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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2000

ECLI:EU:T:2000:186
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 62000B0035 - IT Avis juridique important | 62000B0035 Ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) dell'11 luglio 2000. - [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee. - Ricorso di annullamento - Irricevibilità manifesta. - [OSCURATO:PERSONA]35/00. raccolta della giurisprudenza 2000 pagina II-02917 [OSCURATO:PERSONA] chiave 1 Ricorso di annullamento - Atti impugnabili - Nozione - Atti che producono effetti giuridici - Ricorso diretto contro una decisione confermativa di una precedente decisione non impugnata entro i termini - Nozione di decisione confermativa - Decisione identica adottata previo riesame della situazione - Irricevibilità (Art. 230 CE) 2 Procedura - Spese - Spese superflue o defatigatorie (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 87, n. 3, secondo comma)

[OSCURATO:PERSONA]

1 Costituiscono atti o decisioni impugnabili con ricorso di annullamento ai sensi dell'art. 230 CE soltanto i provvedimenti che producono effetti giuridici vincolanti tali da pregiudicare gli interessi del ricorrente, modificando in maniera sensibile la sua situazione giuridica.

Di conseguenza, è irricevibile il ricorso di annullamento diretto contro una decisione puramente confermativa di una precedente decisione non impugnata entro i termini.

Una decisione è meramente confermativa di una precedente decisione qualora essa non contenga alcun elemento nuovo rispetto ad un atto precedente e non sia stata preceduta da un riesame della situazione del destinatario di tale atto antecedente. (v. punto 8) 2 Occorre applicare l'art. 87, n. 3, secondo comma, del regolamento di procedura del Tribunale e condannare una parte, anche se vittoriosa, a rimborsare all'altra le spese che le ha causato e che siano riconosciute superflue o defatigatorie.

Tali devono essere considerate anche le spese afferenti ad un procedimento avente a sua volta carattere superfluo o defatigatorio. (v. punto 14)

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 62000B0035 - IT Avis juridique important | 62000B0035 Ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) dell'11 luglio 2000. - [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee. - Ricorso di annullamento - Irricevibilità manifesta. - [OSCURATO:PERSONA]35/00. raccolta della giurisprudenza 2000 pagina II-02917 [OSCURATO:PERSONA] chiave 1 Ricorso di annullamento - Atti impugnabili - Nozione - Atti che producono effetti giuridici - Ricorso diretto contro una decisione confermativa di una precedente decisione non impugnata entro i termini - Nozione di decisione confermativa - Decisione identica adottata previo riesame della situazione - Irricevibilità (Art. 230 CE) 2 Procedura - Spese - Spese superflue o defatigatorie (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 87, n. 3, secondo comma) [OSCURATO:PERSONA] 1 Costituiscono atti o decisioni impugnabili con ricorso di annullamento ai sensi dell'art. 230 CE soltanto i provvedimenti che producono effetti giuridici vincolanti tali da pregiudicare gli interessi del ricorrente, modificando in maniera sensibile la sua situazione giuridica. Di conseguenza, è irricevibile il ricorso di annullamento diretto contro una decisione puramente confermativa di una precedente decisione non impugnata entro i termini. Una decisione è meramente confermativa di una precedente decisione qualora essa non contenga alcun elemento nuovo rispetto ad un atto precedente e non sia stata preceduta da un riesame della situazione del destinatario di tale atto antecedente. (v. punto 8) 2 Occorre applicare l'art. 87, n. 3, secondo comma, del regolamento di procedura del Tribunale e condannare una parte, anche se vittoriosa, a rimborsare all'altra le spese che le ha causato e che siano riconosciute superflue o defatigatorie. Tali devono essere considerate anche le spese afferenti ad un procedimento avente a sua volta carattere superfluo o defatigatorio. (v. punto 14)
Sentenza Corte di giustizia UE/2000 — Fons Iuris — Fons Iuris