CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 06123/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 5934-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 906/2023 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 11/10/2023 R.G.N. 622/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto R.G.N.5934/2024 Cron. Rep. Ud16/12/2025 La corte di appello di Palermo confermava la sentenza con cui il locale tribunale aveva dichiarato nullo il licenziamento intimato in forma orale da [OSCURATO:PERSONA] srl a [OSCURATO:PERSONA] e con cui aveva condannato la società al risarcimento del danno pari alle retribuzioni non percepite fino alla scadenza del contratto (a termine). La corte di merito riteneva infondate le eccezioni sollevate con riguardo alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio, valutando che le specificazioni inserite dall’ufficiale giudiziario nella relata di notifica ( “consegnato a mani di impiegato addetto alla ricezione degli atti sig [OSCURATO:PERSONA]”), non fossero stato oggetto di specifica querela di falso, unico strumento deputato a contrastare le dichiarazioni del notificante pubblico ufficiale, e che, inoltre, le prove testimoniali richieste erano inconferenti ai fini della dimostrazione della non veridicità delle dichiarazioni in questione. Avverso detta decisione proponeva ricorso la società che sosteneva la sussistenza della consensuale cessazione del rapporto di lavoro, cui resisteva il lavoratore con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1)-Con il primo motivo è denunciata la violazione dell’art. 115 c.p.c. 244 c.p.c. –2697 c.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.; v iolazione art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. – art. 111 Cost. - illogicità manifesta – motivazione contenente affermazioni inconciliabili – nullità della sentenza. Con i vizi denunciati parte ricorrente lamenta sostanzialmente la statuizione della corte di merito circa la carenza di prova sulla nullità della notifica del ricorso e, in particolare, la ritenuta carenza di prova sulla circostanza che il “Giammona”, indicato nella relata di notifica, non fosse neppure incaricato della ricezione degli altri. Assume a riguardo l’illogicità della decisione rispetto alla richiesta di ammissione di prove testimoniali, non ammesse. La sentenza, sotto tale aspetto, è ritenuta violativa anche dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e 111 Cost. perché la motivazione risulta affetta da illogicità manifesta. 2)- Con il secondo motivo è dedotta la v iolazione art. 115 – 116 in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. Omesso esame di un fatto decisivo costituito dalla prova testimoniale non ammessa. La doglianza ha ad oggetto l’omessa valutazione delle circostanze dedotte nella articolazione dei mezzi di prova non ammessi. I motivi possono essere trattati congiuntamente. Occorre chiarire che il giudice d’appello havalutato la regolarità della notifica in questione sulla base di quanto risultante dalla relata di notifica rilasciata dall’ufficiale giudiziario, secondo la quale il plico era stato ricevuto “a mani dell’impiegato addetto alla ricezione degli atti sig.[OSCURATO:PERSONA]”. Nella sentenza impugnata è chiarito che le attestazioni rilasciate dall’ufficiale giudiziario sono da ritenersi assistite da fede fino a querela di falso, per ciò che attiene alla descrizione dei fatti direttamente percepiti ed acquisiti dal pubblico ufficiale, ed invece assistite da presunzioni “iuris tantum” le dichiarazioni di chi si sia dichiarato addetto alla ricezione. Tale presunzione era dunque superabileattraverso la prova contraria a carico del soggetto che negava la circostanza in questione e che avrebbe dovuto dimostrare la assoluta casualità della presenza in azienda di colui che aveva ricevuto il ricorso e che aveva fornito l’apparenza di poter essere il legittimo ricettore dello stesso. La corte d’appello hadunque valutato che, a fronte di tale specifico onere, le circostanze dedotte nei capitoli di cui era chiesta l’ammissione, non soddisfacevano l’onere probatorio suddetto in quanto la prova articolata non avrebbe comunque potuto fornire sostegno alla tesiche il ricorso non fosse stato notificato nelle mani di soggetto qualificato per tale finalità. Ebbene, il percorso argomentativo seguito dal giudice d’appello risulta condivisibile in quanto, ferma restando comunque l’attività valutativa circa la ammissibilità del materiale probatorio anche in termini di sua idoneità a raggiungere lo scopo prefissato, valutazione rimessa al solo giudice del merito della controversia, deve pure osservarsi che correttamente è stata esclusa la rilevanza di una prova che non desse conto della casualità della presenza del signor [OSCURATO:PERSONA] all’interno dell’azienda e, dunque, della effettiva assenza di una corretta notifica effettuata nelle mani di quest’ultimo. Una siffatto articolato di prova, come valutato dal giudice d’appello, non è stato formulato, non essendo stati mirati, i capitoli dedotti, a fornire un riscontro nei termini anzidetti. Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 5.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il