CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24983/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso, afferente all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche in relazione alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., risulta manifestamente infondato, dal momento che le circostanze attenuanti generiche erano già state concesse dal ricorrente dal giudice di primo grado, che le ha ritenute equivalenti alla contestata recidiva, e tale valutazione è stata confermata dalla sentenza impugnata; Considerato che manifestamente infondato è, altresì, il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta l'eccessività del trattamento sanzionatorio, dal momento che la Corte d'appello - nell'esercizio del suo potere discrezionale - ha ritenuto congrua la determinazione della pena effettuata dal giudice di primo grado, che aveva peraltro concesso le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva reiterata e infranquinquennale; risultando il motivo di ricorso anche generico nella sua formulazione, non indicando i dati di fatto o le ragioni di diritto che giustificano la censura; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/05