CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 23863/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso 19106-2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura conferita in calce al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] –AGENZIA DELLE ENTRATE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliata presso i suoi uffici, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12 controricorrente [OSCURATO:PERSONA] (INPS), rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 resistente con procura Avverso la sentenza n. 89 del 2022 della Corte d’appello di Roma, depositata il 19 gennaio 2022 (RG 2934/2020), [OSCURATO:PERSONA] è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); laparte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; -2 - [OSCURATO:PERSONA] il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e regolando le spese, che possono essere integralmente compensate tra parte ricorrente e parte controricorrente, in quanto, sulla declaratoria d’inammissibilità prefigurata nella proposta di definizione, dispiegano influenza decisiva le novità normative e il recente intervento chiarificatore di questa Corte sulla portata applicativa dello ius superveniens; non si devono adottare statuizioni sulle spese nel rapporto processuale con la parte resistente, che si è limitata a conferire procura, senza svolgere sostanziale attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese del presente giudizio tra parte ricorrente e parte controricorrente. Roma, 25agosto 2025 [OSCURATO:PERSONA]