CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 maggio 2025
Cassazione n. 01593/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
12/1991, TARANTO Giuseppe, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la ordinanza del 3 luglio 2025 del Tribunale di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso ed i motivi nuovi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], presente in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che, nel riportarsi ai motivi di ricorso, ha insistito per l’annullamento della impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale per il riesame delle misure coercitive di Messina rigettava l’appello proposto, ex art. 310 cod. proc. pen., dal difensore degli odierni ricorrenti avverso l’ordinanza emessa in data 26 maggio 2025 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, con la quale veniva rigettata l’istanza, in data 22 maggio 2025, di revoca della misura coercitiva di massima afflittività in corso di esecuzione o di sostituzione con la misura degli arresti domiciliari. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto procede nel merito (istruttoria dibattimentale in corso, prossima udienza fissata per il 15 dicembre 2025) nei confronti di una pluralità di imputati per più episodi di estorsione in concorso, fatti aggravati dal metodo mafioso, ed ha ravvisato inalterata gravità del quadro indiziario e persistente attualità delle esigenze cautelari di prevenzione speciale, tutelabili solo con la misura di massima afflittività, attese le modalità dei fatti (commessi in tempi molto dilatati con metodo mafioso). 2. Con separati motivi di ricorso, dal contenuto assolutamente sovrapponibile, il difensore dei ricorrenti deduce: 2.1. Inosservanza della norma processuale prevista a pena di nullità (artt. 273, 274, 275, 284, 285, cod. proc. pen.) e vizio di motivazione, per mera apparenza, in ordine alla ritenuta permanenza inalterata del grave del quadro indiziario, già valutato con provvedimenti confermati nella sede di legittimità, e delle esigenze cautelari pure apprezzate in sede di controllo del provvedimento genetico. Il Tribunale della cautela avrebbe negletto il rilevante e decisivo novum dibattimentale, costituito dagli esami delle pretese persone offese, che hanno negato i soprusi (estorsioni fondiarie) contestati in imputazione, e dalla informativa dei CC in data 14 maggio 2025, che ha escluso contatti telefonici di sorta tra i ricorrenti e gli altri imputati del medesimo processo, cui viene contestata anche la partecipazione a fattispecie associativa mafiosa. Sarebbe inoltre stato del tutto sottovalutato il significato del decorso del tempo dalla data remota (anni fino al 2016) di consumazione dei fatti contestati. Del pari, quanto a valorizzazione dell’aggravante del metodo mafioso (art. 416 bis.1 cod. pen.), che non ha trovato rispondenza dibattimentale negli esami delle persone offese ed appare smentita, nel contesto plurisoggettivo oggetto di istruttoria, anche dai recenti accertamenti di polizia giudiziaria. 2.2. Con memoria trasmessa a mezzo p.e.c. in data 27 novembre u.s., il difensore ha esposto in sintesi gli argomenti già offerti con i motivi di ricorso, insistendo per l’annullamento della impugnata ordinanza de libertate. 3. All’udienza camerale fissata per il 9 dicembre 2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti la Corte ha riservato la decisione in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili, giacché aspecifici e meramente reiterativi degli argomenti di doglianza valutati dal giudice che procede nel merito e dal Tribunale per il riesame, che ha rigettato l’appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen., con diffuse, congrue e logiche argomentazioni. 1.1. La richiesta rivolta al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto -che procede nel merito, con prossima udienza istruttoria fissata per il 15 dicembre 2025- recava un petitum vasto ed alternativo, fondando sia sulla censurata valutazione di gravità degli indizi di colpevolezza (atteso il novum dibattimentale consistente nella escussione dei testi e nel deposito della informativa della polizia giudiziaria, che riferiva sull’analisi dei contatti telefonici tra gli imputati oggi ricorrenti e gli altri imputati del medesimo processo), che sulla insussistenza attuale di esigenze cautelari, peraltro non necessariamente tutelabili con il ricorso al presidio di massima afflittività. Il Tribunale ha rigettato l’istanza evidenziando i dati cognitivi emergenti dalla istruttoria dibattimentale e la ritenuta attualità delle già ravvisate esigenze cautelari, peraltro già vagliate nella sede di legittimità (sentenze nn. 32366 -T. Alessandro- e 35394 -T. Giuseppe- del 2024) in rifermento al momento genetico della coercizione. 1.2. La motivazione spesa dal Tribunale preposto all’appello cautelare appare logica e congruente rispetto alle emergenze evidenziate in atti. Il Tribunale ha infatti rappresentato che, rispetto al riesame della ordinanza genetica -che ha acquisito il crisma della stabilità allo stato degli atti, a seguito del rigetto dei ricorsi in allora proposti (v. sent. Sez. 6, n. 35394 e 32366 del 9 luglio 2024)-, nessun elemento di novità rilevante, né narrativo, né documentale è emerso dalla istruttoria dibattimentale in corso, che ha visto offrire, allo stato, un panorama indiziario ancora in magmatica evoluzione, che sarà oggetto di una valutazione di sintesi, in assenza di elementi dirompenti rispetto alla stabilità della valutazione indiziaria già maturata, all’esito del giudizio. In particolare, Il Tribunale della cautela ha rilevato che l’esame dibattimentale di alcune delle persone offese non aveva evidenziato alcuna difformità rilevante rispetto a quanto dalle stesse riferito nel corso delle indagini preliminari (il progressivo ed incessante spossessamento fondiario ad opera degli imputati, che godevano della protezione del clan mafioso egemone sul territorio). Né alcun effetto dirimente poteva assumere l’esame della informativa della polizia giudiziaria del 14 maggio 2025, atteso che i contatti tra gli imputati Taranto (Alessandro e Giuseppe) e gli esponenti apicali del sodalizio Barbagiovanni, attivo in [OSCURATO:PERSONA], erano stati già dimostrati aliunde, a livello di gravità indiziaria. Nessun novum indiziario rilevante ha pertanto ravvisato il Tribunale dell’appello cautelare, fondando la decisione sulla ordinata raccolta ed esposizione di elementi storici e logici più che congruenti. 1.3. Ciò posto quanto ad inalterata consistenza e peso dei gravi indizi di colpevolezza; sul tema della valutazione delle esigenze cautelari, questa Corte ha già avuto modo di affermare che la pericolosità sociale, anche nel suo massimo grado espressivo, nei termini cristallizzati dal legislatore all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., si desume congiuntamente dall’apprezzamento prognostico di fatti storicizzati, quali le specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità dell’agente (Sez. 6, n. 45489-18, del 21/6/2018; Sez. 5, n. 49038, del 14/6/2017, Silvestrin, Rv. 271522; Sez. 1, n. 37839, del 2/3/2016, Rv. 267798; Sez. 3, n. 1166, del 2/12/2015 – dep. 14/1/2016, Luppino, Rv. 266177). Nella fattispecie, il Tribunale della cautela ha valorizzato il lunghissimo intervallo di consumazione dei fatti e la portata attuale delle conseguenze di tali condotte, niente affatto risarcite o altrimenti compensate dagli imputati; elementi questi che valgono a rendere ininfluente il decorso del tempo dalla data di consumazione dei dati contestati. Anche tale argomento non pare mostrare il fianco a censure di illogicità, tanto meno manifesta. 1.4. Sul tema della sussistenza delle esigenze cautelari di prevenzione speciale ed adeguatezza della sola restrizione inframuraria (art. 275, comma 3, cod. proc. pen.), il Tribunale ha reso del pari congrua motivazione, valorizzando sia gli aspetti rilevanti dei fatti (commessi in un arco cronologico molto dilatato imponendo una presenza sul territorio agrario dagli allevatori) che il metodo di sopraffazione adottato, evocativo del giogo mafioso che soffoca il territorio, con ciò uniformandosi ai principi più volti espressi da questa Corte: “In tema di misure cautelari, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza al loro soddisfacimento della sola custodia in carcere, sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla previsione della norma generale di cui all'art. 274 cod. proc. pen., sicché tale presunzione comporta la sussistenza, salvo prova contraria, non desumibile dal solo fattore costituito del decorso del tempo, dei caratteri di attualità e di concretezza della perdurante pericolosità” (tra le più recenti, Sez. 4, n. 29237 del 11/06/2025, Licandro, Rv. 288309). 1.5. Il Tribunale ha indicato, dunque, come significativi ai fini del decidere, elementi del fatto sintomatici dell’estrema pericolosità manifestata dai ricorrenti nello specifico settore dell’allevamento del bestiame condotto occupando terreni altrui, con minaccia diffusa alle persone, esercitata in concorso; è stata altresì valorizzata la indifferenza del tempo trascorso dalla data dei fatti, a fronte della prolungata consumazione dei fatti. Tali profili risultano valutati sulla base di criteri logici lineari e massime di esperienza condivise, tanto da determinare un apparato motivazionale altrettale, come tale esente da vizi sindacabili in questa sede (Sez. 2, n. 27272, del 17/5/2019, Rv. 275786; Sez. 3, n. 7268, del 24/1/2019, Rv. 275851; Sez. 6, n. 17314, del 20/4/2011, Rv. 250093). In tal senso, non sussistono le dedotte inosservanze delle norme processuali o le lamentate carenze motivazionali. 2. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, a titolo sanzionatorio in ragione del grado di colpa ravvisato nella proposizione del ricorso, di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in euro tremila per ciascuno dei ricorrenti. 3. Ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc. pen. la presente sentenza va comunicata ai ricorrenti detenuti a cura del direttore dell’istituto penitenziario di detenzione. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 9 dicembre 2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]