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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2025

Cassazione n. 22163/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 34909/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, la memoria difensiva e le conclusioni delle parti civili (condanna per i reati previsti dagli artt. 337 - 582 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e, dall'altra, obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta (pag. 7 sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Ritenuto, in ragione del contributo offerto, di non dover procedere alla liquidazione delle spese del grado di giudizio in favore delle costituite parti civili; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 febbraio 2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 34909/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, la memoria difensiva e le conclusioni delle parti civili (condanna per i reati previsti dagli artt. 337 - 582 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e, dall'altra, obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta (pag. 7 sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Ritenuto, in ragione del contributo offerto, di non dover procedere alla liquidazione delle spese del grado di giudizio in favore delle costituite parti civili; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2025
Sentenza Cassazione n. 22163/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris