Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 20711/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha invocato una declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 9 settembre 2025 pronunciata nel proc. n. 1285/25 R. Ries., il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice ex art. 310 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza del 18 luglio 2025 con la quale il G.I.P. del Tribunale di Agrigento aveva rigettato la richiesta di revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere cui [OSCURATO:PERSONA] è sottoposto a far data dal 24 gennaio 2025 - a seguito di ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Palermo ex art. 311 cod. proc. pen. - in quanto ritenuto gravemente indiziato dei delitti di omicidio aggravato in danno di [OSCURATO:PERSONA] e di porto illegale di arma commessi il 31 ottobre 2022.

12. Va premesso che l'istanza ex art. 299 cod. proc. pen. dell'il luglio 2025 era stata dal difensore del [OSCURATO:PERSONA] articolata attraverso i seguenti passaggi argomentativi: a) Gli accertamenti operati da personale del R.I.S. dei Carabinieri di Messina sono inutilizzabili posto che, a dispetto della loro natura irripetibile, il ricorrente non ha ricevuto, all'atto della loro esecuzione, alcun avviso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 360, comma 1, cod. proc. pen.; b) le operazioni di ricerca, a mezzo stubs, dei residui di polvere da sparo sulla persona del [OSCURATO:PERSONA] sono state effettuate senza che i prescritti protocolli a tutela delle prerogative difensive siano stati rispettati.

Non può, quindi, escludersi che le particelle rinvenute sul corpo del ricorrente costituiscano il frutto di una involontaria contaminazione ambientale; c) i tempi durante i quali il [OSCURATO:PERSONA] si è allontanato dall'autofficina «[OSCURATO:PERSONA] s.r.I.» non sono compatibili con la prospettazione di accusa che al predetto attribuisce la veste di esecutore materiale dell'omicidio; d) la comparazione tra le immagini registrate dall'impianto di videoregistrazione collocato presso la predetta ditta e i risultati dei tabulati telefonici confortano appieno l'alibi difensivo prospettato dal ricorrente.

Il G.I.P. del Tribunale di Agrigento ha dichiarato l'istanza in esame parzialmente inammissibile, laddove i temi con essa dedotti sono stati valutati come meramente reiterativi di questioni già devolute e decise («quanto alla questione afferente alla genuinità dei filmati estrapolati dalle telecamere di sorveglianza e ad alcuni aspetti dell'asserita contaminazione ambientale che avrebbe influenzato gli esiti dello stub»).

L'ha rigettata nel resto, reputando, in specie, infondata l'eccezione di cui al punto a) e qualificando, invece, le ulteriori deduzioni difensive come inidonee a scardinare il giudizio di sussistenza di un grave quadro indiziario.

2.1. Con atto di appello la difesa ha ribadito le ragioni poste a fondamento dell'istanza de libertate, evidenziando, altresì, l'insussistenza di esigenze cautelari.

Il Tribunale di Palermo, nel rigettare il gravame, ha anzitutto dichiarato inammissibile, in quanto tardiva, la memoria difensiva depositata appena due giorni prima lo svolgimento dell'udienza camerale.

Ha, identicamente, qualificato come inammissibili i motivi di doglianza formulati con riguardo alla persistenza delle esigenze di cautela, atteso che essi erano stati proposti, per la prima volta, con l'atto di appello e non erano stati, pertanto, in precedenza devoluti alla valutazione del giudice della cautela.

In punto di gravità indiziaria, dopo aver delineato ambiti e limiti dei propri poteri valutativi ed aver poi richiamato il percorso argomentativo sulla scorta del quale, nei pregressi provvedimenti (tra essi, l'ordinanza ex art. 310 cod. proc. pen. del 3 luglio 2025), aveva già formulato un giudizio di condivisione dell'opzione di accusa, 2.0 il Tribunale ha ritenuto che, in quanto meramente reiterativi di questioni già dedotte e valutate, dovevano essere altresì degradate ad inammissibili le doglianze difensive volte a contrastare la prospettazione accusatoria sulla scorta delle sommarie informazioni rese da alcuni testi ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]) o mediante la dimostrazione della genuinità delle immagini estrapolate dalle videocamere poste a protezione dell'autofficina «[OSCURATO:PERSONA]» («come si ricaverebbe anche dalla comparazione tra dette immagini ed i tabulati telefonici riguardanti le utenze delle persone riprese dalle telecamere all'interno del piazzale di detta azienda»).

Ha poi ritenuto che l'unico elemento di novità suscettibile di considerazione - e cioè gli esiti della consulenza balistica di parte - non fosse dotato di tale forza dimostrativa da condurre ad una rivalutazione del giudizio di gravità indiziaria.

Al riguardo, il Tribunale ha anzitutto premesso che l'esame stub non soggiace, secondo consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, alla disciplina di cui all'art. 360 cod. proc. pen. e che, comunque, quand'anche si volesse sostenere il contrario, la nullità di ordine generale che si sarebbe determinata per il mancato rispetto della procedura garantita regolata dalla disposizione non sarebbe più suscettibile di essere eccepita ai sensi del combinato disposto degli artt. 182 e 183, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

Dopo aver affermato come il mancato rispetto dei protocolli non determini nullità o inutilizzabilità della prova acquisita, potendo al più incidere sull'attendibilità dei suoi esiti, il Tribunale ha rimarcato come il consulente di parte non abbia in alcun modo contestato che la violazione delle linee guida si sia rivelata idonea, nel caso in esame, ad invalidarne gli esiti.

Ha aggiunto come non sia di certo significativo il numero delle particelle rinvenute sulla persona e sull'autovettura del ricorrente, posto che il prelievo è stato operato a distanza di circa undici ore dalla consumazione del delitto.

Ha, ancora, rimarcato come non sia stato offerto alcun argomento a sostegno dell'ipotesi della contaminazione se non ricostruzioni congetturali e risultando smentito il fatto che il c.d.

«stub bianco» non sia stato adeguatamente identificato.

Con riguardo a quest'ultimo ha, anzi, evidenziato che l'esame su di esso operato - che non ha condotto ad apprezzare la presenza di particelle di piombo e di bario - permetta, ancor di più, di respingere la lettura difensiva secondo la quale l'attività di prelievo sia stata involontariamente inquinata. 3 [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione articolato in sei distinti motivi di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3.1.

Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost, 192, 273 e 292 cod. proc. pen.

Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.

Il difensore contesta che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto che su numerose questioni allo stesso devolute si fosse formato il giudicato cautelare.

Rispetto ad esse è, infatti, allo stato pendente ricorso per cassazione («la giurisprudenza di legittimità esclude la formazione di giudicato cautelare in pendenza di impugnazione»).

E' peraltro illegittima la mancata valutazione di nuove allegazioni («nuova relazione balistica [OSCURATO:PERSONA]»).

Contesta al riguardo che il Tribunale, nel confrontarsi con quanto dedotto nel corpo della consulenza di parte a firma del dott. [OSCURATO:PERSONA], abbia opposto una motivazione apodittica, omettendo di spiegare, in specie, perché la possibilità di un inquinamento accidentale sia stata qualificata come «trascurabile» e non fornendo, poi, alcuna valutazione sugli elementi di fatto esaltati per comprovare l'opzione difensiva (in specie, il fatto che solo il prelievo del [OSCURATO:PERSONA] sia stato effettuato presso la sala mensa della Caserma dei Carabinieri di Licata, mentre gli altri soggetti sottoposti a detta verifica siano stati convocati in altro sito, nonché la circostanza che il ricorrente, nella data del 31 ottobre 2022, sia venuto a contatto con numerosi militari intervenuti sulla scena del crimine), specie ove tutto ciò venga valutato in uno agli altri elementi addotti dalla difesa.

3.2. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen Il difensore contesta che il Tribunale, nel degradare a congetturali i rilievi della difesa sul dedotto pericolo di contaminazione, non ha valutato che non è stato «documentato alcun bianco di laboratorio», oltre a non essere stata effettuata alcuna comparazione morfologica delle particelle e ad essere state violate le modalità di prelievo e di tracciabilità dei campioni.

Quanto dedotto dal Tribunale in ordine al fatto che lo stub effettuato su tale [OSCURATO:PERSONA] - risultato negativo - è stato prelevato dallo stesso militare che aveva effettuato il prelievo sulla persona del ricorrente non tiene conto del fatto che i due esami sono stati effettuati in contesti spaziali e temporali diversi.

3.3. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost, 192, 273 e 292 cod. proc. pen.

Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.

Il difensore lamenta che il Tribunale ha omesso un reale confronto critico con la produzione difensiva (consulenze di parte, tabulati telefonici, documentazione, testimonianze) e si sia limitato ad adottare un generico rinvio alle valutazioni offerte dal consulente dell'accusa ed alle precedenti ordinanze, trascurando in tal modo di considerare che le predette allegazioni (in specie la lettura comparata dei filmati e delle risultanze dei tabulati) dimostrano la genuinità dei filmati acquisiti 4in atti e, per l'effetto, l'impossibilità che il [OSCURATO:PERSONA] abbia partecipato alla fase esecutiva del delitto. 3.4 Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 125, 273 e 292 cod. proc. pen.

Carenza ed illogicità della motivazione.

Il difensore contesta che il Tribunale, nel ritenere non rilevante la circostanza dell'apprezzata presenza del [OSCURATO:PERSONA] presso la sede dell'autofficina « [OSCURATO:PERSONA]», ha reso una motivazione illogica e viziata da travisamento del fatto perché ha, in particolare, trascurato di considerare che il predetto risulta aver fatto ritorno presso il piazzale della ditta alle ore 14.07, due minuti prima, cioè, delle ore 14.09, orario a decorrere dal quale viene temporalmente collocata la fase esecutiva dell'omicidio, e di valutare, in ogni caso, le complesse modalità di attuazione del crimine ed anche i tempi necessari per acquistare i panini che l'indagato ha poi consegnato a due soggetti presenti nel piazzale. 3.5 Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Il difensore contesta che è lo stesso R.I.S. dei Carabinieri di Messina a qualificare il prelievo dello stub come accertamento tecnico irripetibile.

Il mancato avviso dell'accertamento al ricorrente determina una nullità insanabile con conseguente inutilizzabilità degli esiti.

3.6. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 125, 273, 274 e 292 cod. proc. pen.

Il difensore lamenta che le valutazioni espresse in punto di sussistenza delle esigenze di cautela integrino gli estremi di mere formule di stile.

Esse trascurano di considerare che il [OSCURATO:PERSONA], dopo essere stato una prima volta arrestato il 24 aprile 2024, ha riacquistato la libertà il successivo 10 agosto 2024 per poi essere nuovamente sottoposto alla misura di massimo rigore nel gennaio del 2025.

Dopo la prima scarcerazione dell'agosto del 2024 ha ripreso a svolgere la sua attività di autotrasportatore senza consumare delitti.

4. Con memoria del 28 febbraio 2026 il difensore del [OSCURATO:PERSONA] ha replicato agli argomenti offerti dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale nel corpo della sua requisitoria scritta, ribadendo quanto già criticamente dedotto in ricorso circa la possibilità che il rinvenimento di residui prodotti dall'esplosione di colpi di arma possano costituire il frutto di un processo di contaminazione e richiamando, più in generale, questioni e temi con lo stesso atto devoluti alla cognizione di questa Corte (a titolo esemplificativo, il mancato rispetto della procedura disciplinata dall'art. 360 cod. proc. pen.). [OSCURATO:PERSONA]

51. Il ricorso, nei suoi connessi motivi, passibili di trattazione congiunta, non è meritevole di accoglimento.

2. Diversamente da quanto dedotto dalla difesa del ricorrente, il Tribunale ha, anzitutto, fatto buon governo dei poteri dei quali è investito in sede di giudizio cautelare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 310 cod. proc. pen.

Si è evidenziato, in premessa, come, a fronte di un atto di appello contenutisticamente articolato, Il Tribunale abbia reputato di delineare in termini di gran lunga più circoscritti l'ambito tematico sul quale poter operare le proprie valutazioni, rimarcando, per un verso, l'impossibilità di considerare argomenti non devoluti in prima istanza al giudice della cautela (si allude al tema della sussistenza e della pregnanza delle esigenze di cautela) e prospettando, per altro verso e soprattutto, una preclusione a valutare questioni che erano state già in precedenza considerate e che la difesa ha riproposto in assenza di significativi profili di novità (il riferimento è alla valenza probatoria delle videoriprese effettuate, il giorno del delitto, dalle telecamere poste a protezione dell'autofficina «[OSCURATO:PERSONA]», al rilievo delle correlate sommarie informazioni rese da soggetti presenti nel detto sito, nonché alla disamina critica della consulenza di parte che dette immagini ha sistematicamente apprezzato alla luce delle risultanze dei tabulati telefonici).

L'assunto è, in entrambi i casi, corretto.

In particolare, per quanto concerne il secondo dei profili sopra cennati, a nulla può rilevare la circostanza, dedotta dalla difesa, secondo la quale i temi portati all'attenzione dei giudici di merito non risultavano, all'atto della presentazione dell'istanza, già coperti dal c.d.

«giudicato cautelare», non essendo ancora intervenuta, a fronte del provvedimento emesso dal Tribunale di Palermo ex art. 311 cod. proc. pen. e del nuovo ricorso prospettato nell'interesse del ricorrente, pronuncia di questa Corte.

Devesi, infatti, ribadire come sia comunque inammissibile «per la preclusione processuale derivante dalla pendenza di altro procedimento cautelare basato sui medesimi elementi nei confronti della stessa persona e per lo stesso fatto, l'istanza di scarcerazione presentata dall'imputato in pendenza di appello cautelare, non ancora definito, proposto avverso il rigetto di altra richiesta di scarcerazione avente ad oggetto il medesimo thema decidendum» (cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 23371 del 02/02/2016, Sacco, Rv. 266823-01).

I temi in questione, in quanto inammissibilmente devoluti all'attenzione del Tribunale ex art. 310 cod. proc. pen., non possono nemmeno costituire oggetto di considerazione nella presente sede di legittimità, sicché i motivi di ricorso ad essi afferenti devono essere considerati tamquam non esset.

3. Infondata è, poi, la doglianza con la quale il difensore ha lamentato l'inutilizzabilità dei risultati degli accertamenti operati a mezzo stub in quanto attività di indagine reputata irripetibile e svolta, nel caso in esame, senza 6l'attivazione dei meccanismi di cui all'art. 360 cod. proc. pen.

Costituisce, infatti, espressione di un orientamento incontroverso cui questa Corte intende dare continuità quello per il quale «non costituisce attività di accertamento tecnico, e pertanto non comporta la necessità di intervento della difesa, il prelievo, pur irripetibile, di frammenti di polvere da sparo, prodromico all'effettuazione di accertamenti tecnici, mentre il successivo esame spettroscopico sulle particelle estratte e fissate dal processo di metallizzazione (cosiddetto stub) è suscettibile di ripetizione senza pregiudizio per la sua attendibilità».

Cfr, tra le altre, Sez. 1, n. 15679 del 14/03/2008, Innocenti, Rv. 239616 - 01)

4. Quanto alle contestazioni difensive che afferiscono al merito della questione e, quindi, alla forza dimostrativa dei prelievi, operati a mezzo stubs, volti ad apprezzare la presenza, sulla persona dell'indagato, di residui prodottisi all'atto dell'esplosione di un colpo d'arma da fuoco, non appare inopportuno ricordare quali siano l'ambito ed i limiti di sindacabilità dei provvedimenti «de libertate» nella presente sede di legittimità.

Va, pertanto, ribadito che questa Corte non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame.

Il controllo di legittimità è, quindi, circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento.

L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen., originaria o sopravvenuta, e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. è, quindi, rilevabile innanzi a questa Corte soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato.

Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda né la ricostruzione di fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei dati probatori, sicchè non sono consentite le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito o nella proposizione di un'alternativa lettura critica del compendio.

Orbene, ritiene questa Corte che, ove filtrata alla luce dello stringente canone valutativo appena delineato, la doglianza difensiva posta a fondamento del presente ricorso degradi ad argomento irricevibile nella presente sede.

Essa, sebbene prima facie «articolata» nella forma di una serrata critica all'apparato 7• motivazionale dell'ordinanza impugnata, rappresenta, invero, lo strumento attraverso il quale la difesa del [OSCURATO:PERSONA] ha inteso veicolare una prospettazione alternativa dei fatti oggetto del procedimento e di fatto invocare l'assunzione da parte di questa Corte di un'impropria veste di giudice del merito.

Ed invero, la difesa non si è criticamente confrontata con i diffusi argomenti in fatto cui il Tribunale ha fatto ricorso, con un incedere qualificato da un'intima coerenza logica (cfr. pagg. 13 e ss. della motivazione), per confinare nel novero delle proposte irricevibili l'ipotesi che i risultati dei prelievi operati sulla persona del [OSCURATO:PERSONA] - ed all'interno della sua autovettura - possano essere stati inquinati da involontarie contaminazioni.

Anziché evidenziare un'intima contraddittorietà dell'apparato argomentativo o sottolineare la non corrispondenza al vero dei detti dati fattuali, la difesa, muovendo da un'integrale ricezione degli esiti della consulenza di parte e, contrastando, solo labialmente, alcuni passaggi dell'ordinanza impugnata (si allude al riferimento all'assenza di stubs bianchi da laboratorio - pag. 8 del ricorso), ha infatti, reputato di poter offrire in questa sede un'ipotetica alternativa chiave di lettura che possa giustificare la presenza di detti residui sulle mani ed all'interno della narice dell'indagato (senza, peraltro, nemmeno contrastare la correttezza delle operazioni che hanno condotto al rinvenimento degli stessi peculiari residui all'interno dell'autovettura allo stesso in uso), in tal modo prospettando un apporto ricostruttivo cui questa Corte non può che rimanere insensibile.

5. Le considerazioni sin qui spese conducono al rigetto del ricorso ed alla consequenziale condanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali.

Va, infine, disposto che copia del presente provvedimento sia trasmessa, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. peb., a cura della Cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario ove il [OSCURATO:PERSONA] trovasi ristretto in stato di custodia cautelare, affinché questi provveda al suo inserimento nella cartella personale del detenuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condann P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha invocato una declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 9 settembre 2025 pronunciata nel proc. n. 1285/25 R. Ries., il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice ex art. 310 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza del 18 luglio 2025 con la quale il G.I.P. del Tribunale di Agrigento aveva rigettato la richiesta di revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere cui [OSCURATO:PERSONA] è sottoposto a far data dal 24 gennaio 2025 - a seguito di ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Palermo ex art. 311 cod. proc. pen. - in quanto ritenuto gravemente indiziato dei delitti di omicidio aggravato in danno di [OSCURATO:PERSONA] e di porto illegale di arma commessi il 31 ottobre 2022. 12. Va premesso che l'istanza ex art. 299 cod. proc. pen. dell'il luglio 2025 era stata dal difensore del [OSCURATO:PERSONA] articolata attraverso i seguenti passaggi argomentativi: a) Gli accertamenti operati da personale del R.I.S. dei Carabinieri di Messina sono inutilizzabili posto che, a dispetto della loro natura irripetibile, il ricorrente non ha ricevuto, all'atto della loro esecuzione, alcun avviso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 360, comma 1, cod. proc. pen.; b) le operazioni di ricerca, a mezzo stubs, dei residui di polvere da sparo sulla persona del [OSCURATO:PERSONA] sono state effettuate senza che i prescritti protocolli a tutela delle prerogative difensive siano stati rispettati. Non può, quindi, escludersi che le particelle rinvenute sul corpo del ricorrente costituiscano il frutto di una involontaria contaminazione ambientale; c) i tempi durante i quali il [OSCURATO:PERSONA] si è allontanato dall'autofficina «[OSCURATO:PERSONA] s.r.I.» non sono compatibili con la prospettazione di accusa che al predetto attribuisce la veste di esecutore materiale dell'omicidio; d) la comparazione tra le immagini registrate dall'impianto di videoregistrazione collocato presso la predetta ditta e i risultati dei tabulati telefonici confortano appieno l'alibi difensivo prospettato dal ricorrente. Il G.I.P. del Tribunale di Agrigento ha dichiarato l'istanza in esame parzialmente inammissibile, laddove i temi con essa dedotti sono stati valutati come meramente reiterativi di questioni già devolute e decise («quanto alla questione afferente alla genuinità dei filmati estrapolati dalle telecamere di sorveglianza e ad alcuni aspetti dell'asserita contaminazione ambientale che avrebbe influenzato gli esiti dello stub»). L'ha rigettata nel resto, reputando, in specie, infondata l'eccezione di cui al punto a) e qualificando, invece, le ulteriori deduzioni difensive come inidonee a scardinare il giudizio di sussistenza di un grave quadro indiziario. 2.1. Con atto di appello la difesa ha ribadito le ragioni poste a fondamento dell'istanza de libertate, evidenziando, altresì, l'insussistenza di esigenze cautelari. Il Tribunale di Palermo, nel rigettare il gravame, ha anzitutto dichiarato inammissibile, in quanto tardiva, la memoria difensiva depositata appena due giorni prima lo svolgimento dell'udienza camerale. Ha, identicamente, qualificato come inammissibili i motivi di doglianza formulati con riguardo alla persistenza delle esigenze di cautela, atteso che essi erano stati proposti, per la prima volta, con l'atto di appello e non erano stati, pertanto, in precedenza devoluti alla valutazione del giudice della cautela. In punto di gravità indiziaria, dopo aver delineato ambiti e limiti dei propri poteri valutativi ed aver poi richiamato il percorso argomentativo sulla scorta del quale, nei pregressi provvedimenti (tra essi, l'ordinanza ex art. 310 cod. proc. pen. del 3 luglio 2025), aveva già formulato un giudizio di condivisione dell'opzione di accusa, 2.0 il Tribunale ha ritenuto che, in quanto meramente reiterativi di questioni già dedotte e valutate, dovevano essere altresì degradate ad inammissibili le doglianze difensive volte a contrastare la prospettazione accusatoria sulla scorta delle sommarie informazioni rese da alcuni testi ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]) o mediante la dimostrazione della genuinità delle immagini estrapolate dalle videocamere poste a protezione dell'autofficina «[OSCURATO:PERSONA]» («come si ricaverebbe anche dalla comparazione tra dette immagini ed i tabulati telefonici riguardanti le utenze delle persone riprese dalle telecamere all'interno del piazzale di detta azienda»). Ha poi ritenuto che l'unico elemento di novità suscettibile di considerazione - e cioè gli esiti della consulenza balistica di parte - non fosse dotato di tale forza dimostrativa da condurre ad una rivalutazione del giudizio di gravità indiziaria. Al riguardo, il Tribunale ha anzitutto premesso che l'esame stub non soggiace, secondo consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, alla disciplina di cui all'art. 360 cod. proc. pen. e che, comunque, quand'anche si volesse sostenere il contrario, la nullità di ordine generale che si sarebbe determinata per il mancato rispetto della procedura garantita regolata dalla disposizione non sarebbe più suscettibile di essere eccepita ai sensi del combinato disposto degli artt. 182 e 183, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Dopo aver affermato come il mancato rispetto dei protocolli non determini nullità o inutilizzabilità della prova acquisita, potendo al più incidere sull'attendibilità dei suoi esiti, il Tribunale ha rimarcato come il consulente di parte non abbia in alcun modo contestato che la violazione delle linee guida si sia rivelata idonea, nel caso in esame, ad invalidarne gli esiti. Ha aggiunto come non sia di certo significativo il numero delle particelle rinvenute sulla persona e sull'autovettura del ricorrente, posto che il prelievo è stato operato a distanza di circa undici ore dalla consumazione del delitto. Ha, ancora, rimarcato come non sia stato offerto alcun argomento a sostegno dell'ipotesi della contaminazione se non ricostruzioni congetturali e risultando smentito il fatto che il c.d. «stub bianco» non sia stato adeguatamente identificato. Con riguardo a quest'ultimo ha, anzi, evidenziato che l'esame su di esso operato - che non ha condotto ad apprezzare la presenza di particelle di piombo e di bario - permetta, ancor di più, di respingere la lettura difensiva secondo la quale l'attività di prelievo sia stata involontariamente inquinata. 3 [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione articolato in sei distinti motivi di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3.1. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost, 192, 273 e 292 cod. proc. pen. Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Il difensore contesta che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto che su numerose questioni allo stesso devolute si fosse formato il giudicato cautelare. Rispetto ad esse è, infatti, allo stato pendente ricorso per cassazione («la giurisprudenza di legittimità esclude la formazione di giudicato cautelare in pendenza di impugnazione»). E' peraltro illegittima la mancata valutazione di nuove allegazioni («nuova relazione balistica [OSCURATO:PERSONA]»). Contesta al riguardo che il Tribunale, nel confrontarsi con quanto dedotto nel corpo della consulenza di parte a firma del dott. [OSCURATO:PERSONA], abbia opposto una motivazione apodittica, omettendo di spiegare, in specie, perché la possibilità di un inquinamento accidentale sia stata qualificata come «trascurabile» e non fornendo, poi, alcuna valutazione sugli elementi di fatto esaltati per comprovare l'opzione difensiva (in specie, il fatto che solo il prelievo del [OSCURATO:PERSONA] sia stato effettuato presso la sala mensa della Caserma dei Carabinieri di Licata, mentre gli altri soggetti sottoposti a detta verifica siano stati convocati in altro sito, nonché la circostanza che il ricorrente, nella data del 31 ottobre 2022, sia venuto a contatto con numerosi militari intervenuti sulla scena del crimine), specie ove tutto ciò venga valutato in uno agli altri elementi addotti dalla difesa. 3.2. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen Il difensore contesta che il Tribunale, nel degradare a congetturali i rilievi della difesa sul dedotto pericolo di contaminazione, non ha valutato che non è stato «documentato alcun bianco di laboratorio», oltre a non essere stata effettuata alcuna comparazione morfologica delle particelle e ad essere state violate le modalità di prelievo e di tracciabilità dei campioni. Quanto dedotto dal Tribunale in ordine al fatto che lo stub effettuato su tale [OSCURATO:PERSONA] - risultato negativo - è stato prelevato dallo stesso militare che aveva effettuato il prelievo sulla persona del ricorrente non tiene conto del fatto che i due esami sono stati effettuati in contesti spaziali e temporali diversi. 3.3. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost, 192, 273 e 292 cod. proc. pen. Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Il difensore lamenta che il Tribunale ha omesso un reale confronto critico con la produzione difensiva (consulenze di parte, tabulati telefonici, documentazione, testimonianze) e si sia limitato ad adottare un generico rinvio alle valutazioni offerte dal consulente dell'accusa ed alle precedenti ordinanze, trascurando in tal modo di considerare che le predette allegazioni (in specie la lettura comparata dei filmati e delle risultanze dei tabulati) dimostrano la genuinità dei filmati acquisiti 4in atti e, per l'effetto, l'impossibilità che il [OSCURATO:PERSONA] abbia partecipato alla fase esecutiva del delitto. 3.4 Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 125, 273 e 292 cod. proc. pen. Carenza ed illogicità della motivazione. Il difensore contesta che il Tribunale, nel ritenere non rilevante la circostanza dell'apprezzata presenza del [OSCURATO:PERSONA] presso la sede dell'autofficina « [OSCURATO:PERSONA]», ha reso una motivazione illogica e viziata da travisamento del fatto perché ha, in particolare, trascurato di considerare che il predetto risulta aver fatto ritorno presso il piazzale della ditta alle ore 14.07, due minuti prima, cioè, delle ore 14.09, orario a decorrere dal quale viene temporalmente collocata la fase esecutiva dell'omicidio, e di valutare, in ogni caso, le complesse modalità di attuazione del crimine ed anche i tempi necessari per acquistare i panini che l'indagato ha poi consegnato a due soggetti presenti nel piazzale. 3.5 Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Il difensore contesta che è lo stesso R.I.S. dei Carabinieri di Messina a qualificare il prelievo dello stub come accertamento tecnico irripetibile. Il mancato avviso dell'accertamento al ricorrente determina una nullità insanabile con conseguente inutilizzabilità degli esiti. 3.6. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 125, 273, 274 e 292 cod. proc. pen. Il difensore lamenta che le valutazioni espresse in punto di sussistenza delle esigenze di cautela integrino gli estremi di mere formule di stile. Esse trascurano di considerare che il [OSCURATO:PERSONA], dopo essere stato una prima volta arrestato il 24 aprile 2024, ha riacquistato la libertà il successivo 10 agosto 2024 per poi essere nuovamente sottoposto alla misura di massimo rigore nel gennaio del 2025. Dopo la prima scarcerazione dell'agosto del 2024 ha ripreso a svolgere la sua attività di autotrasportatore senza consumare delitti. 4. Con memoria del 28 febbraio 2026 il difensore del [OSCURATO:PERSONA] ha replicato agli argomenti offerti dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale nel corpo della sua requisitoria scritta, ribadendo quanto già criticamente dedotto in ricorso circa la possibilità che il rinvenimento di residui prodotti dall'esplosione di colpi di arma possano costituire il frutto di un processo di contaminazione e richiamando, più in generale, questioni e temi con lo stesso atto devoluti alla cognizione di questa Corte (a titolo esemplificativo, il mancato rispetto della procedura disciplinata dall'art. 360 cod. proc. pen.). [OSCURATO:PERSONA] 51. Il ricorso, nei suoi connessi motivi, passibili di trattazione congiunta, non è meritevole di accoglimento. 2. Diversamente da quanto dedotto dalla difesa del ricorrente, il Tribunale ha, anzitutto, fatto buon governo dei poteri dei quali è investito in sede di giudizio cautelare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 310 cod. proc. pen. Si è evidenziato, in premessa, come, a fronte di un atto di appello contenutisticamente articolato, Il Tribunale abbia reputato di delineare in termini di gran lunga più circoscritti l'ambito tematico sul quale poter operare le proprie valutazioni, rimarcando, per un verso, l'impossibilità di considerare argomenti non devoluti in prima istanza al giudice della cautela (si allude al tema della sussistenza e della pregnanza delle esigenze di cautela) e prospettando, per altro verso e soprattutto, una preclusione a valutare questioni che erano state già in precedenza considerate e che la difesa ha riproposto in assenza di significativi profili di novità (il riferimento è alla valenza probatoria delle videoriprese effettuate, il giorno del delitto, dalle telecamere poste a protezione dell'autofficina «[OSCURATO:PERSONA]», al rilievo delle correlate sommarie informazioni rese da soggetti presenti nel detto sito, nonché alla disamina critica della consulenza di parte che dette immagini ha sistematicamente apprezzato alla luce delle risultanze dei tabulati telefonici). L'assunto è, in entrambi i casi, corretto. In particolare, per quanto concerne il secondo dei profili sopra cennati, a nulla può rilevare la circostanza, dedotta dalla difesa, secondo la quale i temi portati all'attenzione dei giudici di merito non risultavano, all'atto della presentazione dell'istanza, già coperti dal c.d. «giudicato cautelare», non essendo ancora intervenuta, a fronte del provvedimento emesso dal Tribunale di Palermo ex art. 311 cod. proc. pen. e del nuovo ricorso prospettato nell'interesse del ricorrente, pronuncia di questa Corte. Devesi, infatti, ribadire come sia comunque inammissibile «per la preclusione processuale derivante dalla pendenza di altro procedimento cautelare basato sui medesimi elementi nei confronti della stessa persona e per lo stesso fatto, l'istanza di scarcerazione presentata dall'imputato in pendenza di appello cautelare, non ancora definito, proposto avverso il rigetto di altra richiesta di scarcerazione avente ad oggetto il medesimo thema decidendum» (cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 23371 del 02/02/2016, Sacco, Rv. 266823-01). I temi in questione, in quanto inammissibilmente devoluti all'attenzione del Tribunale ex art. 310 cod. proc. pen., non possono nemmeno costituire oggetto di considerazione nella presente sede di legittimità, sicché i motivi di ricorso ad essi afferenti devono essere considerati tamquam non esset. 3. Infondata è, poi, la doglianza con la quale il difensore ha lamentato l'inutilizzabilità dei risultati degli accertamenti operati a mezzo stub in quanto attività di indagine reputata irripetibile e svolta, nel caso in esame, senza 6l'attivazione dei meccanismi di cui all'art. 360 cod. proc. pen. Costituisce, infatti, espressione di un orientamento incontroverso cui questa Corte intende dare continuità quello per il quale «non costituisce attività di accertamento tecnico, e pertanto non comporta la necessità di intervento della difesa, il prelievo, pur irripetibile, di frammenti di polvere da sparo, prodromico all'effettuazione di accertamenti tecnici, mentre il successivo esame spettroscopico sulle particelle estratte e fissate dal processo di metallizzazione (cosiddetto stub) è suscettibile di ripetizione senza pregiudizio per la sua attendibilità». Cfr, tra le altre, Sez. 1, n. 15679 del 14/03/2008, Innocenti, Rv. 239616 - 01) 4. Quanto alle contestazioni difensive che afferiscono al merito della questione e, quindi, alla forza dimostrativa dei prelievi, operati a mezzo stubs, volti ad apprezzare la presenza, sulla persona dell'indagato, di residui prodottisi all'atto dell'esplosione di un colpo d'arma da fuoco, non appare inopportuno ricordare quali siano l'ambito ed i limiti di sindacabilità dei provvedimenti «de libertate» nella presente sede di legittimità. Va, pertanto, ribadito che questa Corte non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è, quindi, circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen., originaria o sopravvenuta, e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. è, quindi, rilevabile innanzi a questa Corte soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda né la ricostruzione di fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei dati probatori, sicchè non sono consentite le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito o nella proposizione di un'alternativa lettura critica del compendio. Orbene, ritiene questa Corte che, ove filtrata alla luce dello stringente canone valutativo appena delineato, la doglianza difensiva posta a fondamento del presente ricorso degradi ad argomento irricevibile nella presente sede. Essa, sebbene prima facie «articolata» nella forma di una serrata critica all'apparato 7• motivazionale dell'ordinanza impugnata, rappresenta, invero, lo strumento attraverso il quale la difesa del [OSCURATO:PERSONA] ha inteso veicolare una prospettazione alternativa dei fatti oggetto del procedimento e di fatto invocare l'assunzione da parte di questa Corte di un'impropria veste di giudice del merito. Ed invero, la difesa non si è criticamente confrontata con i diffusi argomenti in fatto cui il Tribunale ha fatto ricorso, con un incedere qualificato da un'intima coerenza logica (cfr. pagg. 13 e ss. della motivazione), per confinare nel novero delle proposte irricevibili l'ipotesi che i risultati dei prelievi operati sulla persona del [OSCURATO:PERSONA] - ed all'interno della sua autovettura - possano essere stati inquinati da involontarie contaminazioni. Anziché evidenziare un'intima contraddittorietà dell'apparato argomentativo o sottolineare la non corrispondenza al vero dei detti dati fattuali, la difesa, muovendo da un'integrale ricezione degli esiti della consulenza di parte e, contrastando, solo labialmente, alcuni passaggi dell'ordinanza impugnata (si allude al riferimento all'assenza di stubs bianchi da laboratorio - pag. 8 del ricorso), ha infatti, reputato di poter offrire in questa sede un'ipotetica alternativa chiave di lettura che possa giustificare la presenza di detti residui sulle mani ed all'interno della narice dell'indagato (senza, peraltro, nemmeno contrastare la correttezza delle operazioni che hanno condotto al rinvenimento degli stessi peculiari residui all'interno dell'autovettura allo stesso in uso), in tal modo prospettando un apporto ricostruttivo cui questa Corte non può che rimanere insensibile. 5. Le considerazioni sin qui spese conducono al rigetto del ricorso ed alla consequenziale condanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali. Va, infine, disposto che copia del presente provvedimento sia trasmessa, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. peb., a cura della Cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario ove il [OSCURATO:PERSONA] trovasi ristretto in stato di custodia cautelare, affinché questi provveda al suo inserimento nella cartella personale del detenuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condann P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 20711/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris