era diretta a foraggiare le casse del sodalizio e a supportarne il prestigio, con l'obiettivo di raggiungere una posizione di vertice che, nell'arco di pochi anni, questi effettivamente avrebbe conseguito.

2.5.3. Con il terzo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e processuale in relazione agli artt. 133 e 62-bis cod. pen.Vengono negate le circostanze attenuanti senza tenere conto della condotta post delictum dell'imputato, vista la sua collaborazione, senza considerare la giovane età in cui sono stati commessi reati e il distacco definitivo dall'ambiente criminale che rende plausibile una prognosi positiva per una futura condotta.

Non è escluso che possano, infatti, concorrere sia la circostanza attenuante speciale della collaborazione sia le circostanze attenuanti generiche richieste.

2. La difesa ha fatto pervenire tempestiva richiesta di trattazione in pubblica udienza partecipata, accordata.

All'odierna udienza le parti presenti hanno concluso nel senso precisato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va premesso che, all'udienza del 20 novembre 2025, il Collegio, preliminarmente, dava atto del deposito di istanza di rinvio per legittimo impedimento, pervenuta il 19 novembre 2025, per concomitanti impegni professionali dell'Avv.

S. Steri, in difesa dell'imputato, come da nomina del 18 novembre 2025, con contestuale revoca del difensore precedente.

In quella sede, il Collegio, sentite le parti, ritenuto che l'istanza medesima, quanto al profilo dell'addotto concomitante impegno professionale, non risultava adeguatamente documentata, con particolare riguardo alla dedotta impossibilità di nomina di un sostituto processuale nel procedimento pendente davanti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, accoglieva la richiesta subordinata di concessione di termini a difesa, disponendo la separazione del procedimento relativo a [OSCURATO:PERSONA], aggiornandone la trattazione in pubblica udienza partecipata, tempestivamente richiesta, all'udienza 4 dicembre 2025.

2. Il ricorso è infondato.

2.1. I primi due motivi sono infondati.

I motivi reiterano quelli di gravame, cui la Corte territoriale ha risposto con ragionamento completo e immune da illogicità manifesta o da vizi di ogni tipo.

La sentenza di secondo grado (v. p. 39 e ss.) evidenzia che i fatti giudicati con la sentenza n. 130/10 emessa dalla Corte di appello di Catania, sono reati di estorsione aggravata anche ai sensi dell'art. 7 legge n. 203 del 1991, commessi fino al 6 ottobre 2009 in Catania.

Diversamente, nota il Giudice di merito, il reato associativo sub iudice attiene alla contestazione della condotta permanente dal 2017 al 2020, dunque eseguito in un periodo successivo a quello in cui sono stati commessi i reati di estorsione oggetto della sentenza irrevocabile.

Tanto, in assenza di precedente condanna del ricorrente per associazione mafiosa relativamente al periodo in cui si collocano i delitti estorsivi già giudicati.

Né si può sostenere, secondo i giudici di appello, che l'imputato abbia dimostrato che, al momento della commissione dei reati di estorsione, si fosse prefigurata la partecipazione e l'adesione al sodalizio mafioso, peraltro, visto il ruolo apicale riconosciuto nell'odierno processo.

Tale ragionamento appare immune da vizi logici e da violazioni di norme penali..

Si osserva che non vi sono elementi, puntualmente illustrati nella presente sede dal ricorrente, per reputare, come dedotto, che, al momento della commissione delle estorsioni già giudicate, [OSCURATO:PERSONA] fosse già affiliato al clan [OSCURATO:PERSONA] nella composizione alla quale, successivamente, questi ha partecipato con ruolo apicale.

Neppure il ricorrente, poi, indica specificamente il momento in cui l'imputato si è determinato a partecipare al sodalizio, adesione che indica come risalente, né fornisce puntuali elementi per reputare identico il sodalizio nel cui interesse sono state commesse, in Catania, le estorsioni aggravate ai sensi dell'art. 7 legge n. 203 del 1991 già giudicate, rispetto a quello operante in Adrano, di cui al presente giudizio.

Del resto, la ritenuta continuazione con i reati di cui all'art. 74 e 73 TU Stup. attiene a fatti commessi nello stesso arco temporale (2017-2020) in cui, nel presente giudizio, viene contestata all'imputato l'adesione al clan [OSCURATO:PERSONA].

La motivazione offerta è, dunque, in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale (tra le altre, Sez. 1, n. 8 del 28/04/2023, Rv. 285369 - 01; Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Rv. 279430 - 01) è ipotizzabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio.

Tanto in quanto, ove si ritenesse sufficiente la programmazione dei reati fine al momento della costituzione del sodalizio, si finirebbe per configurare una sorta di automatismo nel riconoscimento della continuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio, in quanto tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen. 2.2.

Il terzo motivo è infondato.

Secondo la giurisprudenza di legittimità cui il Collegio aderisce, in tema di reati di criminalità organizzata, la condotta collaborativa svolta successivamente ai contributi offerti inizialmente agli investigatori, finanche nel corso del giudizio, può fondare la concessione dell'attenuante di cui all'art. 416-bis.1, comma terzo, cod. pen., ma non è, ex se, sufficiente per l'applicazione anche delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 2, n. 34126 del 5/06/2023, Rv. 286921-07; Sez. 5, n. 1703 del 24/10/2013, dep. 2014, Rv. 258958 - 01).La concessione delle circostanze attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 8 del d.

I. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203, si fondano, infatti, su distinti e diversi presupposti, sicché le prime non escludono, ma nemmeno necessariamente implicano, l'applicazione della seconda, poiché l'art 62-bis cod. pen. attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatici (motivi che hanno determinato il reato, circostanze che lo hanno accompagnato, danno cagionato, condotta tenuta post delictum), gli elementi che possono condurre ad attenuare la pena edittale, mentre l'attenuante di cui all'art. 8 della legge n. 203 del 1991 è conseguenza del valido contributo fornito dall'imputato allo sviluppo delle indagini allo scopo di evitare le ulteriori conseguenze della attività delittuosa (tra le altre, Sez. 2, n. 27808 del 14/03/2019, Rv. 276111 - 02).

È vero, come dedotto, che la motivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche (cfr. p. 38 e ss.) risponde al motivo di appello affermando che non vi sono elementi diversi da quelli già positivamente apprezzati ai fini della concessione, nella massima estensione, della cd. collaborazione attuosa, senza rapportarsi espressamente alle deduzioni svolte ai fini della concessione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen.

Tuttavia, deve rilevarsi che, con il gravame, si erano genericamente segnalati, come elementi da valutare, la condotta post delictum descritta come dissociazione rispetto all'ambiente di riferimento,dunque,del tutto corrispondente a quella già valutata ai fini della cd. dissociazione attuosa.

Quanto alla segnalata giovane età dell'imputato, in sostanza, la motivazione della sentenza espone in modo sufficiente, di aver riscontrato l'assenza di elementi positivi (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489 - 01: il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato).

3. Il ricorso deve essere, dunque, rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2025 della Corte d'appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, M. F. Loy, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. S. Steri, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catania ha parzialmente riformato la condanna, resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, in data 26 gennaio 2023, nei confronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], rideterminando la pena irrogata all'imputato, previo riconoscimento della continuazione fra i reati ritenuti meno gravi, oggetto del procedimento in corso e quelli, ritenuti più gravi, di cui alla sentenza n. 2780/23 della Corte di appello di Catania, resa in data 2 giugno 2023, divenuta irrevocabile il 6 giugno 2024, in anni uno mesi sei di reclusione a titolo di aumento sulla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione, per una pena complessiva pari ad anni sei e mesi dieci di reclusione, con revoca delle pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, di quella legale durante la pena e della sospensione della potestà genitoriale. La pronuncia ha confermato, nel resto, la sentenza di primo grado. La prima sentenza aveva condannato, all'esito di rito abbreviato / [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui ai capi b), l), m), esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen. per il reato di cui al capo b), e quelle di cui agli artt. 61 n. 11 e 416-bis.1 cod. pen., per i reati di cui ai capi I) e m), esclusa la recidiva e applicata la circostanza attenuante di cui all'art. 416-bis.1, comma terzo, cod. pen., ritenuta la continuazione, alla pena di anni cinque e mesi due di reclusione. 1.1. Il procedimento ha a oggetto le vicende della cosca mafiosa denominata [OSCURATO:PERSONA], radicata ad Adrano, costituente locale articolazione della famiglia Laudani, con questa collegata e che si avvaleva, secondo la contestazione recepita dalle sentenze di merito, della forza di intimidazione per commettere una serie di delitti, tra cui quelli estorsivi, con la circostanza aggravante dell'aver finanziato le attività economiche, di cui gli associati avevano assunto il controllo, con il profitto dei delitti commessi e dell'essere l'associazione armata. Si ritiene, da parte dei giudici di merito, esistente nel territorio di Adrano il gruppo mafioso armato denominato [OSCURATO:PERSONA] quale filiazione di quello catanese denominato Laudani che trovava il suo vivaio di giovani adepti dei quali si serviva per commettere fatti delittuosi, anche violenti, la cui operatività è dimostrata, sin dagli anni '80, da sentenze divenute definitive (elencate, nel riportare il contenuto dell'ordinanza cautelare, a p. 28 e ss. della sentenza di primo grado). Il ruolo di direzione del gruppo viene ritenuto in capo a [OSCURATO:PERSONA], fino al gennaio 2018, e si reputa che l'associazione sia stata diretta e organizzata da [OSCURATO:PERSONA], dal 2015 fino al febbraio 2021. Risultano, poi, accertati una serie di reati di trasferimento fraudolento di valori (capi c) - capo b) della intestazione della sentenza; g), I, Ibis), I), m), k), kbis), aggravati dalla finalità di agevolazione mafiosa attuati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], capo storico del gruppo, detenuto in regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. a far data dal gennaio 2018, già giudicato separatamente per il reato associativo. La costituzione e l'operatività della cosca risulta attestata, secondo le sentenze di merito, in base agli esiti dell'attività di intercettazione di cui rendono conto diverse comunicazioni di notizia di reato (informative redatte dal Gico della Guardia di finanza di Catania il 29 gennaio 2019, il 7 8 agosto 2019 e le annotazioni del 31 dicembre 2019, 25 maggio 2020 e 7 agosto 2020, nonché la comunicazione di notizia di reato della Questura di Catania del 25 febbraio 2021).Si fa riferimento, in particolare, agli esiti delle intercettazioni ambientali e, tra queste, a quelle dei colloqui in carcere intrattenuti da [OSCURATO:PERSONA] che hanno consentito di acquisire i dialoghi intervenuti tra quest'ultimo e i suoi familiari - tra cui il nipote [OSCURATO:PERSONA], la madre [OSCURATO:PERSONA], il fratello [OSCURATO:PERSONA] - i quali, secondo i provvedimenti di merito, sono risultati informati dell'attività illecita svolta, hanno comunicato al detenuto le notizie, hanno ricevuto da questo direttive e veicolato all'esterno decisioni a coloro che mantenevano il controllo del gruppo e delle attività estorsive sul territorio di riferimento. Inoltre, le sentenze di merito rendono conto delle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], i quali, nel descrivere struttura, operatività e organigramma, nonché settori illeciti e ruoli ricoperti all'interno del clan Laudani, hanno effettuato preciso riferimento al gruppo mafioso [OSCURATO:PERSONA], operante nel territorio di Adrano come costola storica del primo. Il primo Giudice ha tratto, dalle indicate fonti, la prova dell'esistenza di una struttura organizzata, la cui forza di intimidazione si esplicitava principalmente nel settore delle estorsioni, con vocazione, comunque, a gestire direttamente o indirettamente tutte le attività illecite nel territorio di competenza, secondo una specifica distribuzione gerarchica, con la consapevolezza dell'appartenenza a un gruppo radicato che vedeva in [OSCURATO:PERSONA] il costante punto di riferimento, coadiuvato dal nipote [OSCURATO:PERSONA], il quale, a sua volta, si avvaleva della collaborazione di [OSCURATO:PERSONA]. Il gruppo agiva, secondo la ricostruzione recepita dai giudici di merito, fidando su una cassa comune utilizzata per pagare gli stipendi agli associati e assicurare, nel caso del loro arresto, il sostentamento dei medesimi e delle loro famiglie. Si è ritenuta, poi, la disponibilità di armi acclarata, in particolare, in base alle dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dal rinvenimento, in data 17 luglio 2020, di una mitraglietta, un silenziatore e due pistole, efficienti e pronte all'uso, come affermato da [OSCURATO:PERSONA] e come ricavato dalle comunicazioni intercettate di cui rende conto la comunicazione di notizia di reato del 25 febbraio 2021. 1.2. La sentenza di secondo grado ha recepito, integralmente condividendola, la ricostruzione dei fatti del primo giudice, ed è intervenuta a rideterminare il trattamento sanzionatorio nei confronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], nel senso sopra illustrato, confermando, nel resto, il provvedimento appellato.2. Avverso il provvedimento descritto [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, avv. M. C. Barbera, affida il tempestivo ricorso per cassazione a tre motivi, di seguito riassunti nei limiti necessari ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. penn. 2.5.1. Con il primo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 81, comma secondo, cod. pen. 2.5.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione e travisamento (p. 39 della sentenza). Si contesta il mancato riconoscimento della continuazione tra i reati sub iudice e quelli di cui alla sentenza n. 132/10 del 21 giugno 2011 della Corte di appello di Catania con la quale l'imputato è stato condannato, in via definitiva, per il reato di estorsione in concorso, delitto aggravato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 203 del 1991 relativamente all'utilizzo del metodo mafioso derivante dall'appartenenza e dal fine di favorire il clan [OSCURATO:PERSONA], operante in Adrano di cui faceva parte già all'epoca in cui ha riportato condanna. La Corte territoriale ha rigettato la richiesta ritenendo che il fatto è antecedente di alcuni anni e rilevando che vi è stata un'evoluzione nel ruolo rivestito dall'imputato nell'ambito dell'associazione, avendo questi assunto la posizione apicale contestata nel presente procedimento. La pronuncia, secondo il ricorrente, rende una motivazione non condivisibile perché il ruolo iniziale, al momento dell'adesione del sodalizio dell'imputato, era senz'altro quello di mero partecipe e, comunque, si osserva che si tratta dello stesso sodalizio in favore del quale [OSCURATO:PERSONA] aveva eseguito l'attività estorsiva, proprio prefigurandosi di scalare posizioni e attestarsi su quella di vertice successivamente assunta, come dimostra anche la condanna per i reati di cui agli artt. 74 e 73 TU Stup. per i quali la Corte territoriale ha riconosciuto la continuazione. Dai verbali illustrativi versati in atti risulta, a parere del ricorrente, che già al momento della commissione dell'estorsione l'imputato faceva parte del clan e il fatto era stato commesso nell'interesse del sodalizio. [OSCURATO:PERSONA] ha fatto parte del gruppo, fino al momento della collaborazione, avvenuta nel luglio del 2020, senza soluzione di continuità. Si tratta di reato eseguito nell'interesse del sodalizio in un momento in cui l'imputato, di giovane età, già ne faceva parte, era parente di un componente di spicco del dan e ha attuato una condotta che, per tipologia dei reati fine tipici dell'associazione, era diretta a foraggiare le casse del sodalizio e a supportarne il prestigio, con l'obiettivo di raggiungere una posizione di vertice che, nell'arco di pochi anni, questi effettivamente avrebbe conseguito. 2.5.3. Con il terzo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e processuale in relazione agli artt. 133 e 62-bis cod. pen.Vengono negate le circostanze attenuanti senza tenere conto della condotta post delictum dell'imputato, vista la sua collaborazione, senza considerare la giovane età in cui sono stati commessi reati e il distacco definitivo dall'ambiente criminale che rende plausibile una prognosi positiva per una futura condotta. Non è escluso che possano, infatti, concorrere sia la circostanza attenuante speciale della collaborazione sia le circostanze attenuanti generiche richieste. 2. La difesa ha fatto pervenire tempestiva richiesta di trattazione in pubblica udienza partecipata, accordata. All'odierna udienza le parti presenti hanno concluso nel senso precisato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va premesso che, all'udienza del 20 novembre 2025, il Collegio, preliminarmente, dava atto del deposito di istanza di rinvio per legittimo impedimento, pervenuta il 19 novembre 2025, per concomitanti impegni professionali dell'Avv. S. Steri, in difesa dell'imputato, come da nomina del 18 novembre 2025, con contestuale revoca del difensore precedente. In quella sede, il Collegio, sentite le parti, ritenuto che l'istanza medesima, quanto al profilo dell'addotto concomitante impegno professionale, non risultava adeguatamente documentata, con particolare riguardo alla dedotta impossibilità di nomina di un sostituto processuale nel procedimento pendente davanti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, accoglieva la richiesta subordinata di concessione di termini a difesa, disponendo la separazione del procedimento relativo a [OSCURATO:PERSONA], aggiornandone la trattazione in pubblica udienza partecipata, tempestivamente richiesta, all'udienza 4 dicembre 2025. 2. Il ricorso è infondato. 