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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03104/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1398-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenza n. 1213/2020 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]., innanzi al Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA], per ottenere la restituzione delle somme corrisposte a titolo di quota per l’impianto di depurazione (servizio idrico integrato) e quantificate in € 140,00.

L’attore sostenne di non aver potuto usufruire di predetto servizio non essendo presente l’impianto nella zona di pertinenza.

La società convenuta si difese contestando la pretesa attorea ed invocando il rigetto della domanda. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 7 agosto 2018, accolse parzialmente la domanda attorea ordinando alla [OSCURATO:SOCIETA]. il pagamento di € 126,95 in favore dell’attore. 2.Propose appello la [OSCURATO:SOCIETA]. contestando il difetto di titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio nonché la prescrizione del diritto alla restituzione.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 3 dicembre 2020, dichiarò inammissibile l’appello, in base al disposto dell’art. 339, comma 3 c.p.c., trattandosi di sentenza pronunciata secondo equità ex art. 113 c.p.c..

Osservò in particolare che, pur non discorrendosi di mera esistenza del contratto stipulato ai sensi dell’art. 1342 c.c., cui la giurisprudenza subordinava l’appellabilità, si trattava di questione pur sempre contrattuale in quanto relativa alle somme corrisposte per servizi idrici.

3. Avverso ta le sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione sulla base di un motivo illustrato da memoria.

Considerato che:

4. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 113, comma 2, c.p.c. e 339, comma 3, c.p.c., nonché dell’art. 10 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 2 e 3 c.p.c.

Secondo la ricorrente la Corte territoriale avrebbe erroneamente dichiarato l’inammissibilità dell’appello avendo la controversia ad oggetto un contratto di fornitura pacificamente esistente, nonché stipulato secondo modalità previste dall’art. 1342 c.c.. 5.Il motivo è fondato.

L’art. 339, comma 3, c.p.c. stabilisce che le sentenze pronunciate secondo equità (ex art. 113, comma 2, c.p.c.) sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.

Ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.c., il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non ecceda € 1.100,00, salvo che si tratti di cause derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all’art. 1342 c.c..

L’affermazione del Tribunale, secondo cui sono inappellabili le sentenze che, relative a contratti stipulati ai sensi dell’art. 1342 c.c., trattano questioni legate all’esecuzione del contratto è errata in diritto perché la somma corrisposta attiene all’esecuzione del contratto e dunque ad una questione di rapporto giuridico e non di mera esistenza del titolo (le causa non decise secondo equità sono quelle “derivanti dai rapporti giuridici relativi a contratti…”, prevede la norma).

Il giudice del merito dovrà accertare se il contratto è stato stipulato secondo le modalità dell’art. 1342 e in caso di esito positivo ritenere l’appellabilità della decisione.

6. Pertanto, La Corte accoglie il ricorso come in motivazione, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese di questo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione personale.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese di questo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione personale.

Così deciso in Roma, nella Camera

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1398-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenza n. 1213/2020 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]., innanzi al Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA], per ottenere la restituzione delle somme corrisposte a titolo di quota per l’impianto di depurazione (servizio idrico integrato) e quantificate in € 140,00. L’attore sostenne di non aver potuto usufruire di predetto servizio non essendo presente l’impianto nella zona di pertinenza. La società convenuta si difese contestando la pretesa attorea ed invocando il rigetto della domanda. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 7 agosto 2018, accolse parzialmente la domanda attorea ordinando alla [OSCURATO:SOCIETA]. il pagamento di € 126,95 in favore dell’attore. 2.Propose appello la [OSCURATO:SOCIETA]. contestando il difetto di titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio nonché la prescrizione del diritto alla restituzione. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 3 dicembre 2020, dichiarò inammissibile l’appello, in base al disposto dell’art. 339, comma 3 c.p.c., trattandosi di sentenza pronunciata secondo equità ex art. 113 c.p.c.. Osservò in particolare che, pur non discorrendosi di mera esistenza del contratto stipulato ai sensi dell’art. 1342 c.c., cui la giurisprudenza subordinava l’appellabilità, si trattava di questione pur sempre contrattuale in quanto relativa alle somme corrisposte per servizi idrici. 3. Avverso ta le sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione sulla base di un motivo illustrato da memoria. Considerato che: 4. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 113, comma 2, c.p.c. e 339, comma 3, c.p.c., nonché dell’art. 10 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 2 e 3 c.p.c. Secondo la ricorrente la Corte territoriale avrebbe erroneamente dichiarato l’inammissibilità dell’appello avendo la controversia ad oggetto un contratto di fornitura pacificamente esistente, nonché stipulato secondo modalità previste dall’art. 1342 c.c.. 5.Il motivo è fondato. L’art. 339, comma 3, c.p.c. stabilisce che le sentenze pronunciate secondo equità (ex art. 113, comma 2, c.p.c.) sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia. Ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.c., il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non ecceda € 1.100,00, salvo che si tratti di cause derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all’art. 1342 c.c.. L’affermazione del Tribunale, secondo cui sono inappellabili le sentenze che, relative a contratti stipulati ai sensi dell’art. 1342 c.c., trattano questioni legate all’esecuzione del contratto è errata in diritto perché la somma corrisposta attiene all’esecuzione del contratto e dunque ad una questione di rapporto giuridico e non di mera esistenza del titolo (le causa non decise secondo equità sono quelle “derivanti dai rapporti giuridici relativi a contratti…”, prevede la norma). Il giudice del merito dovrà accertare se il contratto è stato stipulato secondo le modalità dell’art. 1342 e in caso di esito positivo ritenere l’appellabilità della decisione. 6. Pertanto, La Corte accoglie il ricorso come in motivazione, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese di questo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione personale. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese di questo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione personale. Così deciso in Roma, nella Camera
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