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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 40077/2025

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e [OSCURATO:PERSONA] 1.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 27 gennaio 2025 con la quale la Corte di Appello di Roma, ha confermato la sentenza emessa, in data 27 aprile 2023, con la quale il Tribunale di Roma, lo ha condannato alla pena di anni 1, mesi 6 di reclusione ed euro 700,00 di multa in relazione al reato di cui all’art. 640 cod. pen. 2.Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta violazione degli artt. 192, 358, 415-bis, 530 e 533 cod. proc. pen. nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell’imputato.

La difesa deduce l’assenza di prova del coinvolgimento del ricorrente nella truffa, evidenziando come nessun teste lo avrebbe visto o riconosciuto e come non sarebbero state svolte indagini idonee ad accertare la destinazione delle somme versate dalle persone offese né a identificare il soggetto indicato come XXXXXXXXXXXXXX.

Parimenti, non sarebbero stati acquisiti i tabulati telefonici richiesti dalla difesa sin dalla chiusura delle indagini preliminari, che avrebbero potuto comprovare i rapporti intercorsi tra il ricorrente e il XXXXXXXXX.

La Corte territoriale avrebbe, inoltre, omesso di considerare la documentazione bancaria prodotta dalla difesa, dalla quale risulterebbe che il ricorrente non avrebbe beneficiato delle somme provento della condotta truffaldina ascritta al XXXXXXXXX.

I giudici di merito non avrebbero valorizzato neppure la collaborazione prestata dall’imputato, il quale avrebbe chiarito di aver intrattenuto con il XXXXXXXXX rapporti d’affari relativi a un progetto di commercializzazione di prodotti di informatica e telefonia provenienti dalla Cina, circostanze che troverebbero riscontro nella documentazione difensiva attestante l’effettivo svolgimento delle trattative e gli ordini di pagamento impartiti dal XXXXXXXXX.

La Corte d’appello avrebbe altresì trascurato che il XXXXXXXXX, dopo aver prospettato l’acquisto delle quote societarie, avrebbe reiteratamente rinviato la stipula per poi dileguarsi, pretendendo nel contempo la restituzione delle somme versate.

Solo successivamente il ricorrente avrebbe appreso dello svuotamento dei conti societari, circostanza che lo induceva a presentare un esposto ai Carabinieri.

La mancata proposizione di querela sarebbe dipesa – secondo la difesa – dal grave stato depressivo in cui l’imputato sarebbe precipitato, come documentato dalle certificazioni mediche non considerate dai giudici di merito.

Infine, il ricorrente deduce che egli stesso, al pari delle persone offese, sarebbe stato tratto in inganno dalla particolare capacità persuasiva del XXXXXXXXX, anche in considerazione della propria inesperienza nel settore informatico. 3.

Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta erronea applicazione dell’art. 99 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della contestata recidiva.

La Corte territoriale avrebbe fondato l’applicazione dell’aumento di pena ex art. 99 cod. pen. esclusivamente in considerazione dei precedenti penali del ricorrente, senza accertare se la commissione del reato oggetto di giudizio sia espressione della maggiore colpevolezza e di una più elevata capacità a delinquere, così come prescritto dalla giurisprudenza di legittimità.

I giudici di merito sarebbero venuti meno all’onere di verificare in concreto se la commissione del reato di truffa costituisca indice sintomatico di maggiore pericolosità del ricorrente, in considerazione della concreta offensività delle condotte, della distanza temporale dai reati in precedenza commessi e dell’eventuale occasionalità della ricaduta nel crimine.

4. Il ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, lamenta erronea applicazione degli artt. 69, 132 e 133 cod. pen. nonché carenza ed erroneità della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio in misura superiore al minimo edittale.

La Corte territoriale, fondando la decisione esclusivamente sui precedenti penali del ricorrente, avrebbe ritenuto congrua la pena determinata dal primo giudice in misura eccessiva e non compatibile con il collaborativo comportamento processuale tenuto dal XXXXXXXXXXX e con le caratteristiche soggettive dell’imputato (soggetto in età avanzata ed in precarie condizioni economiche e di salute).

5. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.

6. Il primo motivo di impugnazione è articolato esclusivamente in fatto, e quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.

I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi probatori idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente per il reato di truffa (vedi pagg. da 13 a 16 della sentenza impugnata).Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.

Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito.

7. Il secondo motivo non è consentito.

L’applicazione della recidiva è basata su motivazione adeguata, logica e coerente con le risultanze processuali e, quindi, insindacabile in sede di legittimità.

La Corte territoriale ha correttamente valutato come la progressione criminosa resa palese dalla pluralità di delitti posti in essere nel tempo dall’imputato renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione del delitto di truffa è dimostrazione ulteriore (vedi pag. 17 della sentenza impugnata), fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e conforme all’orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della recidiva.

8. Il terzo motivo non è consentito in sede di legittimità in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (vedi Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, Mannarino, non massimata).

La Corte territoriale, con argomentazioni coerenti con le risultanze processuali ed immuni da illogicità manifeste, ha ritenuto congrua la pena determinata dal primo giudice in misura di poco superiore al minimo edittale in ragione della considerevole gravità del danno economico arrecato alle persone offese nonché della elevata capacità a delinquere dell’imputato desumibile dai numerosi precedenti anche specifici, dalla gravità e dalle modalità esecutive della condotta nonché dall’assenza di resipiscenza (vedi pag. 17/18 della sentenza impugnata), elementi con i quali il ricorso ha omesso di confrontarsi adeguatamente. [OSCURATO:PERSONA] intende ribadire, in proposito, il principio di diritto secondo cui la determinazione della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 – 01; Sez. 5, n. 47783 del 27/10/2022, Haddi, non massimata).

9. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 17/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e [OSCURATO:PERSONA] 1.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 27 gennaio 2025 con la quale la Corte di Appello di Roma, ha confermato la sentenza emessa, in data 27 aprile 2023, con la quale il Tribunale di Roma, lo ha condannato alla pena di anni 1, mesi 6 di reclusione ed euro 700,00 di multa in relazione al reato di cui all’art. 640 cod. pen. 2.Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta violazione degli artt. 192, 358, 415-bis, 530 e 533 cod. proc. pen. nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell’imputato. La difesa deduce l’assenza di prova del coinvolgimento del ricorrente nella truffa, evidenziando come nessun teste lo avrebbe visto o riconosciuto e come non sarebbero state svolte indagini idonee ad accertare la destinazione delle somme versate dalle persone offese né a identificare il soggetto indicato come XXXXXXXXXXXXXX. Parimenti, non sarebbero stati acquisiti i tabulati telefonici richiesti dalla difesa sin dalla chiusura delle indagini preliminari, che avrebbero potuto comprovare i rapporti intercorsi tra il ricorrente e il XXXXXXXXX. La Corte territoriale avrebbe, inoltre, omesso di considerare la documentazione bancaria prodotta dalla difesa, dalla quale risulterebbe che il ricorrente non avrebbe beneficiato delle somme provento della condotta truffaldina ascritta al XXXXXXXXX. I giudici di merito non avrebbero valorizzato neppure la collaborazione prestata dall’imputato, il quale avrebbe chiarito di aver intrattenuto con il XXXXXXXXX rapporti d’affari relativi a un progetto di commercializzazione di prodotti di informatica e telefonia provenienti dalla Cina, circostanze che troverebbero riscontro nella documentazione difensiva attestante l’effettivo svolgimento delle trattative e gli ordini di pagamento impartiti dal XXXXXXXXX. La Corte d’appello avrebbe altresì trascurato che il XXXXXXXXX, dopo aver prospettato l’acquisto delle quote societarie, avrebbe reiteratamente rinviato la stipula per poi dileguarsi, pretendendo nel contempo la restituzione delle somme versate. Solo successivamente il ricorrente avrebbe appreso dello svuotamento dei conti societari, circostanza che lo induceva a presentare un esposto ai Carabinieri. La mancata proposizione di querela sarebbe dipesa – secondo la difesa – dal grave stato depressivo in cui l’imputato sarebbe precipitato, come documentato dalle certificazioni mediche non considerate dai giudici di merito. Infine, il ricorrente deduce che egli stesso, al pari delle persone offese, sarebbe stato tratto in inganno dalla particolare capacità persuasiva del XXXXXXXXX, anche in considerazione della propria inesperienza nel settore informatico. 3. Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta erronea applicazione dell’art. 99 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della contestata recidiva. La Corte territoriale avrebbe fondato l’applicazione dell’aumento di pena ex art. 99 cod. pen. esclusivamente in considerazione dei precedenti penali del ricorrente, senza accertare se la commissione del reato oggetto di giudizio sia espressione della maggiore colpevolezza e di una più elevata capacità a delinquere, così come prescritto dalla giurisprudenza di legittimità. I giudici di merito sarebbero venuti meno all’onere di verificare in concreto se la commissione del reato di truffa costituisca indice sintomatico di maggiore pericolosità del ricorrente, in considerazione della concreta offensività delle condotte, della distanza temporale dai reati in precedenza commessi e dell’eventuale occasionalità della ricaduta nel crimine. 4. Il ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, lamenta erronea applicazione degli artt. 69, 132 e 133 cod. pen. nonché carenza ed erroneità della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio in misura superiore al minimo edittale. La Corte territoriale, fondando la decisione esclusivamente sui precedenti penali del ricorrente, avrebbe ritenuto congrua la pena determinata dal primo giudice in misura eccessiva e non compatibile con il collaborativo comportamento processuale tenuto dal XXXXXXXXXXX e con le caratteristiche soggettive dell’imputato (soggetto in età avanzata ed in precarie condizioni economiche e di salute). 5. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 6. Il primo motivo di impugnazione è articolato esclusivamente in fatto, e quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi probatori idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente per il reato di truffa (vedi pagg. da 13 a 16 della sentenza impugnata).Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito. 7. Il secondo motivo non è consentito. L’applicazione della recidiva è basata su motivazione adeguata, logica e coerente con le risultanze processuali e, quindi, insindacabile in sede di legittimità. La Corte territoriale ha correttamente valutato come la progressione criminosa resa palese dalla pluralità di delitti posti in essere nel tempo dall’imputato renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione del delitto di truffa è dimostrazione ulteriore (vedi pag. 17 della sentenza impugnata), fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e conforme all’orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della recidiva. 8. Il terzo motivo non è consentito in sede di legittimità in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (vedi Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, Mannarino, non massimata). La Corte territoriale, con argomentazioni coerenti con le risultanze processuali ed immuni da illogicità manifeste, ha ritenuto congrua la pena determinata dal primo giudice in misura di poco superiore al minimo edittale in ragione della considerevole gravità del danno economico arrecato alle persone offese nonché della elevata capacità a delinquere dell’imputato desumibile dai numerosi precedenti anche specifici, dalla gravità e dalle modalità esecutive della condotta nonché dall’assenza di resipiscenza (vedi pag. 17/18 della sentenza impugnata), elementi con i quali il ricorso ha omesso di confrontarsi adeguatamente. [OSCURATO:PERSONA] intende ribadire, in proposito, il principio di diritto secondo cui la determinazione della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 – 01; Sez. 5, n. 47783 del 27/10/2022, Haddi, non massimata). 9. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 17/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
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