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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 febbraio 2023

Cassazione n. 15802/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24528/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , D'[OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 5639/2017 depositata i l 14/02/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

R.G.24528/2018 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha annullato la cartella esattoriale opposta dalla società “[OSCURATO:SOCIETA].”, a titolo di mancato versamento all’INPS dei contributi per lavoratori subordinati relativi al periodo giugno/novembre 2009 –febbraio/aprile 2010, perché notificata all’opponente nel periodo in cui vigeva la sospensionedell’adempimento degli obblighi contributivi, sancito dalla l. n. 183 del 2011 (art. 33, co.28)in favore delle imprese del territorio abruzzese colpite dal sisma; la Corte territoriale ha affermato che, in assenza di istanza di rateizzazione (materia comunque estranea al thema decidendum), l’obbligo di adempiere -ritornato in vigore a decorrere dal gennaio 2012 per la cessazione del periodo di sospensione - comportava una riduzione del debito in misura del 40%, in conseguenza della legge sopravvenuta; affermato ciò, la Corte affidava ad una perizia contabile la concreta determinazione del debito e, aderendo alle conclusioni dell’ausiliare, stabiliva che l’ammontare del debito in capo alla società era inferiore rispetto a quanto stabilito dal giudice di prime cure, e che, anche sulla base di quanto dichiarato dalla stessa società, il reddito scaturente dal cumulo di quanto conseguito dalla societànegli ultimi 3 anni, non superava la soglia cd. del de minimis(fissata in 200.000 euro); la cassazione della sentenzaè domandata dall’INPS sulla base di un motivo unico ; la società “[OSCURATO:SOCIETA].” ha depositato controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., contesta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 33, comma 28° ultimo periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 1883 e della decisione della Commissione europea del 14.08.2015”; sostiene che abbia errato la Corte d’appello ad attribuire valore probatorio all’autodichiarazione della società nell’individuare il reddito de i due anni precedenti all’anno di richiesta dell’aiuto (2012),ai fini della determinazionedel reddito su base triennale per la verifica del l’eventuale superamento della soglia del de minimis, così come richiestodalla decisione della Commissione europea; sostiene che l’autodichiarazione può rivestire valore probatorio soltanto nel procedimento amministrativo, ma non anche in sede giudiziaria; il motivo è infondato; è ben consapevole il Collegio della diversa valenza dell’autodichiarazione nel procedimento amministrativo e in sede giudiziaria, ma nel caso che ci occupail rilievo che il ricorrente rivolge alla Corte d’appello apparedel tutto inconferente; nei giudizi in tema di sgravi contributivi spetta al datore di lavoro dimostrare di non aver ricevuto aiuti superiori ad euro 200.000, pari alla soglia stabilita dalla Commissione europeanella decisione del 14.08.2015 (Cass. n. 1583 del 2023); al punto 2 detta decisione stabilisce che è la stessa società a dover rendere la dichiarazione di non aver usufruito nell’anno della richiesta e nei due anni precedenti altri aiuti, e che i propri redditi, cumulativamente calcolati, non abbiano superato la predetta soglia; concentrando l’esame del motivo su l valore da attribuirsi all’ autodichiarazione resa dalla parte in vista dell’udienza di trattazione, su richiesta del giudice del merito in relazioneai redditi conseguiti nei due anni precedenti a quello di richiesta dell’aiuto (2012),si osserva come nel caso in esame esso risulti effettivamente sopravvalutato dal ricorrente; va osservato che la richiesta del giudice del merito si inscrive in un percorso motivazionale pienamente aderente alle disposizioni di legge e privo di vizi logico – argomentativi;che la stessa richiesta riguarda soltanto i due anni precedenti a quello oggetto dell’originaria domanda, in osservanza a quanto richiesto dal la Commissione europea a proposito di un computo cumulativo della soglia di redditonel triennio; che la richiesta alla società di “rendere” l’autodichiarazione in vista dell’udienza di discussione (p.7 sent.), lungi dal conferire a tale atto di provenienza unilaterale un valore probatorio esclusivo e determinante ai fini della prova del diritto al beneficio contributivo, ha teso ad acquisire al giudizio un elemento idoneo a “coprire” l’intero triennio, in linea con quanto già originariamente attestato dalla società con riferimento all’anno della richiesta, secondo la prescrizione comunitaria; l’autodichiarazione, in conclusione, appare finalizzata unicamente a completare ed integrarepiste probatorie già ben radicate nel giudizio di merito , non già a sostituirsi ad esse;in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione del rigettodel ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigettail ricorso.

Condanna il ricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello , ove dovuto , per il ricorso , a nor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24528/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , D'[OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 5639/2017 depositata i l 14/02/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R.G.24528/2018 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha annullato la cartella esattoriale opposta dalla società “[OSCURATO:SOCIETA].”, a titolo di mancato versamento all’INPS dei contributi per lavoratori subordinati relativi al periodo giugno/novembre 2009 –febbraio/aprile 2010, perché notificata all’opponente nel periodo in cui vigeva la sospensionedell’adempimento degli obblighi contributivi, sancito dalla l. n. 183 del 2011 (art. 33, co.28)in favore delle imprese del territorio abruzzese colpite dal sisma; la Corte territoriale ha affermato che, in assenza di istanza di rateizzazione (materia comunque estranea al thema decidendum), l’obbligo di adempiere -ritornato in vigore a decorrere dal gennaio 2012 per la cessazione del periodo di sospensione - comportava una riduzione del debito in misura del 40%, in conseguenza della legge sopravvenuta; affermato ciò, la Corte affidava ad una perizia contabile la concreta determinazione del debito e, aderendo alle conclusioni dell’ausiliare, stabiliva che l’ammontare del debito in capo alla società era inferiore rispetto a quanto stabilito dal giudice di prime cure, e che, anche sulla base di quanto dichiarato dalla stessa società, il reddito scaturente dal cumulo di quanto conseguito dalla societànegli ultimi 3 anni, non superava la soglia cd. del de minimis(fissata in 200.000 euro); la cassazione della sentenzaè domandata dall’INPS sulla base di un motivo unico ; la società “[OSCURATO:SOCIETA].” ha depositato controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., contesta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 33, comma 28° ultimo periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 1883 e della decisione della Commissione europea del 14.08.2015”; sostiene che abbia errato la Corte d’appello ad attribuire valore probatorio all’autodichiarazione della società nell’individuare il reddito de i due anni precedenti all’anno di richiesta dell’aiuto (2012),ai fini della determinazionedel reddito su base triennale per la verifica del l’eventuale superamento della soglia del de minimis, così come richiestodalla decisione della Commissione europea; sostiene che l’autodichiarazione può rivestire valore probatorio soltanto nel procedimento amministrativo, ma non anche in sede giudiziaria; il motivo è infondato; è ben consapevole il Collegio della diversa valenza dell’autodichiarazione nel procedimento amministrativo e in sede giudiziaria, ma nel caso che ci occupail rilievo che il ricorrente rivolge alla Corte d’appello apparedel tutto inconferente; nei giudizi in tema di sgravi contributivi spetta al datore di lavoro dimostrare di non aver ricevuto aiuti superiori ad euro 200.000, pari alla soglia stabilita dalla Commissione europeanella decisione del 14.08.2015 (Cass. n. 1583 del 2023); al punto 2 detta decisione stabilisce che è la stessa società a dover rendere la dichiarazione di non aver usufruito nell’anno della richiesta e nei due anni precedenti altri aiuti, e che i propri redditi, cumulativamente calcolati, non abbiano superato la predetta soglia; concentrando l’esame del motivo su l valore da attribuirsi all’ autodichiarazione resa dalla parte in vista dell’udienza di trattazione, su richiesta del giudice del merito in relazioneai redditi conseguiti nei due anni precedenti a quello di richiesta dell’aiuto (2012),si osserva come nel caso in esame esso risulti effettivamente sopravvalutato dal ricorrente; va osservato che la richiesta del giudice del merito si inscrive in un percorso motivazionale pienamente aderente alle disposizioni di legge e privo di vizi logico – argomentativi;che la stessa richiesta riguarda soltanto i due anni precedenti a quello oggetto dell’originaria domanda, in osservanza a quanto richiesto dal la Commissione europea a proposito di un computo cumulativo della soglia di redditonel triennio; che la richiesta alla società di “rendere” l’autodichiarazione in vista dell’udienza di discussione (p.7 sent.), lungi dal conferire a tale atto di provenienza unilaterale un valore probatorio esclusivo e determinante ai fini della prova del diritto al beneficio contributivo, ha teso ad acquisire al giudizio un elemento idoneo a “coprire” l’intero triennio, in linea con quanto già originariamente attestato dalla società con riferimento all’anno della richiesta, secondo la prescrizione comunitaria; l’autodichiarazione, in conclusione, appare finalizzata unicamente a completare ed integrarepiste probatorie già ben radicate nel giudizio di merito , non già a sostituirsi ad esse;in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione del rigettodel ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigettail ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello , ove dovuto , per il ricorso , a nor
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