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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 7 marzo 2022

Corte di giustizia UE n. 2017/2022

ECLI:EU:T:2022:733
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022TJ0012_INF

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 30 novembre 2022 – [OSCURATO:PERSONA] TM / EUIPO – Esi (NATURCAPS) (causa T‑12/22) ( 1 ) «Marchio dell’Unione europea – Procedimento di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo NATURCAPS – Marchio nazionale denominativo anteriore NATURKAPS – Assenza di uso effettivo del marchio anteriore – Articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 – Qualificazione dei prodotti farmaceutici e degli integratori alimentari»

1. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Esame della domanda – Prova dell’uso del marchio anteriore – Identificazione dei prodotti o dei servizi contrassegnati dal marchio – Requisiti di chiarezza e di precisione – Determinazione, da parte delle autorità competenti e degli operatori economici, della portata della tutela conferita dal marchio (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 64, § 2) (v. punti 22, 23)

2. Marchio dell’Unione europea – Deposito della domanda di marchio dell’Unione europea – Identificazione dei prodotti o dei servizi contrassegnati dal marchio – Utilizzo delle indicazioni generali di cui ai titoli delle classi della classificazione di Nizza – Atti legislativi nazionali e dell’Unione – Irrilevanza (Regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 2, § 2) (v. punto 35) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] TM sp. z o.o. sp.k. è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 109 del 7.3.2022 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0012_INF Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 30 novembre 2022 – [OSCURATO:PERSONA] TM / EUIPO – Esi (NATURCAPS) (causa T‑12/22) ( 1 ) «Marchio dell’Unione europea – Procedimento di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo NATURCAPS – Marchio nazionale denominativo anteriore NATURKAPS – Assenza di uso effettivo del marchio anteriore – Articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 – Qualificazione dei prodotti farmaceutici e degli integratori alimentari» 1. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Esame della domanda – Prova dell’uso del marchio anteriore – Identificazione dei prodotti o dei servizi contrassegnati dal marchio – Requisiti di chiarezza e di precisione – Determinazione, da parte delle autorità competenti e degli operatori economici, della portata della tutela conferita dal marchio (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 64, § 2) (v. punti 22, 23) 2. Marchio dell’Unione europea – Deposito della domanda di marchio dell’Unione europea – Identificazione dei prodotti o dei servizi contrassegnati dal marchio – Utilizzo delle indicazioni generali di cui ai titoli delle classi della classificazione di Nizza – Atti legislativi nazionali e dell’Unione – Irrilevanza (Regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 2, § 2) (v. punto 35) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] TM sp. z o.o. sp.k. è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 109 del 7.3.2022 .
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