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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 07777/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4736/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del socio amministratore unico,VESCOVO Fabiano, elettivamente domiciliato presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.1668/2022 depositata il 31/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; che le spese, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 391, ult. comma, c.p.c.; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione e condanna la parte ricorrente alle spese, che liquida in € 1.500,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma,il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4736/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del socio amministratore unico,VESCOVO Fabiano, elettivamente domiciliato presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.1668/2022 depositata il 31/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; che le spese, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 391, ult. comma, c.p.c.; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione e condanna la parte ricorrente alle spese, che liquida in € 1.500,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Così deciso in Roma,il 2
Decreto Cassazione n. 07777/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris