Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 giugno 2024

Cassazione n. 17576/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 5268-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro A.D.S.U. [OSCURATO:SOCIETA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 51, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] pubblico impiego R.G.N.5268/2019 Cron.

Rep.

Ud.04/06/2024 CC -controricorrente - avverso la sentenza n. 820/2018 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:SOCIETA], depositata il 20/12/2018 R.G.N. 135/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d’appello di L’Aquila riformava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto il diritto di [OSCURATO:PERSONA], funzionario ADSU-Azienda per il Diritto agli [OSCURATO:PERSONA] di L’Aquila, a conseguire ex art. 52 comma 5 del d.lgs. n. 165/2001 l’indennità di risultato per il 2013 in relazione a incarico dirigenziale da essa ricoperto quale direttore ff. ai sensi della legge reg.

Abbruzzo n. 71 del 28.12.2012, recante modifiche alla legge reg.

Abbruzzo n. 91/1994, art. 19 commi 6 - 7, poi dichiarata incostituzionale con sentenza della Corte cost. n. 17/2014;

2. la Corte territoriale rilevava che, ferma la retribuzione erogata e spettante, non poteva riconoscersi anche la retribuzione di risultato, non essendo stato dedotto in ricorso che le mansioni in questione fossero state espletate con le “particolari caratteristiche” sul piano quantitativo, qualitativo e temporale previste per il conseguimento, appunto, di tale emolumento;

3. sicchè, accoglieva il primo motivo di appello e dichiarava assorbiti «tutti gli altri, pur comunque fondati», ossia quelli con cui ADSU si doleva:i) della mancata assegnazione degli obiettivi, ex art. 20,comma 8 , legge reg. n. 77/1999, nel contratto di conferimento di incarico dirigenziale, qui mancante, ii) dell’obbligo di durata almeno annuale dell’incarico, ex art. 3 comma 2 lett. c) , della legge reg. n. 6/2011, essendoci nella specie stati tre incarichi di cui uno semestrale e due trimestrali, iii) dell’illecita partecipazione della ricorrente alla formazione dei provvedimenti attributivi degli incarichi, nonché iii) dell’assenza di recepimento da parte dell’ADSU della proposta endo- procedimentale sul premio di risultato redatta dall’OIV-Organismo di [OSCURATO:PERSONA] perché in violazione dell’art. 7 legge reg. n. 6/2011;

4. avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con quattro motivi assistiti da memoria, cui resiste con controricorso ADSUillustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA]:

1. con il primo motivo di ricorso si denuncia l’errata interpretazione della sentenza Corte cost. n. 17/2014, la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 Cost. e dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001, per avere il giudice d’appello violato in particolare tale ultima disposizione, in quanto l’assegnazione a mansioni di qualifica superiore (dirigenziali) comportava, se espletate di fatto, la corresponsione della differenza di trattamento economico, anche in punto di retribuzione di risultato;

2. con il secondo mezzo si deduce la violazione della legge reg. n. 77/1999 e della legge reg. n. 6/2011 nonché del regolamento regionale “sistema di valutazione”, per avere la Corte territoriale fatto propria la tesi dell’ADSU secondo cui non sarebbero stati assegnati gli obiettivi alla Capanna a causa dell’impedimento costituito dall’art. 3 comma 2 lett. c) della legge reg. n. 6/2011 ‒durata minima di un anno dell’arco temporale di riferimento per gli obiettivi ‒ e dall’art. 20 co mma 8 legge reg. n. 77/1999, che impone l’indicazione degli obiettivi in contratto, qui mancante;3. con il terzo motivo si denuncia (art. 360 n. 5 c od . p roc . c iv .) l’omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, perché il giudice d’appello non avrebbe accertato «l’esistenza in concreto dei presupposti richiesti per il riconoscimento del diritto all’indennità di risultato alla ricorrente» (i.e., assegnazione degli obiettivi, l’inizio del procedimento per la valutazione della Capanna, l’avvenuta valutazione OIV sul grado di raggiungimento degli obiettivi, l’omessa valutazione da parte di ADSU della suddetta valutazione e la formulazione ed approvazione, sia pure illegittima, di una diversa valutazione);

4. con il quarto, ed ultimo, mezzosi censura, ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ., la sentenza impugnata laddove essa ha accolto solo il primo motivo di appello ritenendo assorbiti tutti gli altri senza prendere posizione sulle controdeduzioni della Capanna;

5. il ricorso è inammissibilein tutte le sue articolazioni , dovendo condividersi l’eccezione formulata in liminedalla difesa dell’ADSU; 5.1 nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato l’orientamento secondo cui qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, ciascuna idonea a sorreggere il decisum, i motivi di ricorso devono essere specificamente riferibili, a pena di inammissibilità, a ciascuna di dette ragioni (cfr. fra le tante Cass. n. 17182/2020; Cass. n. 10815/2019) ed inoltre l'inammissibilità o l’infondatezza della censura attinente ad una di esse rende irrilevante l'esame dei motivi riferiti all'altra, i quali non risulterebbero in nessun caso idonei a determinare l'annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l'autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile o rigettata (cfr. fra le più recenti Cass. n. 15399/2018);nella specie, la Corte d’appello, dopo aver accolto il primo motivo di gravame (“violazione dell’art. 30 della legge n. 87 del 1953; violazione degli effetti preclusivi della decisione della Corte cost. di dichiarazione di incostituzionalità”), dichiarava assorbiti tutti gli altri, ma ne affermava comunquenel prosieguo la fondatezza; l’affermazione di fondatezza dei restanti motivi, tra cui anche alcuni (come quello di cui sopra sub iii)della narrativa in fatto, relativo all’illecita partecipazione della ricorrente alla formazione dei provvedimenti attributivi degli incarichi dirigenziali per i quali ha chiesto il maggior compenso) non specificamente attinti da alcun motivo di ricorso per cassazione, ed atti a reggere il decisum, rende di per sé superflua la disamina del ricorso, da ritenere inammissibile; 5.2 in ogni caso i primi due motividi ricorso, che possono esaminarsi congiuntamente per l’intima connessione, sonoinammissibili anche per le seguenti ulteriori considerazioni; la pronuncia impugnata afferma sostanzialmente, accogliendo il primo motivo d’appello, che non sussistono i presupposti per il riconoscimento del premio di risultato per l’assenza dei requisiti previsti dalla legge per l’erogazione dello stesso, come peraltro più analiticamente indicati nei restanti motivi di appello di ADSU che, «seppure assorbiti, sono fondati»; orbene, al di là dell’infelicelocuzione adoperata dal giudice d’appello , che assume l’inutilità (per via del l’operare del meccanismo dell’assorbimento) dell’esame degli altri tre motivi di gravame , la cui fondatezza viene comunquestatuita expressis verbis in altro passaggio della motivazione della sentenza, resta il fatto che la Corte di merito ha accertato, seppure con argomentazione aggiuntiva, che l’iter per il riconoscimento del premio di risultato non era andato a compimentoper ragioni ostative, richiamando per relationem i motivi di appello di ADSU che quelle preclusioni normative avevano dettagliatamente enunciato; stando così le cose, la corte d’appello, con giudizio in fatto non rivedibile in questa sede di legittimità, ha accertato , nello specifico, che i criteri e le regole procedurali per la liquidazione del premio di risultato non fossero qui stati osservatie tanto basta per la reiezione della domanda; ed infatti, sul piano delle tutele, si è più volte precisato (Cass., Sez.

L, 18 ottobre 2019, n. 26615 ed il principio ivi richiamato al punto 3.5 qui condiviso, ma vedi anche le più recenti Cass., Sez.

L, 29 novembre 2022, n. 35108 e Cass., Sez.

L, 12 luglio 2022, n. 22029) che, nelle ipotesi indicate, laddove venga in considerazione la retribuzione di risultato, il prestatore, titolare di un diritto soggettivo all'effettivo e corretto svolgimento delle operazioni valutative (cfr. Cass. n. 23424/2004), può esercitare l'azione di esatto adempimento, al finedi ottenere la valutazione o la ripetizione della valutazione (cfr. Cass. n. 268/2019), e può agire eventualmente per il risarcimento del danno anche da perdita di chance, ma non può domandare, invece, al giudice del merito di esprimere una diversa , e più favorevole , valutazione o di sostituirsi all’amministrazione nell’effettuarla, perché la predeterminazione di criteri valutativi (ove anche esistente) non trasforma in attività vincolata il giudizio discrezionale (Cass. n. 20979/2009) sulla retribuzione di risultato, che resta dunque riservato in via esclusiva all’amministrazione; dal che consegue che i primi due motividi ricorso per cassazione debbono essere disattesi ;nella specie, la domanda della Capanna, che attiene invece al pagamento dell’indennità di risultato, non può allora trovare fondatamente ingresso; 5.4 inammissibile è, poi, la denuncia, formulata col terzo motivo , d’omesso esame circa un punto decisivo della controversia, in quanto l e stesse sue modalità di articolazione non corrispond ono al paradigma di cui al novellato art. 360, n. 5, cod. proc. civ., ratione temporisapplicabile, come interpretato da Cass., Sez.

Un., n. 8053/2014; come noto, non costituiscono ‘fatti’, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ.: le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass.14 giugno 2017, n. 14802; Cass. 8 ottobre 2014, n. 21152), gli elementi istruttori, una moltitudine di fatti e circostanze, o il “vario insieme dei materiali di causa” (Cass., 21 ottobre 2015, n. 21439); 5.5 il quarto motivo si rivela anch’esso inammiss i bile; infatti, la denuncia dell’error in procedendo, nel quale la Corte distrettuale sarebbe incorsa, è formulata senza il doveroso rispetto degli oneri di specifica indicazione e allegazione imposti dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ., perché non riporta, neppure in sintesi, il contenuto delle controdeduzioni non valutate e non fornisce, oltretutto , indicazioni sulla localizzazione degli atti nel fascicolo processuale; il requisito imposto dal richiamato art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. deve essere verificato anche in caso di denuncia di errores in procedendo, rispetto ai quali la Corte è giudice del «fatto processuale», perché l’esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall'estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità (Cass.

S.U. n. 8077/2012);la parte, quindi, non è dispensata dall'onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell’errore denunciato e di riportare nel ricorso, nelle parti essenziali, gli atti rilevanti, non essendo consentito il mero rinvio per relationem, perché la Corte di cassazione, anche quando è giudice del fatto processuale, deve essere posta in condizione di valutare ex actis la fondatezza della censura e deve procedere solo ad una verifica degli atti stessi non già alla loro ricerca (cfr. fra le più recenti Cass.

S.U. n. 20181/2019; Cass. n. 20924/2019);

6. conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile, con addebito delle spese di legittimità, liquidate in dispositivo, al la ricorrente che è parte soccombente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €. 200,00 per esborsi ed €. 4 .000 ,00 per compensi , oltre accessori di legge e rimborso forfettario al 15%.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titol

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 5268-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro A.D.S.U. [OSCURATO:SOCIETA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 51, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] pubblico impiego R.G.N.5268/2019 Cron. Rep. Ud.04/06/2024 CC -controricorrente - avverso la sentenza n. 820/2018 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:SOCIETA], depositata il 20/12/2018 R.G.N. 135/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d’appello di L’Aquila riformava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto il diritto di [OSCURATO:PERSONA], funzionario ADSU-Azienda per il Diritto agli [OSCURATO:PERSONA] di L’Aquila, a conseguire ex art. 52 comma 5 del d.lgs. n. 165/2001 l’indennità di risultato per il 2013 in relazione a incarico dirigenziale da essa ricoperto quale direttore ff. ai sensi della legge reg. Abbruzzo n. 71 del 28.12.2012, recante modifiche alla legge reg. Abbruzzo n. 91/1994, art. 19 commi 6 - 7, poi dichiarata incostituzionale con sentenza della Corte cost. n. 17/2014; 2. la Corte territoriale rilevava che, ferma la retribuzione erogata e spettante, non poteva riconoscersi anche la retribuzione di risultato, non essendo stato dedotto in ricorso che le mansioni in questione fossero state espletate con le “particolari caratteristiche” sul piano quantitativo, qualitativo e temporale previste per il conseguimento, appunto, di tale emolumento; 3. sicchè, accoglieva il primo motivo di appello e dichiarava assorbiti «tutti gli altri, pur comunque fondati», ossia quelli con cui ADSU si doleva:i) della mancata assegnazione degli obiettivi, ex art. 20,comma 8 , legge reg. n. 77/1999, nel contratto di conferimento di incarico dirigenziale, qui mancante, ii) dell’obbligo di durata almeno annuale dell’incarico, ex art. 3 comma 2 lett. c) , della legge reg. n. 6/2011, essendoci nella specie stati tre incarichi di cui uno semestrale e due trimestrali, iii) dell’illecita partecipazione della ricorrente alla formazione dei provvedimenti attributivi degli incarichi, nonché iii) dell’assenza di recepimento da parte dell’ADSU della proposta endo- procedimentale sul premio di risultato redatta dall’OIV-Organismo di [OSCURATO:PERSONA] perché in violazione dell’art. 7 legge reg. n. 6/2011; 4. avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con quattro motivi assistiti da memoria, cui resiste con controricorso ADSUillustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con il primo motivo di ricorso si denuncia l’errata interpretazione della sentenza Corte cost. n. 17/2014, la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 Cost. e dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001, per avere il giudice d’appello violato in particolare tale ultima disposizione, in quanto l’assegnazione a mansioni di qualifica superiore (dirigenziali) comportava, se espletate di fatto, la corresponsione della differenza di trattamento economico, anche in punto di retribuzione di risultato; 2. con il secondo mezzo si deduce la violazione della legge reg. n. 77/1999 e della legge reg. n. 6/2011 nonché del regolamento regionale “sistema di valutazione”, per avere la Corte territoriale fatto propria la tesi dell’ADSU secondo cui non sarebbero stati assegnati gli obiettivi alla Capanna a causa dell’impedimento costituito dall’art. 3 comma 2 lett. c) della legge reg. n. 6/2011 ‒durata minima di un anno dell’arco temporale di riferimento per gli obiettivi ‒ e dall’art. 20 co mma 8 legge reg. n. 77/1999, che impone l’indicazione degli obiettivi in contratto, qui mancante;3. con il terzo motivo si denuncia (art. 360 n. 5 c od . p roc . c iv .) l’omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, perché il giudice d’appello non avrebbe accertato «l’esistenza in concreto dei presupposti richiesti per il riconoscimento del diritto all’indennità di risultato alla ricorrente» (i.e., assegnazione degli obiettivi, l’inizio del procedimento per la valutazione della Capanna, l’avvenuta valutazione OIV sul grado di raggiungimento degli obiettivi, l’omessa valutazione da parte di ADSU della suddetta valutazione e la formulazione ed approvazione, sia pure illegittima, di una diversa valutazione); 4. con il quarto, ed ultimo, mezzosi censura, ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ., la sentenza impugnata laddove essa ha accolto solo il primo motivo di appello ritenendo assorbiti tutti gli altri senza prendere posizione sulle controdeduzioni della Capanna; 5. il ricorso è inammissibilein tutte le sue articolazioni , dovendo condividersi l’eccezione formulata in liminedalla difesa dell’ADSU; 5.1 nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato l’orientamento secondo cui qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, ciascuna idonea a sorreggere il decisum, i motivi di ricorso devono essere specificamente riferibili, a pena di inammissibilità, a ciascuna di dette ragioni (cfr. fra le tante Cass. n. 17182/2020; Cass. n. 10815/2019) ed inoltre l'inammissibilità o l’infondatezza della censura attinente ad una di esse rende irrilevante l'esame dei motivi riferiti all'altra, i quali non risulterebbero in nessun caso idonei a determinare l'annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l'autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile o rigettata (cfr. fra le più recenti Cass. n. 15399/2018);nella specie, la Corte d’appello, dopo aver accolto il primo motivo di gravame (“violazione dell’art. 30 della legge n. 87 del 1953; violazione degli effetti preclusivi della decisione della Corte cost. di dichiarazione di incostituzionalità”), dichiarava assorbiti tutti gli altri, ma ne affermava comunquenel prosieguo la fondatezza; l’affermazione di fondatezza dei restanti motivi, tra cui anche alcuni (come quello di cui sopra sub iii)della narrativa in fatto, relativo all’illecita partecipazione della ricorrente alla formazione dei provvedimenti attributivi degli incarichi dirigenziali per i quali ha chiesto il maggior compenso) non specificamente attinti da alcun motivo di ricorso per cassazione, ed atti a reggere il decisum, rende di per sé superflua la disamina del ricorso, da ritenere inammissibile; 5.2 in ogni caso i primi due motividi ricorso, che possono esaminarsi congiuntamente per l’intima connessione, sonoinammissibili anche per le seguenti ulteriori considerazioni; la pronuncia impugnata afferma sostanzialmente, accogliendo il primo motivo d’appello, che non sussistono i presupposti per il riconoscimento del premio di risultato per l’assenza dei requisiti previsti dalla legge per l’erogazione dello stesso, come peraltro più analiticamente indicati nei restanti motivi di appello di ADSU che, «seppure assorbiti, sono fondati»; orbene, al di là dell’infelicelocuzione adoperata dal giudice d’appello , che assume l’inutilità (per via del l’operare del meccanismo dell’assorbimento) dell’esame degli altri tre motivi di gravame , la cui fondatezza viene comunquestatuita expressis verbis in altro passaggio della motivazione della sentenza, resta il fatto che la Corte di merito ha accertato, seppure con argomentazione aggiuntiva, che l’iter per il riconoscimento del premio di risultato non era andato a compimentoper ragioni ostative, richiamando per relationem i motivi di appello di ADSU che quelle preclusioni normative avevano dettagliatamente enunciato; stando così le cose, la corte d’appello, con giudizio in fatto non rivedibile in questa sede di legittimità, ha accertato , nello specifico, che i criteri e le regole procedurali per la liquidazione del premio di risultato non fossero qui stati osservatie tanto basta per la reiezione della domanda; ed infatti, sul piano delle tutele, si è più volte precisato (Cass., Sez. L, 18 ottobre 2019, n. 26615 ed il principio ivi richiamato al punto 3.5 qui condiviso, ma vedi anche le più recenti Cass., Sez. L, 29 novembre 2022, n. 35108 e Cass., Sez. L, 12 luglio 2022, n. 22029) che, nelle ipotesi indicate, laddove venga in considerazione la retribuzione di risultato, il prestatore, titolare di un diritto soggettivo all'effettivo e corretto svolgimento delle operazioni valutative (cfr. Cass. n. 23424/2004), può esercitare l'azione di esatto adempimento, al finedi ottenere la valutazione o la ripetizione della valutazione (cfr. Cass. n. 268/2019), e può agire eventualmente per il risarcimento del danno anche da perdita di chance, ma non può domandare, invece, al giudice del merito di esprimere una diversa , e più favorevole , valutazione o di sostituirsi all’amministrazione nell’effettuarla, perché la predeterminazione di criteri valutativi (ove anche esistente) non trasforma in attività vincolata il giudizio discrezionale (Cass. n. 20979/2009) sulla retribuzione di risultato, che resta dunque riservato in via esclusiva all’amministrazione; dal che consegue che i primi due motividi ricorso per cassazione debbono essere disattesi ;nella specie, la domanda della Capanna, che attiene invece al pagamento dell’indennità di risultato, non può allora trovare fondatamente ingresso; 5.4 inammissibile è, poi, la denuncia, formulata col terzo motivo , d’omesso esame circa un punto decisivo della controversia, in quanto l e stesse sue modalità di articolazione non corrispond ono al paradigma di cui al novellato art. 360, n. 5, cod. proc. civ., ratione temporisapplicabile, come interpretato da Cass., Sez. Un., n. 8053/2014; come noto, non costituiscono ‘fatti’, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ.: le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass.14 giugno 2017, n. 14802; Cass. 8 ottobre 2014, n. 21152), gli elementi istruttori, una moltitudine di fatti e circostanze, o il “vario insieme dei materiali di causa” (Cass., 21 ottobre 2015, n. 21439); 5.5 il quarto motivo si rivela anch’esso inammiss i bile; infatti, la denuncia dell’error in procedendo, nel quale la Corte distrettuale sarebbe incorsa, è formulata senza il doveroso rispetto degli oneri di specifica indicazione e allegazione imposti dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ., perché non riporta, neppure in sintesi, il contenuto delle controdeduzioni non valutate e non fornisce, oltretutto , indicazioni sulla localizzazione degli atti nel fascicolo processuale; il requisito imposto dal richiamato art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. deve essere verificato anche in caso di denuncia di errores in procedendo, rispetto ai quali la Corte è giudice del «fatto processuale», perché l’esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall'estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità (Cass. S.U. n. 8077/2012);la parte, quindi, non è dispensata dall'onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell’errore denunciato e di riportare nel ricorso, nelle parti essenziali, gli atti rilevanti, non essendo consentito il mero rinvio per relationem, perché la Corte di cassazione, anche quando è giudice del fatto processuale, deve essere posta in condizione di valutare ex actis la fondatezza della censura e deve procedere solo ad una verifica degli atti stessi non già alla loro ricerca (cfr. fra le più recenti Cass. S.U. n. 20181/2019; Cass. n. 20924/2019); 6. conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile, con addebito delle spese di legittimità, liquidate in dispositivo, al la ricorrente che è parte soccombente. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €. 200,00 per esborsi ed €. 4 .000 ,00 per compensi , oltre accessori di legge e rimborso forfettario al 15%. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titol
Sentenza Cassazione n. 17576/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris