CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 00962/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] altra parte: Ministero dell'Economia e delle Finanze avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Napoli. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Napoli, quale giudice della riparazione, con l'ordinanza impugnata ha respinto la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita nell’ambito di un procedimento penale per ilreato di associazione mafiosa, dal qual e è stato definitivamente assolto . 2. Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso l'interessato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 314 cod. proc. pen., avendo l’ordinanza impugnata fondato il rigetto dell’istanza su un erroneo presupposto: la declaratoria, all’esito del giudizio di appello, di intervenuta prescrizione in ordine ad uno dei titoli di reato contestati (quello di cui al capo 37, riguardante il delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno), benché lo stesso non avesse formato oggetto delprovvedimento cautelare emesso dal Tribunale di Benevento in data 2.4.2015, a seguito della pronuncia della sentenza di condanna di primo grado: misura la cui efficacia è cessatacon la sentenza di assoluzione pronunciata dalla Corte d’appello di Napoli in data 22.3.2018. 3. Il Procuratore Generale,con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. 4.Si è costituito il Ministero dell’Economia e delle Finanze, concludendo per la reiezione del ricorso. 5. La difesa del ricorrente ha depositato memoria scritta con cui insiste per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è accolto nei termini seguenti. 2. Le doglianze dedotte colgono nel segno, là dove evidenziano , essenzialmente, l’errore in cui è incorso il provvedimento impugnato, nella parte in cui ha rigettato la richiesta di riparazione sulla base della intervenuta declaratoria di prescrizione di uno dei reati contestati nel giudizio di cognizione (capo 37), senza, tuttavia,considerare che il reato prescritto non faceva parte del titolo custodiale per il quale è stata proposta l’istanza di ingiusta detenzione. Nella specie, infatti, l’istanza ha ad oggetto anche il periodo custodiale subito dal [OSCURATO:PERSONA] a seguito dell’ordinanza del Tribunale di Benevento, emessa in data 2.4.2015 nell’ambito del procedimento n. 4577/13 RGNR, per il solo reato contestato al capo 1), vale a dire il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., in ordine al quale l’interessato è stato definitivamente assolto con sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 22.3.2018(divenuta irrevocabile il 6.9.2018). 3. Il principio invocato dall’ordinanza impugnata, secondo cui il diritto alla riparazione non è configurabile qualora, per l’ingiusta detenzione sofferta in relazione a più reati, sia dichiarata l'estinzione per prescrizione di taluni soltanto di essi(Sez. 4, n. 8300 del 10/01/2024, Saverino, Rv. 285871 - 01) , presuppone, appunto, che il singolo reato prescrittosia ricompreso nei capi di accusa posti a fondamento della misura cautelare. Ciò per l’evidente considerazione che l’ingiustizia della detenzione deve essere valutata esclusivamente in relazione ai fatti - reato che hanno costituito il presupposto della misura cautelare custodiale, e non rispetto a tutti i reati oggetto di imputazione nel processo di cognizione. Tale principio trova fondamento nella ratio dell’istituto dell’equa riparazione per ingiusta detenzione , che ha come presupposto – fatta salva l’ipotesi di ingiusta detenzione c.d. esecutiva - l’insussistenza,giudizialmente accertata, dei fatti criminosi che hanno determinato l’adozione della misura restrittiva. Ne consegue che la verifica della spettanza del diritto all’equa riparazione deve essere circoscritta ai soli fatti-reato che hanno giustificato la misura cautelare, con esclusione di eventuali ulteriori reati, pur oggetto di indagine o di imputazione, ma non valutati ai fini cautelari. Solo su tali fatti si innesta la successiva verifica della sussistenza di eventuali comportamenti ostativi (colposi o dolosi) dell’interessato, che abbiano avuto incidenza causale sull’emissione della misura. 4. Nel caso di specie, l’ordinanza del Tribunale di Benevento, da cui è derivato un periodo di detenzione di quasi tre anni(dal 2.4.2015 al 22.3.2018), avevaposto a fondamento della misura soltanto l’ipotesi delittuosa di cui alcapo 1) (art. 416- bis cod. pen.), per cui nessuna incidenza sul titolo cautelare (e sul conseguente periodo detentivo sofferto dal [OSCURATO:PERSONA]) può essere attribuita al reato di cui al capo 37) (violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno ex art. 9, comma 2, l. 1423/1956),dichiarato estinto per prescrizione all’esito del giudizio di cognizione. 5. Pertanto, la valutazione della Corte d’appello, che ha negato la riparazione sulla base della mancata assoluzione per tutti i reati oggetto di imputazione, si pone in contrasto con il principio sopra richiamato e con la corretta interpretazione dell’art. 314 cod. proc. pen., atteso che l’istanza del [OSCURATO:PERSONA] aveva riguardo ad un periodo di detenzione sofferto per reato diverso da quello dichiarato prescritto; quindi, la prescrizione di quest’ultimo non rileva ai fini della valutazione di ingiustizia della detenzione. 6. Le considerazioni che precedono impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata,con rinvio per nuovo esame alla Corte d' a ppello di Napoli, che dovrà valutare la fondatezza dell’istanza di riparazione in relazione alla misura custodiale disposta con la citata ordinanza del Tribunale di Benevento per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen.; provvederà, inoltre,sulla regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli cui demanda anche la regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimi