CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 luglio 2025
Cassazione n. 24701/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9202/2021R.G. proposto [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore ed elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo stu- dio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'FRANCESCA, rappresentat a e difes a dall ' av- vocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettiva- mente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 15 SC B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentatae difesa dall ' avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] –AGREA; Oggetto: Pubblica ammi- nistrazione – Erogazione contributi – Legge n. 898/1986 - L.R. n. 15/1997Emilia- Romagna - Revoca e ripetizione - Presupposti R.G.N. 9202/2021 Ud. 09/07/2025CC Sez. S1 - R.G. 9202/2021 – CC 09/07/2025 - Pagina nr. 2 di 12 –intimata– avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 2565/ 2020 depositata il 30/09/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 09/07/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 2565/2020, pubblicata il 30 settembre 2020, la Corte d'appello di Bologna, nella regolare costituzione dell'appellata [OSCURATO:PERSONA] e nella contumacia dell'altra appellata [OSCURATO:PERSONA], ha parzialmente accolto l'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n. 750/2016. 2. La [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. aveva presentato,in data 1° marzo 2004, istanza per ac- cedere ai contributi stanziati dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]- rale (Reg. CE 1257/99) -[OSCURATO:PERSONA] di Misura 1.a "Investi- menti nelle aziende agricole" -per finanziare, nella misura della metà, i costi relativi ad un Piano di Investimenti dell'impresa (ristrutturazione di un ovile e acquisto di dotazioni), adottato con Delibera della [OSCURATO:PERSONA] n. 305/2002. [OSCURATO:PERSONA] di Misura 1.a prevedeva: − al punto 9.1 lett. e) , che i beneficiari dei contributi avrebbero dovuto procedere alla realizzazione delle opere e alla consegna della documentazione consuntiva completa relativa agli inve- stimenti effettuati entro e non oltre le ore 12 del 31 dicembre 2004,salva possibilità di presentare un ' unica istanza di pro- Sez. S1 - R.G. 9202/2021 – CC 09/07/2025 - Pagina nr. 3 di 12 roga entro il 31 dicembre 2004 purché gli investimenti venis- sero realizzati entro e non oltre i successivi 150 giorni, pena la revoca del contributo concesso ed il recupero dell ' eventuale acconto erogato; − al successivo punto 9.6 , che il beneficiario, una volta terminati gli investimenti previsti nel [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto richiedere in forma scritta all'Amministrazione erogante l'ac- certamento finale sull'avvenuta esecuzione delle opere, degli acquisti e dell'eventuale installazione delle dotazioni aziendali, presentando lo stato finale dei lavori e fatture debitamente quietanzate, accompagnate da documentazione comprovante l'avvenuto pagamento, costituita da apposita dichiarazione li- beratoria rilasciata dalla ditta fornitrice o da documentazione bancaria attestante l'avvenuto bonifico. 3. Sulla base di un verbale di contestazione redatto dalla Guardia di Finanza in data 4 ottobre 2010, era stata contestata alla società la violazione della Legge n. 898/1986 e successivamente- con nota della PROVINCIA Dl RIMINI [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], prot. n. 33205, adottata il 14 luglio 2011 e notificata il 21 luglio 2011- era stato comunicato il provvedimento n. 217 de l 14 luglio 2011 che disponeva: 1) la decadenza totale della società dalla do- manda di aiuto n. 0415417176 del 2004; 2) la revoca, ex art. 18 L.R. n. 15/1997, dei relativi contributi, erogati nell'anno 2005 a seguito di domanda nell'anno 2004, con obbligo di restituire quanto indebita- mente percepito per un totale di € 101.039,00,maggiorati degli inte- ressi legali nella misura dell'1,5% e di ulteriori quattro punti a titolo di sanzione amministrativa ex art. 18, comma 3, L.R. n. 15/1997; 3) l'e- sclusione della società da ogni agevolazione in materia di agricoltura per 180 giorni; econtestualmente era stato ingiunto alla società il pa- Sez. S1 - R.G. 9202/2021 – CC 09/07/2025 - Pagina nr. 4 di 12 gamento della somma di € 101.039,00, maggiorata di interessi, nel termine di 30 giorni, a titolo di sanzione. All'esito delle contestazioni era stato aperto procedimento penale nei confronti del legale rappresentante della società, conclusosi con sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Pesaro. 4. Proposta dalla società opposizione ex art. 3 r.d. n. 639/1910 e costituitesi le Amministrazioni convenute, il Tribunale di Rimini aveva respinto l'opposizione stessa, ritenendo che gli esiti del giudizio penale non potessero assumere rilevanza di giudicato nel giudizio civile. 5. La Corte d'appello di Bologna, decidendo sul gravame della [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. , ha, in primo luogo, evidenziato che il giudizio penale aveva avuto come esito l'assoluzione dall'imputazione per il reato ex art. 640-bis c.p. con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, evidenziando che le condotte contestate nel giudizio penale erano le medesime contestate anche in sede amministrativa. La Corte territoriale, quindi, pur escludendo che la decisione po- tesse avere efficacia di giudicato nel giudizio civile, ha ritenuto che dalla decisione stessa potessero trarsi elementi di giudizio. La sentenza impugnata, poi, ha evidenziato in fatto: − che la società , avendo chiesto - ed ottenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] -proroga del termine di fine dei lavori, era tenuta a completare i lavori previsti nel Piano di Investimenti nel ter- mine del 30 maggio 2005 mentre,nell'ulteriore termine dei 30 giorni successivi, era tenuta a consegnare la documentazione consuntiva completa relativa agli investimenti realizzati di cui al punto 9.6, primo paragrafo, lettera b) del POM; − che la società non aveva contestato che - come rilevato dalla Guardia di Finanza -le dichiarazioni liberatorie dei pagamenti Sez. S1 - R.G. 9202/2021 – CC 09/07/2025 - Pagina nr. 5 di 12 erano state rilasciate in data antecedente al pagamento degli importi fatturati, ma che gli interventi finanziati erano stati tutti ultimati nei termini previsti. − che solo in relazione a due forniture si doveva rilevare che, dopo il rilascio della dichiarazione liberatoria,era avvenuta la parziale restituzione con emissione di note di credito Richiamata la disciplina applicabile ed evidenziato che, avendo agito ex art. 2033 c.c., era onere dell'Amministrazione fornire prova dell'in- debito, la Corte d'appello ha escluso che detta prova fosse stata rag- giunta, osservando che gli interventi programmati erano stati realizzati enegando che assumesse rilevanza il fatto che i pagamenti erano stati effettuati con assegni consegnati ai fornitori prima della scadenza fis- sata - per produrre nei termini previsti le quietanze di pagamento - ma incassati in data posteriore, trattandosi di assegni postdatati. La Corte territoriale, infatti, ha fatto proprie le considerazioni del giudice penale,che aveva ritenuto corretto il rilascio della quietanza al momento della consegna del titolo al fornitore,“posto che in tale mo- mento, trattandosi di assegno bancario, che immediatamente poteva essere posto all'incasso, è avvenuto lo spossessamento del patrimonio dell'imprenditore, restando non rilevante che il materiale incasso per scelta del fornitore, sia avvenuto solo successivamente”. La Corte d'appelloha quindi escluso che la società avesse prodotto dichiarazioni non veritiere tali da indurre in grave errore le Ammini- strazioni,ritenendo fondate le contestazioni solo in ordine alle due for- niture in relazione alle quali era avvenuta la parziale restituzione dei pagamenti. Conseguentemente, la Corte felsinea ha: affermato l ' obbligo della società di restituire solamente la metà delle somme per le quali l'opera finanziata non era stata eseguita, pari ad € 2.930,68; rideterminato la Sez. S1 - R.G. 9202/2021 – CC 09/07/2025 - Pagina nr. 6 di 12 sanzione da irrogare nella misura del 30% di quanto indebitamente percepito, essendo l'indebito inferiore al 10% di quanto finanziato ex art. 3, comma 1, lett. a), Legge n. 898/1986; dichiarato sospesa fino all'avvenuto pagamento la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione ex art. 3, comma 5, Legge n. 898/1986. 6. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Bologna ricorre la [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. È rimasta intimata l'[OSCURATO:PERSONA]- COLTURA. 7. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a due motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, − in relazione all ' art. 360, n. 4, c.p.c., la contraddittorietà della motivazione; − in relazione all ' art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa appli- cazione “delle norme per l'erogazione dei contributi in parola, e specificamente della delibera Giunta regionale [OSCURATO:PERSONA]- gna n. 1914 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] recante "piano regionale di sviluppo rurale 2000-2006. Misura 1.1 "Investimenti nelle Aziende agri- cole - Programma operativo di misura” punti 9.1 e 9.6, come integrato con delibera Giunta regionale [OSCURATO:PERSONA] n. 1459 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] recante "Piano regionale di sviluppo rurale Sez. S1 - R.G. 9202/2021 – CC 09/07/2025 - Pagina nr. 7 di 12 Misura 1.a. Modifica ed integrazione della delibera di [OSCURATO:PERSONA] 1914/00". Come sintetizzato dalla ricorrente, “si esamina la sentenza impu- gnata in relazione alla effettiva dimostrazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], dell'avvenuto pagamento, entro i termini decadenziali fissati, degli in- vestimenti oggetto dei contributi erogati. In particolare evidenzia la contraddittorietà della sentenza laddove pur affermando che il paga- mento effettivo e l'incasso delle somme dovute dall'imprenditore ai propri fornitori sono intervenuti in data successiva al termine fissato (30.5.2005), ha ritenuto tuttavia che la presentazione, entro la mede- sima data della dichiarazione liberatoria da parte dei fornitori unita- mente alle fatture quietanzate sia stato sufficiente per far ritenere pro- vato ed avverato l'avvenuto pagamento dei fornitori, rimanendo irrile- vante ed ininfluente la circostanza della emissione di assegni post da- tati in favore dei fornitori medesimi. Inoltre si contesta la violazione delle vincolanti previsioni di cui alla Delibera n. 1914/2000 in ordine alla dimostrazione dell'effettivo avve- nuto pagamento degli investimenti effettuati pur in presenza di assegni bancari post datati, pacificamente incassati in data successiva alla im- prorogabile e perentoria scadenza del 30.5.2005”. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 18, comma 1, lett. c, e comma 2, L.R. Emilia-Romagna n. 15/1997. Come sintetizzato dalla ricorrente, “si contesta la ritenuta insussi- stenza dell'errore grave, richiesto dalla norma regionale per revocare il finanziamento ed irrogare le sanzioni conseguenti. In particolare si evidenzia la erroneitàdella sentenza che, pur accertando che il paga- mento delle somme dall'imprenditore ai fornitori è intervenuto in data successiva al 30.5.2005, nega la circostanza dell'errore grave, senza Sez. S1 - R.G. 9202/2021 – CC 09/07/2025 - Pagina nr. 8 di 12 considerare che se la Provincia, al momento della presentazione della documentazione fosse stata messa nella condizione di conoscere il reale stato economico e finanziario degli investimenti non avrebbe po- tuto erogare il contribuito. Inoltre si evidenzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 18, comma 2 L.R. [OSCURATO:PERSONA] n. 15/1997. Infine, si evidenzia che la sentenza, in violazione delle norme richiamate (art. 18, co, 1 lett. c) e Del. n. 1914/2000 punto 9.6), pur dando per accertata la circostanza che il flusso di denaro dall'imprenditore al fornitore è intervenuto in data successiva al 30.5.2005, ha ritenuto tuttavia non sussistente il grave errore, posto a fondamento della revoca del finanziamento e della irrogazione delle sanzioni”. 2. I due motivi di ricorso devono essere esaminati congiuntamente, considerata la stretta correlazione, e sono infondati. Nel ritenere sia che la presentazioneentro il termine della dichiara- zione liberatoria da parte dei fornitori,unitamente alle fatture quietan- zate,valesse ad escludere la fondatezza della pretesa azionata dall' o- dierna ricorrente,sia che, a fronte del rilascio della quietanza da parte dei fornitori, risultasseirrilevante il fatto che tale pagamento era av- venuto con emissione di assegni post datati, incassati in data succes- siva al termine fissato per la rendicontazione, la decisione impugnata non è incorsané nella dedotta contraddittorietà della motivazione né, tampoco, nella violazione delle previsioni invocate nel motivo di ricorso. La decisione della Corte felsinea, invece, nel suo percorso argomen- tativo si è espressa in modo convergente rispetto al recente orienta- mento espresso da questa Cortein fattispecie significativamente affine, allorquando è stato chiarito che, in tema di liquidazione delle spese sostenute per l'attuazione di un progetto finanziato con fondi comuni- tari, per il rimborso delle sole spese sostenute è sufficiente che il pa- Sez. S1 - R.G. 9202/2021 – CC 09/07/2025 - Pagina nr. 9 di 12 gamento, avvenuto mediante assegno bancario saldato dopo la sca- denza del termine di rendicontazione, sia stato quietanzato dalla con- troparte, sicché, in presenza di tali presupposti, non è possibile chie- dere la ripetizione, non potendo essere messa in discussionel' effetti- vità del pagamento debitamente quietanzato dalla controparte(Cass., Sez. 1, Sentenza n. 31970 del 17/11/2023). Si è infatti chiarito , in quella sede , che - al di là di ogni riserva sull'immediato effetto solutorio-liberatorio del pagamento a mezzo as- segni - ad assumere concreta rilevanza era la c onsiderazione che il rimborso ottenuto dal soggetto finanziato documentando le spese so- stenute nei confronti dei terzi a mezzo degli assegnie fatture quietan- zate, valeva di per sé a far ritenere assolto l'insieme di oneri posti a carico del soggetto finanziato medesimo, atteso che il rilascio della quietanza ad opera della controparte vale a far ritenere effettuato il pagamento, sicché l'effettività di quest'ultimo non poteva più ritenersi discutibile. Il principio appena sintetizzato risulta applicabile anche al caso in esame: rammentato che il punto 9.6 del [OSCURATO:PERSONA] di sviluppo rurale 2000-2006. Misura 1.a. Investimenti nelle aziende agricole gra- vava il beneficiario del finanziamento di un onere di rendicontazione mediante la produzione di fatture debitamente quietanzate e d e lla di- chiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitriceoppure - si badi bene: solo in alternativa - da documentazione bancaria attestante il pagamento, si deve affermare che, nel momento in cui l ' odierna con- troricorrente aveva assolto a tale onere, producendo le dichiarazioni liberatorie delle ditte fornitrici -come accertato in fatto dal giudice del merito, senza che tale accertamento sia stato censurato -la circostanza dell'avvenuto pagamento doveva ritenersi non più contestabile, risul- Sez. S1 - R.G. 9202/2021 – CC 09/07/2025 - Pagina nr. 10 di 12 tando in tal modo esclusa la fondatezza della successiva pretesa resti- tutoriadell'Ente finanziatore. Né poteva assumere rilevanza il fatto che l ' effettivo incasso degli assegnifosse avvenuto in epoca successiva alla scadenza dell ' obbligo di rendicontazione, tenuto anche conto del fatto chela post-datazione dei titoli - comportando la nullità del patto concluso tra le parti - non avrebbe comunque impedito ai creditor i di esigere immediatamente il pagamentodei titoli medesimi, con la conseguenza che - come corret- tamente rammentato anche dalla decisione impugnata -l'assegno ban- cario postdatato, non diversamente da quello regolarmente datato, era da considerarsi venuto ad esistenza come titolo di credito e mezzo di pagamento al momento stesso della sua emissione, da identificarsi con il distacco dalla sfera giuridica del traente ed il passaggio nella dispo- nibilità del prenditore (Cass. , Sez. 2, Sentenza n. 2160 del 31/01/ 2006). Emerge, in tal modo, la infondatezza anche del secondo mezzo di gravame- dipendente dal primo per ammissione della stessa ricorrente - atteso che la ricostruzione sin qui operata vale ad evidenziare che altrettanto correttamente il giudice del merito non ha ravvisato la sus- sistenza di un “errore grave” ai sensi della L.R. Emilia-Romagna n. 15/1997, dal momento che l'esclusione in radice del carattere “non ve- ritiero” dell'informazione veniva di per sé ad escludere anche la sussi- stenza del suddetto errore. Ratio decidendiche – a ben vedere – vale a rendere irrilevante l ' ul- teriore questione in ordine alla operatività o meno di una proroga del termineper la rendicontazione, essendo la prima ratio espressa dalla Corte d'appello già di per sé sufficiente a sorreggere la sentenza impu- gnata. Sez. S1 - R.G. 9202/2021 – CC 09/07/2025 - Pagina nr. 11 di 12 3. Priva di pregio -con i riflessi che si avrà modo di esporre in punto di spese del giudizio di legittimità -è la deduzione, da parte della con- troricorrente, dell'operatività della preclusione derivante dall'applica- zione del principio del ne bis in idem. Infatti, anche a voler obliterare le indicazioni desumibili dal principio -enunciato da questa Corte - per cui l a sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della Legge n. 898 / 1986 non è equiparabile, alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, a quella pe- nale, sicché la doppia punibilità prevista dagli artt. 2 e 3 della stessa Leggen. 898/1986 non integra una violazione del principio del ne bis in idem (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 10459 del 15/04/2019) , si deve in ogni caso osservare che a venire in rilievo nel caso in esame era, in primo luogo, il profilo della ripetizione delle somme che l'odierna ricor- rente assumeva essere state indebitamente erogate, e cioè un profilo che - ricondotto anche dal giudice di merito all ' art. 2033 c.c. - ha ca- rattere squisitamente restitutorio ed esula da qualsivoglia funzione sanzionatoria. 4. Il ricorso deve quindi essere rigettato. In ordine alle spese del giudizio di legittimità, questa Corte ritiene -in considerazione sia della peculiarità della vicenda, sia del fatto che l'orientamento di questa Corte poc'anzi richiamato si è formato in data posteriore alla proposizione del ricorso, sia della infondatezza dell ' ec- cezione di parte controricorrente riferita al ne bis in idem -che si debba disporne l'integrale compensazione. 5. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presup- posti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulte- riore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", Sez. S1 - R.G. 9202/2021 – CC 09/07/2025 - Pagina nr. 12 di 12 spettando all'Amministrazione giudiziaria verificare la debenza in con- creto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravve- nute di esenzione dal suo pagamento (Cass.,Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.M La Corte, rigetta il ricorso; compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-qua- ter, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012,