CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 marzo 2026
Cassazione n. 19962/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Napolinel procedimento relativo aCASTALDO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoriascritta, l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per un nuovogiudizio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 11 dicembre 2025 il Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, accogliendo larichiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA], ha applicato la disciplina dellacontinuazione tra i reati giudicati con tre diverse sentenze.2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblicapresso il Tribunale di Napoli, articolando un unico motivo, con il quale lamenta laviolazione di legge penale.Il provvedimento è stato emesso da un giudice incompetente, perchél'ultima sentenza passata in giudicato è quella emessa dalla Corte di appello diNapoli in data 06 luglio 2023, divenuta irrevocabile in data 22 gennaio 2024, cheha riformato in modo sostanziale la sentenza di primo grado, emessa dal Giudicedell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli in data 29 novembre 2011. Lacompetenza quale giudice dell'esecuzione, pertanto, è attribuita dall'art. 665,commi 2 e 4, cod. proc. pen., alla Corte di appello di Napoli.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamentocon rinvio del provvedimento impugnato.4. In data 06 marzo 2026 il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato unamemoria con la quale chiede confermarsi la competenza del G.i.p. del [OSCURATO:PERSONA], avendo la Corte di appello riformato la sentenza di primo grado, neisuoi confronti, solo con riferimento alla pena.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto.2. L'art. 665, commi 1 e 2, cod. proc. pen. stabilisce, in tema diindividuazione del giudice competente per l'esecuzione di una sentenza, che lacompetenza è attribuita al giudice che ha deliberato il provvedimento daeseguire, e che se esso è stato oggetto di appello la competenza, che di regola èprovvedimento è stato confermato o riformato esclusivamente in relazione allapena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili. Il legislatore, pertanto, haritenuto di mantenere l'attribuzione della competenza al giudice di primo gradosolo nei casi in cui il provvedimento da lui emesso non sia stato modificato neipunti attinenti il merito della decisione, ovvero sia stato modificato in termini nonsostanziali.L'attribuzione della competenza del giudice dell'esecuzione ha caratterefunzionale, assoluto e inderogabile, al punto che la nullità conseguente alla suainosservanza può essere rilevata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado delprocedimento (Sez. 1, n. 31946 del 04/07/2008, Rv. 240775), per cuil'interpretazione della norma deve essere strettamente letterale, e aderente allavolontà del legislatore.Questa Corte, nel caso specifico, ha precisato che «In tema di esecuzione,sussiste la competenza del giudice d'appello, ai sensi dell'art. 665, comma 2,cod. proc. pen., qualora tale giudice, in sede di cognizione, abbia concesso lecircostanze attenuanti generiche, trattandosi di un intervento che opera unaelaborazione sostanziale della pronuncia del primo giudice, incidente soltanto invia indiretta sulla misura della pena» (Sez. 1, n. 34578 del 12/07/2017,Rv. 270833). Detto principio deve essere qui ribadito, in quanto non vi è dubbioche la decisione circa la meritevolezza dell'imputato ad ottenere la concessionedelle attenuanti generiche implica una valutazione di merito sulla gravità delreato e sulla pericolosità del suo autore, valutazione che incide in via principalesulla ricostruzione del fatto, nella sua complessità, in quanto essa vienemodificata, anche se solo in parte, rispetto a quanto contenuto nella sentenza diprimo grado, e che solo subordinatamente porta ad una diversa valutazione circala congruità della pena da applicare.3. Nel presente caso la Corte di appello, con la sentenza emessa in data 06luglio 2023 e divenuta irrevocabile in data 22 gennaio 2024, ha ritenutol'imputato meritevole delle attenuanti generiche, diversamente da quantoritenuto dal giudice di primo grado, così riformando la sentenza in modosostanziale, in quanto ha fornito una diversa valutazione della gravità del fatto odella personalità del colpevole.Ne consegue che, essendo stata la sentenza di primo grado modificata nelmerito, e non solo nel calcolo della pena da irrogare, la competenza funzionalequale giudice dell'esecuzione deve essere attribuita alla Corte di appello, qualegiudice che ha emesso la sentenza divenuta definitiva per ultima.L'ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale Napoli deve, perciò, essereannullata senza rinvio, in quanto emessa da un giudice funzionalmenteincompetente. Tale pronuncia comporta, in applicazione del principio dettato daSez. 5, n. 19537 del 28/02/2022, Rv. 283097 e, prima, da Sez. 1, n. 17027 del10/03/2015, Rv. 263378, che si ritiene condivisibile per ragioni di economiaprocessuale, la trasmissione degli atti al giudice ritenuto funzionalmentecompetente, che deve essere individuato nella Corte di appello di Napoli. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli attialla Corte di appello di Napoli per quanto di competenza.Così deciso il 25 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]