CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 maggio 2025
Cassazione n. 29673/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 385/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 10081/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/6/1964 avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano del 28/11/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato alla requisitoria scritta già trasmessa e ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 12.3.2024, la Quinta Sezione della Corte di cassazione ha annullato con rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Milano del 15.5.2023, che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 29.6.2021 di condanna di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore unico della A.P. Communications s.r.l., per i reati di bancarotta patrimoniale di cui al capo 1), limitatamente alla distrazione relativa all’acquisto del ramo d’azienda da [OSCURATO:PERSONA], e di bancarotta documentale e impropria c.d. tributaria di cui ai capi 2) e 3) dell’imputazione. L’annullamento ha riguardato la sola bancarotta fraudolenta documentale. A tal proposito, la sentenza rescindente premette che l'occultamento delle scritture contabili necessita del dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori e che, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, la quale integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi. Ebbene, la sentenza rileva che nel caso di specie, a fronte di una contestazione riferita sia alla bancarotta documentale cd. specifica che a quella generica, i giudici di primo grado e quelli di appello avevano correttamente sussunto la condotta attribuita all'imputato – consistente nell'omessa consegna al curatore delle scritture contabili, nonostante risultasse che egli le avesse ricevute in consegna dal commercialista – nella fattispecie della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 29673/2025 Roma, lì, 25/08/2025 bancarotta fraudolenta documentale specifica, per sottrazione delle scritture contabili, e non avevano tuttavia motivato sul corrispondente elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice, ovvero sul dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori o un ingiusto profitto a sé o ad altri. Provato che dal punto di vista oggettivo la condotta risultava integrata, i giudici di merito non avevano motivato adeguatamente sul profilo del dolo, che dunque doveva essere saggiato in sede di rinvio alla stregua di tutte le risultanze processuali, comprese quelle che hanno condotto alla ricostruzione delle altre fattispecie di reato ravvisate. 2. Nel giudizio di rinvio, la Corte d’Appello di Milano, con sentenza in data 28.11.2024, ha confermato la sentenza di primo grado, affrontando preliminarmente la richiesta, avanzata in via subordinata dalla difesa dell’imputato, di riqualificazione del reato contestato in quello di bancarotta semplice ex art. 217 l. fallim. o in quello di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, e precisando che il rinvio è da intendersi limitato al solo elemento soggettivo del reato. Questo vuol dire che deve ritenersi coperto da giudicato l’accertamento dei fatti storici, in base a cui è risultato che la documentazione contabile della società era stata istituita e tenuta fino al 31.12.2007 dal commercialista della società e che, alla cessazione dell'incarico del professionista, fu consegnata alla fine del 2008 a [OSCURATO:PERSONA], all'epoca amministratore unico della società; nessun documento contabile fu poi consegnato dall'imputato al curatore. Tali elementi impediscono di derubricare la condotta di [OSCURATO:PERSONA] in quella di omessa o irregolare tenuta della contabilità, sanzionata dall'art. 217 l. fall., in quanto è provato che la documentazione contabile fu tenuta almeno fino al 2007 ed esisteva in originale nel 2008 quando fu consegnata a [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, la Corte aggiunge che la possibilità di riqualificazione è anche impedita dalla considerazione del diverso oggetto materiale dei reati: infatti, nel caso della bancarotta semplice l'illiceità della condotta è circoscritta alle scritture obbligatorie e ai libri prescritti dalla legge, mentre l'elemento oggettivo della bancarotta fraudolenta riguarda tutti i libri e le scritture genericamente intese, ancorché non obbligatorie. Quanto all'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale, la Corte d'Appello premette che lo scopo di recare danno ai creditori può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto. In questa prospettiva, rileva innanzitutto la dichiarazione del curatore, il quale ha spiegato che, non essendo stata acquisita la documentazione sociale e contabile, non è stato possibile intentare azioni di natura risarcitoria o recuperatoria nei confronti degli ex amministratori della società. Di conseguenza, [OSCURATO:PERSONA], omettendo la consegna, si mise al riparo da azioni di responsabilità che il fallimento avrebbe potuto avviare nei suoi confronti, così procurandosi consapevolmente un profitto. In particolare, il curatore ha dichiarato di aver avuto contezza dell'acquisto del ramo di azienda, il cui materiale era stato utilizzato dall'imputato per scopi privati (come da contestazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione su cui c'è condanna passata in giudicato) solo tramite il cassetto fiscale. Di conseguenza, la mancata consegna di documentazione contabile fu certamente di ostacolo all'esperimento di azioni risarcitorie nei confronti dell'amministratore e per il recupero di eventuali beni ancora esistenti, con conseguente pregiudizio per la massa creditoria. È inverosimile – secondo la Corte d’Appello – che [OSCURATO:PERSONA], sottraendo la documentazione, non si sia prefigurato questo suo vantaggio e il correlato danno per i creditori della società. Dalla relazione ex art. 33 l. fall., risulta anche che la mancata consegna della documentazione impedì al curatore di accertare se vi fosse stato o meno passaggio di denaro e quindi di verificare uscite ingiustificate dalla società a vantaggio di [OSCURATO:PERSONA] e a danno della massa fallimentare. Ancora più sintomatica del fine di profitto – secondo i giudici di secondo grado – è l’omessa consegna da parte dell'imputato della documentazione relativa ai rapporti bancari, giacché il curatore ha spiegato di avere riscontrato solo sulla base dei dati del cassetto fiscale significative anomalie riguardanti il suo periodo di gestione, in particolare una elevata operatività bancaria sia in entrata che in uscita, che mal si concilia con la circostanza che a partire dal 2008 risulti la cessazione dell'attività della società; sarebbe stato interessante approfondire, secondo il curatore, i dettagli di queste operazioni e la destinazione degli incassi, ma ogni tentativo di contattare [OSCURATO:PERSONA] per avere informazioni in proposito, per quanto risulta dalla relazione, è stato però vano, perché si è reso irreperibile. 3. Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano, ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi. 3.1 Con il primo motivo, deduce mancanza e contraddittorietà della motivazione per travisamento della prova con riferimento alla violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. riguardo agli artt. 216, comma 1, n. 2), 223, comma 1, legge fallim. La precedente sentenza era stata annullata per vizio di motivazione, ma la Corte di Appello di Milano nel giudizio rescissorio ha giustificato il proprio convincimento in tema di elemento psicologico del reato reiterando lo stesso schema logico già ritenuto viziato e censurato dalla sentenza rescindente. In particolare, la sentenza rescindente aveva raccomandato che il dolo specifico fosse valutato alla stregua di tutte le risultanze processuali, mentre invece nella sentenza impugnata manca un passaggio motivazionale relativo alla conoscenza da parte di [OSCURATO:PERSONA] dello stato di insolvenza in cui versava la società. Di conseguenza, in assenza della illustrazione degli elementi da cui trarre la prova della consapevolezza dell'imputato, anche la spiegazione della consapevolezza di recare pregiudizio ai creditori o un ingiusto profitto a sè stesso deve ritenersi mancante o contraddittoria. La consapevolezza dell'imputato è solo affermata, ma non v'è motivazione idonea a giustificarla. 3.2 Con il secondo motivo, deduce inosservanza o erronea applicazione degli artt. 110 cod. pen., 223, comma 1, 216, comma 1, n. 2), legge fallimentare, nonché motivazione apparente e contraddittoria con riferimento al dolo specifico della bancarotta documentale. La motivazione sull’elemento soggettivo della bancarotta documentale è affetta da vizio di travisamento della prova. L’attività di soppressione documentale deve atteggiarsi teleologicamente quale strumento per eseguire manovre di diminuzione dell’attivo, di gonfiamento del passivo e di elusione di azioni di recupero, in presenza di un disegno di spoliazione dei creditori. Nella sentenza di secondo grado, manca, tuttavia, l’apparato argomentativo necessario ad illustrare gli elementi che devono necessariamente vestire il dolo della bancarotta fraudolenta documentale specifica. La motivazione è affetta da un vizio di contraddizione c.d. esterna, in quanto afferma la consapevolezza da parte di [OSCURATO:PERSONA] di uno stato di insolvenza della società e di un illecito profitto ma senza dimostrarla. 3.3 Con il terzo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla richiesta di qualificazione del fatto come integrante il delitto di bancarotta semplice previsto dall’art. 217 l. fallim. Secondo l'insegnamento della Corte di cassazione, le condotte di sottrazione, distruzione e omessa tenuta di scritture contabili integrano la bancarotta fraudolenta solo ove sorrette dal dolo specifico, e cioè quando si accerti che lo scopo era quello di recare pregiudizio ai creditori. Questa finalità distingue la bancarotta fraudolenta da quella semplice in riferimento all'omissione della tenuta delle scritture. La Corte d'Appello, con motivazione contraddittoria e manifestamente illogica, ha ritenuto di qualificare la bancarotta documentale come fraudolenta anziché semplice in base all'elemento oggettivo. 4. [OSCURATO:PERSONA] generale ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando, quanto ai primi due motivi, che la motivazione del provvedimento impugnato è del tutto logica e coerente con la ricostruzione delle prove acquisite. Quanto al terzo motivo, pur dovendosi ritenere che la questione sia estranea a quanto devoluto alla Corte di rinvio perché già la Corte di cassazione aveva chiarito che la fattispecie in esame è quella contestata e non altra, tuttavia la Corte d’Appello ha comunque analizzato il problema e ha rigettato la prospettazione difensiva con motivazione altrettanto logica e accurata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è complessivamente infondato per le ragioni che saranno di seguito esposte. 1. I primi due motivi del ricorso possono essere trattati congiuntamente, in quanto entrambi attinenti, sia pure sotto diversi profili, alla questione dell’elemento psicologico della bancarotta documentale. Il ricorso censura essenzialmente che il giudice del rinvio non si sia uniformato alle indicazioni della sentenza rescindente e che, in particolare, la motivazione sia carente laddove non spiega da quali elementi si trarrebbe la consapevolezza da parte del condannato dello stato di insolvenza della società e, dunque, della consapevolezza di recare pregiudizio ai creditori o di conseguire un ingiusto profitto. La motivazione della pronuncia oggi impugnata è, invece, da ritenersi adeguata, in quanto desume il dolo specifico da una complessiva ricostruzione della vicenda, nel contesto della quale sono stati valorizzati in modo congruo una serie di elementi e di circostanze suscettibili di comprovare la valenza fraudolenta dell’occultamento delle scritture contabili, e cioè: la circostanza che [OSCURATO:PERSONA], amministratore dal 2005 e certamente consapevole della inattività della società sin dal 2008, non consegnò mai le scritture contabili che ricevette nello stesso anno 2008 dal commercialista della società; la elevata operatività bancaria sul conto della società (acceso dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], per quanto si rileva dalla sentenza di primo grado) dal 2007 fino al 2013, soprattutto in uscita, con prelievi, assegni circolari e bonifici; l’ammissione da parte dello stesso [OSCURATO:PERSONA], come risulta dalla sentenza di primo grado, di avere acquistato un ramo di azienda da [OSCURATO:PERSONA] e di avere utilizzato i beni per scopi estranei alla società; il fatto che il ricorrente si sia reso irreperibile agli organi del fallimento. In questo modo, la Corte di Appello di Milano ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta della contabilità interna, lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l'elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull'attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali (Sez. 5, n. 10968 del 31/1/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284304 - 01). Si tratta proprio di ciò che è stato prescritto al giudice del rinvio dalla sentenza rescindente, la quale ha stabilito che il profilo del dolo avrebbe dovuto essere “saggiato alla stregua di tutte le risultanze processuali, ivi comprese quelle che hanno condotto alla ricostruzione delle altre fattispecie di reato ravvisate nel caso di specie”. Tenuto conto che il fallimento è stato dichiarato nel 2015 e che [OSCURATO:PERSONA] assunse la carica di amministratore sin dal 2005, ne deriva che è ravvisabile un comportamento lungamente fraudolento e omissivo del ricorrente, da cui si può logicamente desumere che la sua condotta fosse consapevole e finalisticamente orientata a procurarsi un profitto con pregiudizio per i creditori. A fronte di ciò, il ricorso, come già accennato, lamenta la mancanza di motivazione in relazione alla prova della consapevolezza dello stato di insolvenza delle società da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Ma si tratta di aspetto che sia la sentenza rescindente sia la sentenza di primo gradoavevano già affrontato, risolvendolo senza particolari dubbi, sia pure con riferimento alla bancarotta distrattiva e alla bancarotta impropria c.d. tributaria, ma con argomenti che non possono non essere mutuati anche per la bancarotta documentale. In particolare, la Quinta Sezione, dedicandosi all’esame dell’elemento psicologico della bancarotta impropria c.d. tributaria, ha affermato che l’inadempimento degli obblighi erariali è stato correttamente imputato anche all’odierno ricorrente, “che ha comunque proseguito l’attività, non solo disinteressandosi della debitoria accumulatasi nel pregresso – la cui imponente entità non era ignorabile – ma assumendo a sua volta ulteriori debiti”. In questo modo, la sentenza rescindente ha attestato la congruità ddella motivazione in ordine alla consapevolezza da parte di [OSCURATO:PERSONA] della impossibilità di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte. Prima ancora, il Tribunale di Milano, nella parte riservata alla elusione degli obblighi fiscali da parte della società fallita, già coperta da giudicato per effetto del rigetto dei relativi motivi del primo ricorso per cassazione, aveva ritenuto che l’impatto negativo dell’imponente debito tributario “sulla insolvenza della società era certamente previsto da parte degli amministratori”. In definitiva, pertanto, le generiche censure difensive prospettate con i primi due motivi di ricorso non arrivano ad inficiare la tenuta del percorso logico-inferenziale seguito dalla Corte d’Appello di Milano e, quindi, devono essere disattese. 2. Consegue, da quanto appena considerato, la manifesta infondatezza del terzo motivo di ricorso. La prospettazione difensiva è evidentemente incompatibile con la ricostruzione della complessiva condotta dell'imputato – di cui s’è sopra detto – come finalizzata ad occultare le consistenti operazioni distrattive e a precludere la possibilità di riordinare l’andamento dell’attività societaria, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori. Integra, infatti, il reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non di quello di bancarotta semplice, l'occultamento e l’omessa consegna della documentazione contabile quando lo scopo dell'omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali (v. Sez. 5, n. 18320 del 7/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179 – 01). È l’elemento della frode che traccia la linea di confine tra la bancarotta documentale di cui all'art. 216 legge fall. e le ipotesi, che ne sono prive, di bancarotta semplice, previste dal successivo art. 217, il cui comma 2 incrimina l'omessa o irregolare tenuta dei libri contabili, sia essa volontaria o dovuta a mera negligenza (v. Sez. 5, n. 2900 del 2/10/2018, dep. 2019, Pisano, Rv. 274630-01). Il terzo motivo di ricorso, pertanto, è inammissibile. 3.Alla luce di quanto fin qui osservato, dunque, il ricorso è da considerarsi complessivamente infondato e deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 23/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]