CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 gennaio 1970
Cassazione n. 00472/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/01/1970 avverso la sentenza del 14/03/2023 della Corte di appello di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Cagliari, a seguito di gravame interposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa in data 6 dicembre 2022 dal locale Tribunale, all'esito del dibattimento cartolare, ha dichiarato inammissibile per difetto di specificità dei motivi l'atto di appello proposto. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce con unico motivo violazione dell'art. 581 cod. proc. pen. opponendosi nell'atto di gravame specifiche censure alle conclusioni alle quali era pervenuto il Tribunale, indicando le risultanze probatorie in contrasto con tali conclusioni. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato oltre che genericamente proposto. 2. La sentenza impugnata ha censurato la aspecificità dei motivi dei motivi di appello che non affrontavano in alcun modo gli argomenti ritenuti decisivi in ordine alla responsabilità dell'imputato. Invero il ricorrente deduce apoditticamente la specificità delle censure in appello - volto alla generica contestazione della affermazione di responsabilità in asserita difformità dalle emergenze processuali - non considerando in alcun modo la articolata motivazione che ha indicato i punti rilevanti della decisione di primo grado, così correttamente giustificando la declaratoria di inammissibilità dell'appello. 3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.