2.1. I primi due motivi sono infondati. I motivi reiterano quelli di gravame, cui la Corte territoriale ha risposto con ragionamento completo e immune da illogicità manifesta o da vizi di ogni tipo. La sentenza di secondo grado (v. p. 39 e ss.) evidenzia che i fatti giudicati con la sentenza n. 130/10 emessa dalla Corte di appello di Catania, sono reati di estorsione aggravata anche ai sensi dell'art. 7 legge n. 203 del 1991, commessi fino al 6 ottobre 2009 in Catania. Diversamente, nota il Giudice di merito, il reato associativo sub iudice attiene alla contestazione della condotta permanente dal 2017 al 2020, dunque eseguito in un periodo successivo a quello in cui sono stati commessi i reati di estorsione oggetto della sentenza irrevocabile. Tanto, in assenza di precedente condanna del ricorrente per associazione mafiosa relativamente al periodo in cui si collocano i delitti estorsivi già giudicati. Né si può sostenere, secondo i giudici di appello, che l'imputato abbia dimostrato che, al momento della commissione dei reati di estorsione, si fosse prefigurata la partecipazione e l'adesione al sodalizio mafioso, peraltro, visto il ruolo apicale riconosciuto nell'odierno processo. Tale ragionamento appare immune da vizi logici e da violazioni di norme penali.. Si osserva che non vi sono elementi, puntualmente illustrati nella presente sede dal ricorrente, per reputare, come dedotto, che, al momento della commissione delle estorsioni già giudicate, [OSCURATO:PERSONA] fosse già affiliato al clan [OSCURATO:PERSONA] nella composizione alla quale, successivamente, questi ha partecipato con ruolo apicale. Neppure il ricorrente, poi, indica specificamente il momento in cui l'imputato si è determinato a partecipare al sodalizio, adesione che indica come risalente, né fornisce puntuali elementi per reputare identico il sodalizio nel cui interesse sono state commesse, in Catania, le estorsioni aggravate ai sensi dell'art. 7 legge n. 203 del 1991 già giudicate, rispetto a quello operante in Adrano, di cui al presente giudizio. Del resto, la ritenuta continuazione con i reati di cui all'art. 74 e 73 TU Stup. attiene a fatti commessi nello stesso arco temporale (2017-2020) in cui, nel presente giudizio, viene contestata all'imputato l'adesione al clan [OSCURATO:PERSONA]. La motivazione offerta è, dunque, in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale (tra le altre, Sez. 1, n. 8 del 28/04/2023, Rv. 285369 - 01; Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Rv. 279430 - 01) è ipotizzabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio. Tanto in quanto, ove si ritenesse sufficiente la programmazione dei reati fine al momento della costituzione del sodalizio, si finirebbe per configurare una sorta di automatismo nel riconoscimento della continuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio, in quanto tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen. 2.2. Il terzo motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza di legittimità cui il Collegio aderisce, in tema di reati di criminalità organizzata, la condotta collaborativa svolta successivamente ai contributi offerti inizialmente agli investigatori, finanche nel corso del giudizio, può fondare la concessione dell'attenuante di cui all'art. 416-bis.1, comma terzo, cod. pen., ma non è, ex se, sufficiente per l'applicazione anche delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 2, n. 34126 del 5/06/2023, Rv. 286921-07; Sez. 5, n. 1703 del 24/10/2013, dep. 2014, Rv. 258958 - 01).La concessione delle circostanze attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 8 del d. I. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203, si fondano, infatti, su distinti e diversi presupposti, sicché le prime non escludono, ma nemmeno necessariamente implicano, l'applicazione della seconda, poiché l'art 62-bis cod. pen. attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatici (motivi che hanno determinato il reato, circostanze che lo hanno accompagnato, danno cagionato, condotta tenuta post delictum), gli elementi che possono condurre ad attenuare la pena edittale, mentre l'attenuante di cui all'art. 8 della legge n. 203 del 1991 è conseguenza del valido contributo fornito dall'imputato allo sviluppo delle indagini allo scopo di evitare le ulteriori conseguenze della attività delittuosa (tra le altre, Sez. 2, n. 27808 del 14/03/2019, Rv. 276111 - 02). È vero, come dedotto, che la motivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche (cfr. p. 38 e ss.) risponde al motivo di appello affermando che non vi sono elementi diversi da quelli già positivamente apprezzati ai fini della concessione, nella massima estensione, della cd. collaborazione attuosa, senza rapportarsi espressamente alle deduzioni svolte ai fini della concessione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. Tuttavia, deve rilevarsi che, con il gravame, si erano genericamente segnalati, come elementi da valutare, la condotta post delictum descritta come dissociazione rispetto all'ambiente di riferimento,dunque,del tutto corrispondente a quella già valutata ai fini della cd. dissociazione attuosa. Quanto alla segnalata giovane età dell'imputato, in sostanza, la motivazione della sentenza espone in modo sufficiente, di aver riscontrato l'assenza di elementi positivi (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489 - 01: il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato). 3. Il ricorso deve essere, dunque, rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art
Sentenza Cassazione n. 08548/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris