CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 11144/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA ( 101- sul ricorso 21594-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. DEPRETIS 86, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 1384/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 05/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. la Corte d'appello di Catanzaro ha respinto il gravame dell'INPS avverso la decisione di primo grado che aveva dichiarato illegittima l'iscrizione di [OSCURATO:PERSONA] alla Gestione separata, in relazione all'attività libero professionale dal medesimo svolta quale ingegnere non iscritto all'INARCASSA, presso cui versava solo il contributo integrativo; in particolare, ha dichiarato prescritto il credito contributivo vantato dall'Istituto, per l'anno 2009, avendo l'INPS richiesto il pagamento il 30.6.2015, decorso il termine quinquennale che decorreva dalla scadenza per il pagamento dei contributi e che, nella specie, andava fissato al 16.6.2010; 2. avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; 3. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ. Considerato che: 4. con l'unico motivo di ricorso l'INPS ha dedotto, ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ., violazione degli artt. 2935 e 2941 n.8 c.c. in relazione all'art. 2, commi 26 - 31, I. n. 335 del 1995, all'art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla I. n. 111 del 2011, all'art. 1, d.lgs. n. 462 del 1997 e all'art. 10, comma 1, d.lgs. n. 241 del 1997; 5. ha rilevato che l'attuale controricorrente, nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2009, ha omesso di compilare il "Quadro RR" necessario per la determinazione dei contributi dovuti, così Ric. 2020 n. 21594 sez. ML - ud. 21-10-2021 -2- eludendo il relativo controllo automatic:o da parte degli uffici finanziari; 6. ha sostenuto, richiamando l'ordinanza della S.C. n. 6677 del 2019 e le successive ordinanze n. 19403 del 2019 e n. 30605 del 2019, come l'omessa compilazione del "Quadro RR" integrasse una condotta dolosa del professionista di occultamento del debito contributivo, con la conseguenza che il corrispondente diritto dell'Istituto non potesse considerarsi prescritto per l'operare della sospensione di cui all'art. 2941 n. 8 c.c.; 7. nella memoria depositata ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., l'INPS ha chiesto l'accoglimento del ricorso sul rilievo che non fosse maturata la prescrizione del credito contributivo, in ragione del differimento al 6.7.2010 del termine di versamento come disposto dal d.P.C.M. del 10 giugno 2010, per i redditi 2009; 8. il Collegio rileva che la sentenza impugnata non ha affrontato la questione del differimento della scadenza dei termini per il versamento dei contributi dell'anno 2009 disposta sino al 6 luglio 2010 con il d.P.C.M. del 10 giugno 2010, proroga che, nella specie, assumerebbe rilievo, atteso che l'avviso di pagamento è stato notificato al contribuente in data 30 giugno 2015; 9. questa Corte ha esaminato la questione della rilevanza del differimento della scadenza previsto per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, in relazione alla maturazione della prescrizione contributiva, giungendo ad individuare il dies a quo nel termine di scadenza prorogato senza alcuna maggiorazione (Cass. Sez. L., 19 aprile 2021, n. 10273 e Cass. Sez. L., 08/11/2021, n. 32467) ed affermando che il giudice, tenuto a pronunciarsi sulla questione di diritto della decorrenza dei termini di prescrizione, non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. Sez. 6-L, 14 ottobre 2021, n. 28123); 10. nondimeno, considerato che il ricorso dell'I.N.P.S. attiene unicamente alla questione della sospensiore del termine per doloso occultamento del debito per mancata compilazione del cd. "quadro Ric. 2020 n. 21594 sez. ML - ud. 21-10-2021 -3- RR", ad avviso del Collegio occorre approfondire il profilo della rilevabilità d'ufficio della questione della corretta individuazione del termine di decorrenza della prescrizione dei contributi; 11. pertanto, avuto riguardo alla valenza nomofilattica della questione, la causa va rimessa alla sezione ordinaria per la decisione in pubblica udienza, ai sensi dell'art. 380-bis, ultimo comma, cod. proc. civ. P.Q.M. Dispone la rimessione della causa alla Sezione Quarta civile della Corte. Così deciso nelle adunanze camerali del 21.10.21, 13.12.21, 12.1.22. [OSCURATO:PERSONA].sjjo Lucp o (\l) DEP