CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2023
Cassazione n. 22460/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22 settembre 2022 la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del 5 maggio 2022 del Tribunale di Roma, ha rideterminato in anni uno mesi sei e giorni venti la pena complessivamente inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (così riqualificata l'originaria imputazione), 337 cod. pen. nonché 582 e 585 cod. pen. con riferimento all'art. 576 cod. pen.. 2. E' stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale è stato richiesto l'annullamento della decisione per mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., nonostante la sussistenza dei presupposti di legge. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. La sentenza impugnata, ancorché in esito alla riqualificazione in parte qua del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 cit., ha negato l'applicabilità della speciale causa di esclusione della punibilità alla luce della quantità di confezioni di stupefacente rinvenute nella disponibilità del ricorrente, delle modalità del fatto e della condotta successiva all'intervento degli operanti (resistenza a pubblici ufficiali e lesioni personali, elementi tutti tali da escludere che il fatto potesse esser ritenuto di particolare tenuità). Alcuna contraddizione, peraltro, può essere riscontrata con l'avvenuto riconoscimento del già citato comma 5, in quanto i due istituti operano su livelli evidentemente diversi, hanno natura distinta e differenti requisiti applicativi. E' stato infatti più volte osservato che la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. sono fattispecie strutturalmente e teleologicamente non coincidenti, atteso che, mentre ai fini della concedibilità della prima il giudice è tenuto a valutare i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione nonché la quantità e la qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità — come è stato correttamente considerato dalla sentenza impugnata - devono invece essere considerate le modalità della condotta, il grado di colpevolezza da esse desumibile, l'entità del danno o del pericolo, nonché il carattere non abituale della condotta (Sez. 3, n. 18155 del 16/04/2021, Diop, Rv. 281572; Sez. 4, n. 48758 del 15/07/2016, Giustolisi, Rv. 268258). Infine, il Collegio rileva che gli argomenti impiegati nel ricorso a sostegno della domanda sono inammissibili, perché di puro fatto (carattere occasionale dello spaccio, quantità di sostanza, quantità di denaro rinvenuto in casa, assenza di strumenti da taglio per il confezionamento di dosi) e, dunque, esclusi da qualunque valutazione in questa sede. In ogni caso la non marginalità della condotta, in relazione ai parametri di cui all'art. 131-bis cit., è stata appunto individuata nella quantità di confezioni di stupefacente rinvenute nella disponibilità del ricorrente, nelle modalità del fatto e nella condotta successiva all'intervento degli operanti. Alcuna contraddizione risulta quindi sussistente. 4. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14/04/2023