CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 maggio 2025
Cassazione n. 20529/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di A. Messina; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi della esistenza di un vizio di violazione di legge e di erronea ricostruzione dei fatti, in presenza di motivazione puntuale sulla ricostruzione in fatto (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); Considerato che anche sull'applicazione dell'aumento di pena per la recidiva, la sentenza impugnata è correttamente argomentata richiamando i precedenti del ricorrente e la permanenza della pericolosità sociale poiché le pregresse condanne e i periodi di detenzione dell'imputato non sono valsi ad infrenarne la insofferenza verso il rispetto delle normali regole di convivenza sociale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA]