CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09714/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO La Corte di Appello di Catania, con sentenza emessa in data 07/10/2021, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Catania il 15/04/2014, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di riciclaggio ad anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro milleottocento di multa; Considerato che il primo motivo di ricorso, reiterato con la memoria difensiva depositata in cancelleria che chiede l'assegnazione del procedimento alla sezione ordinaria, con il quale si deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti relativi alle emergenze probatorie ritenute con doppia valutazione conforme idonee a dimostrare la riconducibilità all'imputato delle condotte di alterazione dell'autovettura di origine furtiva; ritenuto che il secondo motivo, che contesta aspetti relativi al trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato, poiché l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590); che nel caso di specie il beneficio risulta escluso anche alla luce dei negativi precedenti a carico dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il gittm \,[OSCURATO:PERSONA] j`lutiLkA.) Il Presidente