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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 41067/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Pescara; letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], attraverso il proprio difensore, propone ricorso immediato per cassazione avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara del 24 giugno scorso, che gli ha applicato la custodia cautelare in carcere per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione alla detenzione ed a più episodi di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Egli lamenta la violazione degli artt. 292, comma 2, lett. c) e c-bis), cod, proc. pen., e dell'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., per avere l'ordinanza impugnata omesso di motivare sulla qualificazione giuridica dei fatti come ipotesi lievi, non ostando a tal fine la pluralità delle condotte ipotizzate, tutte relative a cessioni di modestissimi quantitativi.

2. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'annullamento dell'ordinanza con rinvio, sulla qualificazione giuridica del fatto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, per una pluralità di ragioni.

2. A norma dell'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., il ricorso immediato per cassazione contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva può essere proposto soltanto nel caso di violazione di legge.

L'assenza di motivazione su un punto decisivo integra senza dubbio una violazione di legge: ovvero, in generale, dell'art. 125, cod. proc. pen.; per quel che attiene ai provvedimenti cautelari personali, dell'art. 292, stesso codice.

Soltanto che, per potersi ravvisare un difetto di motivazione, occorre che la questione sulla quale il giudice ha omesso di rendere la dovuta spiegazione sia stata specificamente a lui devoluta dalle parti interessate, non potendosi da lui pretendere una motivazione su qualsiasi argomento astrattamente suscettibile di rilevanza nella vicenda portata alla sua decisione.

Nello specifico, dunque, nel fisiologico difetto di contraddittorio e non sollecitato in tal senso dal Pubblico ministero, il giudice ha legittimamente omesso di soffermarsi su una possibile qualificazione giuridica diversa dei fatti a lui devoluti.

Nessuna violazione di legge, dunque, può ravvisarsi.3.

Va, peraltro, osservato che, implicitamente ma nitidamente, l'ordinanza impugnata comunque ha escluso la configurabilità dell'invocata ipotesi lieve di reato, e lo ha fatto con motivazione immune da vizi logici, avendo plausibilmente valorizzato il carattere professionale dell'attività di spacciatore del ricorrente, sulla base dei suoi plurimi precedenti specifici e delle informazioni testimoniali rese da numerosi assuntori, che hanno riferito di rifornirsi da lui da svariati anni.

A fronte di tanto, allora, il motivo di ricorso, che fa leva esclusivamente sul dato quantitativo delle singole cessioni tacendo del tutto sul resto, si rivela altresì aspecifico, e dunque inammissibile, essendo, quello della quantità delle sostanze smerciate, soltanto uno dei molteplici indici previsti dal comma 5, dell'art. 73, cit., ed essendo invece necessaria, a tal fine, una valutazione complessiva di tutti gli aspetti della fattispecie concreta (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076; Sez.

U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911; Sez.

U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668).

4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente a sostenere le spese del procedimento ed a versare una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).

Detta somma, in considerazione della manifesta inconsistenza delle doglianze, va equamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Pescara; letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], attraverso il proprio difensore, propone ricorso immediato per cassazione avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara del 24 giugno scorso, che gli ha applicato la custodia cautelare in carcere per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione alla detenzione ed a più episodi di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Egli lamenta la violazione degli artt. 292, comma 2, lett. c) e c-bis), cod, proc. pen., e dell'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., per avere l'ordinanza impugnata omesso di motivare sulla qualificazione giuridica dei fatti come ipotesi lievi, non ostando a tal fine la pluralità delle condotte ipotizzate, tutte relative a cessioni di modestissimi quantitativi. 2. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'annullamento dell'ordinanza con rinvio, sulla qualificazione giuridica del fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, per una pluralità di ragioni. 2. A norma dell'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., il ricorso immediato per cassazione contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva può essere proposto soltanto nel caso di violazione di legge. L'assenza di motivazione su un punto decisivo integra senza dubbio una violazione di legge: ovvero, in generale, dell'art. 125, cod. proc. pen.; per quel che attiene ai provvedimenti cautelari personali, dell'art. 292, stesso codice. Soltanto che, per potersi ravvisare un difetto di motivazione, occorre che la questione sulla quale il giudice ha omesso di rendere la dovuta spiegazione sia stata specificamente a lui devoluta dalle parti interessate, non potendosi da lui pretendere una motivazione su qualsiasi argomento astrattamente suscettibile di rilevanza nella vicenda portata alla sua decisione. Nello specifico, dunque, nel fisiologico difetto di contraddittorio e non sollecitato in tal senso dal Pubblico ministero, il giudice ha legittimamente omesso di soffermarsi su una possibile qualificazione giuridica diversa dei fatti a lui devoluti. Nessuna violazione di legge, dunque, può ravvisarsi.3. Va, peraltro, osservato che, implicitamente ma nitidamente, l'ordinanza impugnata comunque ha escluso la configurabilità dell'invocata ipotesi lieve di reato, e lo ha fatto con motivazione immune da vizi logici, avendo plausibilmente valorizzato il carattere professionale dell'attività di spacciatore del ricorrente, sulla base dei suoi plurimi precedenti specifici e delle informazioni testimoniali rese da numerosi assuntori, che hanno riferito di rifornirsi da lui da svariati anni. A fronte di tanto, allora, il motivo di ricorso, che fa leva esclusivamente sul dato quantitativo delle singole cessioni tacendo del tutto sul resto, si rivela altresì aspecifico, e dunque inammissibile, essendo, quello della quantità delle sostanze smerciate, soltanto uno dei molteplici indici previsti dal comma 5, dell'art. 73, cit., ed essendo invece necessaria, a tal fine, una valutazione complessiva di tutti gli aspetti della fattispecie concreta (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076; Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911; Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668). 4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente a sostenere le spese del procedimento ed a versare una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, in considerazione della manifesta inconsistenza delle doglianze, va equamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Cos
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