CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 febbraio 2024
Cassazione n. 36896/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s9pitíte le conclusioni del PG r. s-co-co_.0 -1) ATI/t.A.“)/ Cf2M c...kkucc.vD-0 e.-tx ktit-ritt4 AL, i.S51 ' voi [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 6 febbraio 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha ammesso [OSCURATO:PERSONA] alla detenzione domiciliare al contempo rigettando la domanda di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale. 1.1 [OSCURATO:PERSONA] deve espiare la pena di anni uno e mesi tre di reclusione; ha usufruito di un affidamento in prova, per fatti antecedenti a quello in esecuzione, tra il 2017 e il 2019. Il titolo in esecuzione riguarda una ipotesi di contraffazione di prodotti con finalità terapeutiche (prodotto aloe non conforme a come prospettato) e false informazioni al pubblico ministero (fatti verificatisi tra il 2016 e il 2017) . Il Tribunale nel valutare le domande afferma, in sintesi, che il Lanza avrebbe proseguito di fatto - anche durante il precedente affidamento- l'attività di vendita di prodotti dello stesso tipo di quelli oggetto del giudizio di condanna (tramite un diverso soggetto giuridico) e da ciò sarebbe derivata una nuova denunzia nel 2021. Da ciò la considerazione di una insufficiente revisione critica, tale da non consentire l'applicazione della più ampia misura dell'affidamento in prova. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA]. Con unico motivo si deduce erronea applicazione di legge. 2.1 D ricorrente evidenzia, in sintesi, che : a) vi è stato un eccesso di valorizzazione di una semplice denunzia, che non può essere ritenuta una nuova pendenza tale da porre in dubbio l'avviato processo di revisione critica; b) le ulteriori informazioni erano positive e la condotta di false informazioni è stata posta in essere solo per prestare ausilio al proprio compagno di vita. La motivazione della decisione reiettiva dell'affidamento sarebbe, dunque, meramente apparente. 3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Come è stato più volte precisato da questa Corte di legittimità la verifica che il Tribunale di Sorveglianza è tenuto a compiere - in sede di delibazione della domanda - riguarda non soltanto le modalità di realizzazione del fatto in espiazione ma soprattutto la condotta successiva, al fine di apprezzare l'esistenza (o meno) di progressi nella capacità del soggetto di accettare l'esito del giudizio e avviare un concreto programma di recupero sociale. In caso di individuazione di elementi negativi - che non possono consistere nella sola gravità del fatto in espiazione - il Tribunale è tenuto a compiere una adeguata ricognizione degli indicatori di attuale pericolosità che impediscono l'applicazione della più ampia misura alternativa (v. tra le molte Sez. I n. 31809 del 9.7.2009, rv 244332 ove si è precisato, tra l'altro, che la gravità del reato commesso non è di per sè sola ostativa alla concessione del beneficio). 3.2 Nel caso in esame, tuttavia, simile verifica risulta realizzata, posto che il Tribunale non si è limitato a compiere riferimento all'episodio della denunzia del 2021 ma ha esaminato alcuni aspetti del fatto, sì da ricavarne - in modo non implausibile - la convinzione di una tendenza del Lanza a proseguire l'attività illecita anche nel corso della precedente sottoposizione alla misura alternativa. A fronte di tali argomentazioni le doglianze difensive risultano generiche e astratte e comunque non tali da individuare una reale frattura logica del percorso argomentativo. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA]