Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2022

Cassazione n. 44106/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza del 07/02/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 642, comma secondo, cod. pen.

Ritenuto che il motivo di ricorso, che censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla ritenuta recidiva, non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Considerato che il secondo motivo di appello, che lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4 sulla gravità del fatto, data anche l'entità del danno).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 11 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]: l ent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza del 07/02/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 642, comma secondo, cod. pen. Ritenuto che il motivo di ricorso, che censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla ritenuta recidiva, non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Considerato che il secondo motivo di appello, che lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4 sulla gravità del fatto, data anche l'entità del danno). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]: l ent
Sentenza Cassazione n. 44106/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris