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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2023

Cassazione n. 27659/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la condanna riportata in primo grado in ordine al reato di cui all'art.610 cod. pen.; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la sussistenza degli elementi, soggettivo e oggettivo, del delitto di violenza privata è inammissibile per la genericità di formulazione e in quanto aspira ad una logicamente preliminare rivalutazione della ricostruzione dei fatti, inammissibile in questa sede di legittimità; rilevato che non assume rilievo, ai fini di una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen., la sopravvenuta modifica del regime di procedibilità della violenza privata di cui all'art. 610 cod. pen, derivante dall'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022, atteso che questo Collegio reputa di dover dare continuità all'orientamento patrocinato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui l'inammissibilità del ricorso, impedendo l'instaurazione del giudizio di impugnazione, non consente al giudice del gravame di appurare la sussistenza di carenze sopravvenute delle condizioni di procedibilità dell'azione penale (Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018 Rv. 273551 - 01, ric.

Salatino); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., è manifestamente infondato dal momento che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elémenti ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag.3 del provvedimento impugnato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 gennaio 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la condanna riportata in primo grado in ordine al reato di cui all'art.610 cod. pen.; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la sussistenza degli elementi, soggettivo e oggettivo, del delitto di violenza privata è inammissibile per la genericità di formulazione e in quanto aspira ad una logicamente preliminare rivalutazione della ricostruzione dei fatti, inammissibile in questa sede di legittimità; rilevato che non assume rilievo, ai fini di una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen., la sopravvenuta modifica del regime di procedibilità della violenza privata di cui all'art. 610 cod. pen, derivante dall'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022, atteso che questo Collegio reputa di dover dare continuità all'orientamento patrocinato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui l'inammissibilità del ricorso, impedendo l'instaurazione del giudizio di impugnazione, non consente al giudice del gravame di appurare la sussistenza di carenze sopravvenute delle condizioni di procedibilità dell'azione penale (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018 Rv. 273551 - 01, ric. Salatino); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., è manifestamente infondato dal momento che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elémenti ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag.3 del provvedimento impugnato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27659/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris