CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 02175/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Sulricorso iscritt o al N . 1 93 59 /202 3 R.G. , propost o da: [OSCURATO:PERSONA], quale procuratore generale di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e dife s o da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procur a in atti , domicilio digitalecome in atti -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procuraallegata al controricorso , domicilio digitale come in atti -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato – N. 19359/23R.G. avversola sentenza della Corte d’appello di Genova n. 189 /202 3 pubblicata il27.2.2023; uditala relazion e dell a caus a svolt a nella adunanza camerale del 2 . 1 2 .2025 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in qualità di procuratore generale di [OSCURATO:PERSONA] (sua nonna paterna), convenne in giudizio Roberto e [OSCURATO:PERSONA], figli della predetta, dinanzi al Tribunale di Savona, chiedendo di accertare l’indebita loro occupazione dell’immobile sito in Bergeggi, [OSCURATO:PERSONA] n. 17,di proprietà dell’attrice, nonché di ordinarne il rilascio. [OSCURATO:PERSONA] si costituì in giudizio, contestando le avverse domande e chiedendone il rigetto, sul rilievo per cui egli aveva abitato in detto immobile a partire dal 1977, all’epoca di proprietà della propria nonna, [OSCURATO:PERSONA], insieme ai fratelli Carlo e Paolo e alla madre [OSCURATO:PERSONA]; che, dopo la morte della nonna, avvenuta nel 2004, nulla era cambiato circa la permanenza presso l’unità abitativa, che era stata concessa in comodato verbale dalla propria madre a lui e al fratello Carlo; chetanto era avvenuto nell’ambito della distribuzione dei beni di famiglia; che la madre, sua sponte, si era già trasferita altrove nell’anno 2003 e che da quel momento egli aveva vissuto nell’alloggio di [OSCURATO:PERSONA] n. 17 con la compagna, [OSCURATO:PERSONA], con la quale da allora aveva una stabile relazione affettiva. [OSCURATO:PERSONA] rimase contumace. N. 19359/23R.G. Istruita la causa, il Tribunale di Savona, con sentenza n. 49/2022, rigettò le domande attoree, rilevando che la Crespi aveva concesso al figlio [OSCURATO:PERSONA] di rimanere nella casa che abitava già dal 1977, utilizzando la formula del comodato verbale; che dunque il rapporto giuridico intercorrente tra madre e figlio andava qualificato come comodato “vita natural durante”; che la mera richiesta di restituzione da parte del comodante non è titolo idoneo a pretendere la restituzione senza che questi non dimostri il sopravvenire di un “urgente e impreveduto bisogno”, ex art. 809,comma 2, c.c.; che l’avanzare dell’età del comodante non si configura come un bisogno sopravvenuto atto a consentire una giusta pretesa di rilascio della res comodata. [OSCURATO:PERSONA] n.q. propose dunque gravame, cui resistette [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] rimase invece contumace. Con sentenza del 27.2.2023, la Corte d’appellodi Genova rigettò il gravame, confermando la prima decisione, ma con diversa motivazione. Osservò il giudice d’appello che, mentre le doglianze dell’appellante circa l’inattendibilità del teste [OSCURATO:PERSONA] erano condivisibili, non altrettanto poteva dirsi per la teste [OSCURATO:PERSONA], sorella della convivente di [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito della volontà di [OSCURATO:PERSONA], per come confidatole dalla stessa nel 2003 , di destinare l’immobile in questione al figlio Roberto, perché lìstabilisse il proprio nucleo familiare; che il comodato inter partes , decorrente dal 2003, andava qualificato come comodato di immobile a destinazione familiare, di cui il comodatario aveva fornito idonea prova, con conseguente applicabilità dell’art. 1809 c.c. N. 19359/23R.G. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] n.q., sulla scorta di sei motivi, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. Le parti costituite hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito della ordinanza entro sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 – Con il primo motivo si lamenta la “ violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1803 c.c. in riferimento all’art 360 comma 1 n.3 c.p.c.”. Si osserva che l’istituto del comodato presuppone la consegna del bene, trattandosi di contratto reale; tuttavia, la Corte ligure non avrebbe ciò considerato, difettando nella specie tanto la consegna dell’immobile dalla madre al figlio, quanto la detenzione qualificata ed esclusiva del comodatario. La proprietaria dell’immobile, si prosegue, non lo ha mai consegnato al figlio Roberto, ma nell’anno 2009 fu costretta a scappare dalla casa per salvaguardare la propria incolumità, come dimostrato dagli atti del procedimento penale prodotti in giudizio. Si nega, quindi, che il preteso contratto di comodato possa risalire all’anno 2003, ma tutt’al più al 2009, posto che, anteriormente, la Crespi viveva nell’immobile con i propri figli Roberto e Carlo. 1.2 – Con il secondo motivo si denuncia “ violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 2697 c.c., 1803 c.c. e 1809 c.c. in combinato disposto in riferimento all’art 360 comma 1 n. 3 c.p.c. ”. Si sostiene che il giudice d’appello sarebbe incorso nella violazione delle norme rubricate, per aver “concesso rilevanza” alla deposizione testimoniale di [OSCURATO:PERSONA], sorella della convivente di [OSCURATO:PERSONA], benché in contrastocon il contenuto della N. 19359/23R.G. querela sporta dalla Crespi nel 2009, in occasione del già descritto allontanamento dal proprio immobile, nonché con il suo certificato di residenza. 1.3 - Con il terzo motivo si denuncia “ violazione e/o falsa applicazione degli art. 116 c.p.c. art. 246 c.p.c. e art. 2697 c.c. in combinato disposto in riferimento all’art 360 comma 1 n. 3 c.p.c. ”. La ricorrente si duole della ritenuta capacità ex art. 246 c.p.c. di [OSCURATO:PERSONA], che aveva un chiaro interesse circa l’esito della causa, oltre ad essere inattendibile. Ritiene, comunque, che le dichiarazioni valorizzate dalla Corte ligure non sarebbero sufficienti a ritenere assolto l’onus probandiin capo a [OSCURATO:PERSONA]. 1.4 - Con il quarto motivo si denuncia “ violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1809 c.c. in riferimento all’art 360 comma 1 n.3 c.p.c.”, per aver la Corte territoriale ritenuto che la Crespi non abbia provato la sopravvenienza di un proprio urgente ed impreveduto bisogno, onde poter richiedere la restituzione del bene, già sufficiente essendo, a tal fine, la considerazione dell’età della pretesa comodante, rispetto a quella dei figli convenuti. 1.5 -Con il quinto motivo si denuncia “violazione e/o falsa applicazione degli art. 115 c.p.c., 116 c.p.c. e 184 c.p.c. in combinato disposto in riferimento all’art.360 comma 1 n. 3 ” , per non aver la Corte territoriale disposto la CTU, richiesta in primo grado, volta a determinare il corrispettivo per l’occupazione sine titulo. 1.6 -Con il sesto motivo, infine, si denuncia “ violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. in riferimento all’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c.”, per aver la N. 19359/23R.G. Corte ligure disposto la condanna della Crespi alla rifusione integrale delle spese del giudizio d’appello in favore della controparte, benché gli argomenti da essa spesi nell’atto di gravame fossero state in parte accolte, quanto alla decorrenza del comodato e all’inattendibilitàdel teste Carrea, tanto potendo giustificare, almeno, la compensazione delle spese. 2.1 – Preliminarmente, in ordine alla “ comunicazione ex art. 300 cpc ” depositata dal ricorrente n.q. in data 18.11.2025, va rilevato che, stante la natura officiosa del giudizio di legittimità, una volta che sia stato regolarmente avviato, l’istituto dell’interruzione non può operarvi (v. ex multis, Cass. n. 6642/2024), sicché la circostanza che [OSCURATO:PERSONA], ricorrente in senso sostanziale, sia frattanto deceduta non osta alla definizione del ricorso in esame. 3.1 –Ciò posto, il primo motivo è inammissibile, perché non è stata colta la ratio decidendi dell’impugnata sentenza. Infatti, il ricorrente n.q. non considera, né censura specificamente, quel passaggio della motivazione in cui la Corte d’appello fa risalire l’esistenza del comodato all’anno 2003/2004, epoca in cui [OSCURATO:PERSONA] –secondo quanto riferito dalla teste [OSCURATO:PERSONA], ritenuta attendibile dalla stessa Corte – si vide riconoscere il diritto di utilizzare l’immobile per ivi stabilire la sede del proprio nucleo familiare con la compagna [OSCURATO:PERSONA]. Per quanto non esplicitamente enunciato dal giudice d’appello, un simile accertamento implica, evidentemente, quello della consegna del bene, che com’è noto può avvenire anche solo animo: in altre parole, per effetto della N. 19359/23R.G. concessione della Crespi, [OSCURATO:PERSONA] mutò il titolo della detenzione dell’immobile da parte sua, da mero componente del nucleo familiare- che ivi aveva convissuto con nonna,mamma e fratelli -ad adulto in procinto di creare una stabile convivenza con [OSCURATO:PERSONA] e, perciò, comodatario per volontà della propria madre, ovviamente col proprio consenso. Quindi, contrariamente all’assunto della ricorrente, la consegna del bene è effettivamente avvenuta, secondo quanto accertato dalla Corte d’appello genovese. Per quanto riguarda la asserita “fuga” della Crespi dalla casa, che sarebbe avvenuta nel 2009, essa non è stata affatto provata, come accertato dalla stessa C orte d’appello; né essa può certo desumersi, come invece pretenderebbe la ricorrente, dal contenuto della querela sporta dalla stessa Crespi nell’occasione (peraltro, non si ha notizia che detta querela abbia avuto un seguito utilealla stessa Crespi in sede penale), che può al più assurgere a mera allegazione di parte, peraltro contestata dall’odierno controricorrente. 4.1 –Il secondo motivo è del pari inammissibile. La censura attiene complessivamente alla valutazione del compendio istruttorio, riservato al prudente apprezzamento del giudice del merito e non censurato nelle sole modalità consentite da Cass., Sez. Un., n. 20867/2020e successiva giurisprudenza conforme. Quanto alla pretesa datazione della “fuga” nel 2009, la querela sporta dalla Crespi in sede penale non è idonea a dimostrare alcunché, come già visto poc’anzi, come in sostanza ritenuto dalla Corte ligure. N. 19359/23R.G. 5.1 –Il terzo motivo è, ancora, inammissibile. Rilevato anzitutto che il rapporto di parentela della teste [OSCURATO:PERSONA] con la convivente more uxorio di [OSCURATO:PERSONA] non ne implica affatto la incapacità a testimoniare, ex art. 246 c.p.c., né la automatica inattendibilità (v. Cass. n. 6001/2023 e molte altre), va osservato che la valutazione della attendibilità del testimoneè rimessa all’esclusivo apprezzamento del giudice del merito ed è incensurabile col ricorso per cassazione(Cass. n. 98/2019), se non sul piano della tenuta motivazionale, profilo che il mezzo non agita con la necessaria specificità. 6.1 –Il quarto motivo è, ancora, inammissibile, ma per difetto di specificità, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. In ordine alla sussistenza di un urgente ed impreveduto bisogno in capo alla Crespi, tale da giustificare comunque la domanda di restituzione del bene in ragione della età della comodante, il ricorrente n.q. non ha censura to l’affermazione della Corte d’appello circa la tardiva deduzione del la suddetta circostanza e comunque non ha svol to alcuna critica sul fatto che non è sufficiente il mero procedere del tempo, rispetto all’età del comodante, per fondare i bisogni di cui all’art. 1809, comma 2, c.c. In tal guisa, non è stata dunque colta la ratio decidendi dell’impugnata sentenza, sicché le suddette statuizioni, in difetto di specifica impugnazione, devono reputarsi idonee asorreggere ex sela decisione di rigetto del gravame sul punto, in quanto coperte dal giudicato interno. N. 19359/23R.G. 7.1 –Il quinto motivo resta conseguentemente assorbito , perché non si può discutere di danni da illegittima occupazione dell’immobile, una volta stabilito che l’occupazione illegittima non è. 8.1 –Il sesto motivo, infine, è infondato. Èben vero che la Corte d’appello ha in parte accolto alcune tesi dell’odierno ricorrente n.q., adottando una motivazione in parte diversa, rispetto a quella resa dal giudice di primo grado. Tuttavia, l’esito della lite ha visto lo stesso ricorrente n.q. soccombere integralmenterispetto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], sicché la statuizione sulle spese adottata dal giudice d’appello è del tutto conforme all’art. 91 c.p.c. e al principio per cui,a tal fine, occorre valutare l’esito complessivo della lite (v. Cass., Sez. Un., n. 32906/2022). 9.1 –In definitiva, sono inammissibili i motivi dal primo al quarto, mentre il quinto resta assorbito e il sesto è infondato. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.Nulla va disposto nei rapporti con Carlo marazzi, che non ha svolto difese. In relazione alla data di proposizione del ricors o , può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] n.q. di procuratore generale di [OSCURATO:PERSONA], alla rifusione delle spese di lite, che N. 19359/23R.G. liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente n.q., al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo