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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03030/2023

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ha pronunciatola seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 15473/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale rappresentante di C.E.D.A.A.

DI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] –intimati – Oggetto: tributi – società – estinzione –soci - successione N.15473/16 R.G.

Est.

F. D’Aquino avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 1028/18/15 depositata in data 13 maggio 2015 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella pubblica udienza del 26 gennaio 2023; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; udita per il ricorrente l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dell’Avvocatura Generale dello Stato, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I contribuenti [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della società C.E.D.A.A. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], società esercente l’attività di servizi contabili e fiscali e cancellata dal R egistro delle Imprese in data 7 aprile 2005, hanno separatamente impugnato tre avvisi di accertamento, relativi ai periodi di imposta 2003, 2004 e 2005, con cui venivano disconosciuti costinon inerenti e indeducibili e accertati maggiori ricavi omessi , oltre ad accertarsi proventi illeciti e indebita detrazione IVA, con recupero di maggiori IVA e IRAP in capo alla società, oltre sanzioni e interessi e maggiore IRPEF da reddito da partecipazione in capo ai soci.

2. La CTP di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto i ricorsi riuniti, ritenendo nulli gli atti impugnati in quanto notificati dopo la cancellazione della società contribuente.

3. La CTR dell’Emilia-Romagna, con sentenza in data 13 maggio 2015, nel ritenere regolare l’introduzione del giudizio da parte dei contribuenti, ha rigettato –per quanto qui rileva - l’appello dell’Ufficio.

Ha ritenuto il giudice di appello, per quanto di interesse, che la cancellazione della società di persone dal registro delle imprese comporta l’estinzione della società e l’insorgere di un fenomeno di tipo successorio in capo ai soci.

Il giudice di appello ha, inoltre, ritenuto che N.15473/16 R.G.

Est.

F. D’Aquino il socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA] non fosse responsabiledel rapporto di imposta, posto che l’avviso recava quale destinatario la sola società contribuente, mentre ai soci erano stati notificati i soli avvisi di rettifica dei reddit i di partecipazione , per cui i soci non avrebbero potuto partecipare al giudizio né qualisuccessori della società estinta , né quali aventi causa in corso di causa.

4. Ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a tre motivi; i contribuenti intimati non si sono costituiti in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), dell’art. 40, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, degli artt. 2312 e 2313 cod. civ., anche in relazione all’art. 2314, primo comma, cod. civ., nonché falsa applicazione dell’art. 2495, secondo comma, cod. civ. e dell’art. 110 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto insussistente la successione dei soci nei rapporti originariamente facenti capo alla società cancellata.

L’Ufficio ricorrente trascrive gli atti impositivi originari, evidenziando che gli avvisi di accertamento nei confronti della società erano stati emessi nei confronti del socio [OSCURATO:PERSONA] sia quale legale rappresentante della società, sia quale socio, mentre l’avviso nei confronti della contribuente [OSCURATO:PERSONA] era stato emesso nella qualità di socia della società.

Trascrive, inoltre, il ricorrente, gli originari ricorsi dei contribuenti, dai quali traspare che gli stessi hanno impugnato gli avvisianche «in proprio» come soci della società estinta.

Osserva parte ricorrente come il giudice di appello sarebbe incorso in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e avrebbe errato nel non affermare la responsabilità del socio accomandatario per non avere l’Ufficio fatto applicazione del disposto dell’art. 2495 cod. civ., laddove i ricorsi erano stati proposti anche dai singoli soci , nonché in N.15473/16 R.G.

Est.

F. D’Aquino considerazione del fatto che la qualità di successore del socio discende da circostanze precedenti l’instaurazione del giudizio, incardinato dai medesimi soci.

1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatto controverso e decisivo per il giudizio, consistente nel fatto che gli atti impositivi fossero stati intestati direttamente e «destinati espressamente anche ai soci».

Il ricorrente trascrive gli avvisi che recano i destinatari degli stessi in persona dei contribuenti quali soci, nonché, quanto alla persona di [OSCURATO:PERSONA], anche quale legale rappresentante della società estinta.

1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione, all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., violazione dell’art. 5 TUIR e dell’art. 40, secondo comma, d.P.R. n. 600/1973quanto ai redditi di partecipazione del socio accomandatario, nella parte in cui la sentenza ha ritenuto che non potessero essere considerati gli atti di accertamento dei redditi di partecipazione del socio accomandatario, posto che trattasi di debito proprio del socio, per cui gli stessi non potrebbero ritenersi travolti dall’accertamento sociale.

2. Il primo e il secondo motivo, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.

Il ricorrente ha trascritto gli avvisi di accertamento, che recano come destinatari i soci della società estinta (oltre che il socio accomandatario anche nella veste di legale rappresentante della società estinta).

Gli stessi contribuenti hanno impugnato gli avvisi quali soci (l’Aceto anche quale legale rappresentante della società estinta).

Dalla stessa sentenza impugnata risulta che gli atti impugnati sono stati notificati ai contribuenti quali soci («notificava […] in persona dei già soci accomandatario […] ed accomandante»).

Nel qual caso opera il principio per cui la cancellazione della società dal registro delle imprese e la sua N.15473/16 R.G.

Est.

F. D’Aquino conseguente estinzione comporta la legittimazione passiva dei soci, quali successori della stessa (Cass., Sez.

V, 14 dicembre 2022, n. 36696; Cass., Sez.

V, 13 ottobre 2020, n. 22014, citata dal Pubblico Ministero durante la requisitoria; Cass., Sez.

U., 12 marzo 2013, n. 6070).

3. Detto principio opera anche nel processo tributario, in cui l'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono – venendo a ltrimenti sacrificato ingiustamente il diritto dei creditori sociali - ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti pendente societate (Cass., Sez.

V , 30 luglio 2020, n. 16362).

4. Nella specie, il fenomeno successorio è stato correttamente evocato dall’Ufficio ricorrente, ove ha intestato e notificato gli avvisi di accertamento relativi alla società ai soci in quanto successori della stessa, avvisi che reggono anche quelli relativi al maggior reddito da partecipazione dei medesimi soci ai fini della maggiore IRPEF accertata per trasparenza.

La sentenza impugnata, nella parte in cui ha omesso di considerare che gli avvisi fossero stati intestati e notificati ai socie che tale circostanza abbia innescato il fenomeno successorio degli originari maggiori debiti fiscali della società, non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi e va cassata.

5. Di converso, v a dichiarato il difetto di legittimazione del contribuente [OSCURATO:PERSONA] in qualità di legale rappresentante della società, già estinta per cancellazione all’atto della proposizione dell’originario ricorso (Cass., Sez.

V, 21 ottobre 2020,n. 22939; Cass., Sez.

V, 31 gennaio 2017, n. 2444) e la relativa procura conferita ai N.15473/16 R.G.

Est.

F. D’Aquino difensori deve ritenersi in parte quainesistente per insussistenza della mandante società (Cass., Sez.

V, 17 giugno 2021, n. 17360; Cass., Sez.

V, 21 ottobre 2021, n. 22939), con conseguente inammissibilità dell’originario ricorso.

6. Il ricorso va pertanto accolto in relazione ai primi due motivi, assorbito il terzo, per l’esame del merito, oltre che per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P. Q. M. La Corte, pronunciando sull’originarioricorso, dichiara inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentante di C.E.D.A.A. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].; accoglie il primo e il secondo motivodel ricorso, dichiara assorbito il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in divers

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciatola seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 15473/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale rappresentante di C.E.D.A.A. DI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] –intimati – Oggetto: tributi – società – estinzione –soci - successione N.15473/16 R.G. Est. F. D’Aquino avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 1028/18/15 depositata in data 13 maggio 2015 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella pubblica udienza del 26 gennaio 2023; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; udita per il ricorrente l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dell’Avvocatura Generale dello Stato, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I contribuenti [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della società C.E.D.A.A. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], società esercente l’attività di servizi contabili e fiscali e cancellata dal R egistro delle Imprese in data 7 aprile 2005, hanno separatamente impugnato tre avvisi di accertamento, relativi ai periodi di imposta 2003, 2004 e 2005, con cui venivano disconosciuti costinon inerenti e indeducibili e accertati maggiori ricavi omessi , oltre ad accertarsi proventi illeciti e indebita detrazione IVA, con recupero di maggiori IVA e IRAP in capo alla società, oltre sanzioni e interessi e maggiore IRPEF da reddito da partecipazione in capo ai soci. 2. La CTP di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto i ricorsi riuniti, ritenendo nulli gli atti impugnati in quanto notificati dopo la cancellazione della società contribuente. 3. La CTR dell’Emilia-Romagna, con sentenza in data 13 maggio 2015, nel ritenere regolare l’introduzione del giudizio da parte dei contribuenti, ha rigettato –per quanto qui rileva - l’appello dell’Ufficio. Ha ritenuto il giudice di appello, per quanto di interesse, che la cancellazione della società di persone dal registro delle imprese comporta l’estinzione della società e l’insorgere di un fenomeno di tipo successorio in capo ai soci. Il giudice di appello ha, inoltre, ritenuto che N.15473/16 R.G. Est. F. D’Aquino il socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA] non fosse responsabiledel rapporto di imposta, posto che l’avviso recava quale destinatario la sola società contribuente, mentre ai soci erano stati notificati i soli avvisi di rettifica dei reddit i di partecipazione , per cui i soci non avrebbero potuto partecipare al giudizio né qualisuccessori della società estinta , né quali aventi causa in corso di causa. 4. Ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a tre motivi; i contribuenti intimati non si sono costituiti in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), dell’art. 40, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, degli artt. 2312 e 2313 cod. civ., anche in relazione all’art. 2314, primo comma, cod. civ., nonché falsa applicazione dell’art. 2495, secondo comma, cod. civ. e dell’art. 110 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto insussistente la successione dei soci nei rapporti originariamente facenti capo alla società cancellata. L’Ufficio ricorrente trascrive gli atti impositivi originari, evidenziando che gli avvisi di accertamento nei confronti della società erano stati emessi nei confronti del socio [OSCURATO:PERSONA] sia quale legale rappresentante della società, sia quale socio, mentre l’avviso nei confronti della contribuente [OSCURATO:PERSONA] era stato emesso nella qualità di socia della società. Trascrive, inoltre, il ricorrente, gli originari ricorsi dei contribuenti, dai quali traspare che gli stessi hanno impugnato gli avvisianche «in proprio» come soci della società estinta. Osserva parte ricorrente come il giudice di appello sarebbe incorso in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e avrebbe errato nel non affermare la responsabilità del socio accomandatario per non avere l’Ufficio fatto applicazione del disposto dell’art. 2495 cod. civ., laddove i ricorsi erano stati proposti anche dai singoli soci , nonché in N.15473/16 R.G. Est. F. D’Aquino considerazione del fatto che la qualità di successore del socio discende da circostanze precedenti l’instaurazione del giudizio, incardinato dai medesimi soci. 1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatto controverso e decisivo per il giudizio, consistente nel fatto che gli atti impositivi fossero stati intestati direttamente e «destinati espressamente anche ai soci». Il ricorrente trascrive gli avvisi che recano i destinatari degli stessi in persona dei contribuenti quali soci, nonché, quanto alla persona di [OSCURATO:PERSONA], anche quale legale rappresentante della società estinta. 1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione, all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., violazione dell’art. 5 TUIR e dell’art. 40, secondo comma, d.P.R. n. 600/1973quanto ai redditi di partecipazione del socio accomandatario, nella parte in cui la sentenza ha ritenuto che non potessero essere considerati gli atti di accertamento dei redditi di partecipazione del socio accomandatario, posto che trattasi di debito proprio del socio, per cui gli stessi non potrebbero ritenersi travolti dall’accertamento sociale. 2. Il primo e il secondo motivo, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati. Il ricorrente ha trascritto gli avvisi di accertamento, che recano come destinatari i soci della società estinta (oltre che il socio accomandatario anche nella veste di legale rappresentante della società estinta). Gli stessi contribuenti hanno impugnato gli avvisi quali soci (l’Aceto anche quale legale rappresentante della società estinta). Dalla stessa sentenza impugnata risulta che gli atti impugnati sono stati notificati ai contribuenti quali soci («notificava […] in persona dei già soci accomandatario […] ed accomandante»). Nel qual caso opera il principio per cui la cancellazione della società dal registro delle imprese e la sua N.15473/16 R.G. Est. F. D’Aquino conseguente estinzione comporta la legittimazione passiva dei soci, quali successori della stessa (Cass., Sez. V, 14 dicembre 2022, n. 36696; Cass., Sez. V, 13 ottobre 2020, n. 22014, citata dal Pubblico Ministero durante la requisitoria; Cass., Sez. U., 12 marzo 2013, n. 6070). 3. Detto principio opera anche nel processo tributario, in cui l'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono – venendo a ltrimenti sacrificato ingiustamente il diritto dei creditori sociali - ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti pendente societate (Cass., Sez. V , 30 luglio 2020, n. 16362). 4. Nella specie, il fenomeno successorio è stato correttamente evocato dall’Ufficio ricorrente, ove ha intestato e notificato gli avvisi di accertamento relativi alla società ai soci in quanto successori della stessa, avvisi che reggono anche quelli relativi al maggior reddito da partecipazione dei medesimi soci ai fini della maggiore IRPEF accertata per trasparenza. La sentenza impugnata, nella parte in cui ha omesso di considerare che gli avvisi fossero stati intestati e notificati ai socie che tale circostanza abbia innescato il fenomeno successorio degli originari maggiori debiti fiscali della società, non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi e va cassata. 5. Di converso, v a dichiarato il difetto di legittimazione del contribuente [OSCURATO:PERSONA] in qualità di legale rappresentante della società, già estinta per cancellazione all’atto della proposizione dell’originario ricorso (Cass., Sez. V, 21 ottobre 2020,n. 22939; Cass., Sez. V, 31 gennaio 2017, n. 2444) e la relativa procura conferita ai N.15473/16 R.G. Est. F. D’Aquino difensori deve ritenersi in parte quainesistente per insussistenza della mandante società (Cass., Sez. V, 17 giugno 2021, n. 17360; Cass., Sez. V, 21 ottobre 2021, n. 22939), con conseguente inammissibilità dell’originario ricorso. 6. Il ricorso va pertanto accolto in relazione ai primi due motivi, assorbito il terzo, per l’esame del merito, oltre che per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte, pronunciando sull’originarioricorso, dichiara inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentante di C.E.D.A.A. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].; accoglie il primo e il secondo motivodel ricorso, dichiara assorbito il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in divers
Sentenza Cassazione n. 03030/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris