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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 luglio 2000

Cassazione n. 04585/2026

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re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] (cui 051hc7u) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/07/2000 avverso la sentenza del 19/06/2025 della Corte di appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per i reati addebitati al ricorrente, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si vedano, in particolare, pagg. 8-11), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto che il medesimo motivo è altresì generico per mancanza di specificità, in quanto totalmente privo di correlazione tra le ragioni argomentate dalla corte di merito e quelle poste a fondamento dell’impugnazione(Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 27/01/2026 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] (cui 051hc7u) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/07/2000 avverso la sentenza del 19/06/2025 della Corte di appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per i reati addebitati al ricorrente, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si vedano, in particolare, pagg. 8-11), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto che il medesimo motivo è altresì generico per mancanza di specificità, in quanto totalmente privo di correlazione tra le ragioni argomentate dalla corte di merito e quelle poste a fondamento dell’impugnazione(Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 Il Consigliere estensore
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