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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00711/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24101/15 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Mugnano di Napoli, v.

G. Brodolini, n. 5 presso lo studio legale [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. - controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

CAMPANIA n. 2819/39/15, depositata in data 24 marzo 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 ottobre 2022dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Contro il rifiuto tacito relativo all’istanza di rimborso per l’Irpef relativo all’anno 2008 opposto dall' A genzia delle E ntrate di Napoli ricorreva, dinanzi alla C.t.p. di Napoli, [OSCURATO:PERSONA] (poi deceduto Din.

Rimb.

IRPEFin data 13/01/2012); instava costui per una richiesta di rimborso (per € 21.407,76) per l’IRPEF trattenuta sull’indennità di fine rapporto operata dal datore di lavoro ENEL quale incentivo all’esodo, in applicazione di un’aliquota pari alla metà di quella determinata dall’ufficio del 23 % ai sensi dell’art. 17, comma quarto-bis del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ora art. 19 stesso d.P.R. n. 917, sostenendo che alla fattispecie andasse applicata l'agevolazione prevista dal regime transitorio introdotto dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e recepita dalle circolari 28/2006 e 10/2007 della Direzione centrale dell'Agenzia delle Entrate.

2. La C.t.p., ove si costituiva anche l’ufficio finanziario, rigettava il ricorso.

3. Contro tale decisione proponeva no appello gli eredi del contribuente ossia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dinanzi la C.t.r del la Campania ove si costituiva anche l’ufficio finanziario; tale Commissione, consentenza n. 2819/39/15, depositata in data 24 marzo 2015, rigettaval'appello.

4. Avverso la sentenza della C.t.r. della Campania, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi del contribuente [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

Si è costituito in giudizio l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 27 ottobre 2022per la quale non sono state depositate memorie.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 23, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con la legge 4 agosto 2006, n. 248 e dell’art. 3, primo comma, Cost.,in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, 4 e 5 cod. p roc . c iv . , l addove si ritiene non operante l'agevolazione prevista dall’art. 19, quarto comma bis, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917» i ricorrenti lamentano l’error in iudicando, l’error in procedendo ed il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, non si è tenuto conto che la proroga del 2010 scaturiva dalla considerazione della stabilizzazione del quadro normativo per consentire a tutti coloro nei confronti dei quali i termini di adesione all'offerta originaria risultavano scaduti di poter riconsiderare la loro scelta iniziale; i n vero, il docum ento , nel prorogare al 15 dicembre 2011 il termine di adesione alla predetta offerta ( ossia quella del 1999 ) per tutti i destinatari dell'offerta originaria, prorogava, appunto , il termine per tutti i lavoratori che non avevano o non avrebbero potuto accedere all'agevolazione di cui al d.l. n. 223 del 2006. 1.2 Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: « V iolazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 23, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 e della circolare in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, 4 e 5 cod. p roc . c iv . , l addove si sostiene che mancherebbe la prova che [OSCURATO:PERSONA] abbia personalmente presentato una istanza di adesione al piano agevolato» i ricorrenti lamentano l’ error in iudicando, l’error in procedendo ed il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, si è ritenuto che dalla documentazione prodotta non si evince che l’ENEL abbia previsto un piano agevolato per coloro che avevano maturato il diritto alla pensione nel 2008 e che gli eredi non hanno dimostrato che [OSCURATO:PERSONA] aveva personalmente presentato un'istanza di adesione al piano agevolato così omettendo, la C.t.r.campana, di considerare il contenuto del comunicato al personale del d icembre 2010 che prevedeva espressamente che tutti i destinatari dell'offerta originaria avevano tempo fino al 15 dicembre 2011 per aderire al piano originario e che [OSCURATO:PERSONA] lo aveva già fatto nel 2008. 1.3 Con il terzomotivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art.111 Cost, degli artt. 115 e 215 cod. proc. civ. e 2704 cod. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, 4 e 5 cod. proc. civ.» i ricorrenti lamentano l’error in iudicando, l’error in procedendo ed il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, si è ritenuta insussistente la prova dell’anteriorità dell’accordo rispetto al d.l. n. 223 del 2006 nonché dell’anteriorità, rispetto alla citata normativa transitoria, della collocazione a riposo del contribuente 1.4 Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: « V iolazione e falsa applicazione ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. in relazione al principiodella soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ.» i ricorrenti lamentano l’error in iudicando, nella parte in cui, nella sentenza impugnata si è statuito sulla compensazione delle spese.

2. I primi tre motivi di ricorso, che per ragioni di connessione possonoessere esaminati unitamente, sono infondati.

Le motivazioni addotte dalla C.t.r. nella gravata sentenza, consentono senz’altro di individuare la ratio decidendi in quanto enunciano, in maniera obiettivamente adeguata, le ragioni che, sia sul piano logico che su quello giuridico, hanno portato al rigetto dell’appello del contribuente.

Invero, è stata superata la prospettazione del contribuente - appellante secondo cui aveva aderito al piano di esodo in data precedente all’entrata in vigore - 4 luglio 2006 - della l. n. 248 del 2006 e che l’incentivo era stato erogato dalla parte datoriale solo nel 2008, tenuto conto peraltro del progetto aziendale del 30/06/1999, prorogato sino al 15/04/2002, nonché del regime transitorio di cui all’art. 36 della legge n. 24 8 del 2006 sul rilievo che il contribuente non avesse provato l’adesione al piano di incentivo all’esodo in data anteriore all’entrata in vigore del d.l. n. 223 del 2006; vieppiù, che l’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non poteva riferirsi temporalmente alla cessazione del rapporto di lavoro del Palumbo avvenuto almeno otto anni dopo (2008), così come il comunicato del dicembre 2010, riguardante rapporti di lavoro cessati successivamente al 2008, e cioè negli anni 2010-2011.

Non pare ravvisabile, dunque, alcun error in iudicando ovvero in procedendo, né alcun omesso esame di fatti decisivi e controversi laddove ci si sia riferito al mancato esame delle risultanze dell’accordo aziendale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e al documento di proroga del 2010.

Il ragionamento seguito dalla C.t.r. campana circa l’inapplicabilità della disposizione agevolativa di cui all’art. 36, comma 23, d.l. n. 223 del 2006, come convertito nella legge n. 248 del 2006 risulta corretto in relazione alle norme applicabili alla fattispecie ed ai principi affermati da questa Corte in materia.

In proposito, la norma in parola prevede che: «Nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 4-bis è abrogato.

La disciplina di cui al predetto comma 4-bis continua ad applicarsi con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nonché con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati in attuazione di atti o accordi, aventi data certa, anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto».

Pertanto, l'art. 19, comma quarto-bis, del d.P.R. n. 917 del 1986, che ha introdotto per i contributi d'incentivo all'esodo dei lavoratori dipendenti un'aliquota dimezzata rispetto a quella per il trattamento di fine rapporto, nonostante la sua abrogazione, è reso ultrattivo dall'art. 36, comma 23, del d.l. n. 223 del 2006, convertito nella legge n. 248 del 2006, in due ipotesi non concorrenti: 1) con riferimento alle somme corrisposte per rapporti di lavoro cessati entro il 3 luglio 2006 (ovvero prima dell'entrata in vigore del d.l. cit.); oppure, alternativamente, 2) con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati dopo tale data, in attuazione di atti o accordi aventi data certa anteriore al 4 luglio 2006.

Sulla base di tali presupposti - tenuti da conto dal giudice d’appello –la giurisprudenza di legittimità, con indirizzo mai contrastato, ha affermato che ove il lavoratore proponga istanza di rimborso dell'IRPEF, calcolata dal datore di lavoro sulla quota integrativa del TFR, assumendo di aver percepito l'indennità come incentivo all'esodo volontario, è tenuto a dimostrare, mediante idonea documentazione, che l'erogazione del contributo è avvenuta a tale titolo e di aver aderito in data antecedente al 4 luglio 2006 al piano di incentivo proposto dal datore di lavoro oppure oggetto di accordo sindacale (Cass. 07/02/2022, n. 3834; Cass. 13/11/2019, n. 29400;Cass. 07/09/2018, n. 21770 ).

Nel caso di specie, il giudice d’appello ha verificato l’insufficienza della documentazione prodotta a sostegno delle ragioni creditorie (da rimborso) allegate dal contribuente, con un giudizio di merito congruamente e logicamente motivato e, quindi, incensurabile in sede di legittimità atteso che il ricorrente n on può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottrat to al sindacato di legittimità.

Né va sottaciuto che, nel processo tributario, «ove la controversia abbia ad oggetto l'impugnazione del rigetto dell'istanza di rimborso di un tributo, il contribuente è attore in senso non solo formale ma anche sostanziale, con la conseguenza che grava su di lui l'onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato» (Cass.13/09/2017, n. 21197).

2. Il quarto motivo è inammissibile, censurandosi con esso la statuizione di condanna del contribuente alle spese di lite sul presupposto (insussistente) che la decisione dei secondi giudici – gravata con il presente ricorso - fosse errata, il che, peraltro, è smentito dalle ragioni sopra esposte.

3. In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rimborsare all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità che liquida in € 2.400,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a tito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24101/15 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Mugnano di Napoli, v. G. Brodolini, n. 5 presso lo studio legale [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. - controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 2819/39/15, depositata in data 24 marzo 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 ottobre 2022dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Contro il rifiuto tacito relativo all’istanza di rimborso per l’Irpef relativo all’anno 2008 opposto dall' A genzia delle E ntrate di Napoli ricorreva, dinanzi alla C.t.p. di Napoli, [OSCURATO:PERSONA] (poi deceduto Din. Rimb. IRPEFin data 13/01/2012); instava costui per una richiesta di rimborso (per € 21.407,76) per l’IRPEF trattenuta sull’indennità di fine rapporto operata dal datore di lavoro ENEL quale incentivo all’esodo, in applicazione di un’aliquota pari alla metà di quella determinata dall’ufficio del 23 % ai sensi dell’art. 17, comma quarto-bis del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ora art. 19 stesso d.P.R. n. 917, sostenendo che alla fattispecie andasse applicata l'agevolazione prevista dal regime transitorio introdotto dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e recepita dalle circolari 28/2006 e 10/2007 della Direzione centrale dell'Agenzia delle Entrate. 2. La C.t.p., ove si costituiva anche l’ufficio finanziario, rigettava il ricorso. 3. Contro tale decisione proponeva no appello gli eredi del contribuente ossia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dinanzi la C.t.r del la Campania ove si costituiva anche l’ufficio finanziario; tale Commissione, consentenza n. 2819/39/15, depositata in data 24 marzo 2015, rigettaval'appello. 4. Avverso la sentenza della C.t.r. della Campania, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi del contribuente [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Si è costituito in giudizio l’Agenzia delle Entrate con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 27 ottobre 2022per la quale non sono state depositate memorie. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 23, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con la legge 4 agosto 2006, n. 248 e dell’art. 3, primo comma, Cost.,in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, 4 e 5 cod. p roc . c iv . , l addove si ritiene non operante l'agevolazione prevista dall’art. 19, quarto comma bis, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917» i ricorrenti lamentano l’error in iudicando, l’error in procedendo ed il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, non si è tenuto conto che la proroga del 2010 scaturiva dalla considerazione della stabilizzazione del quadro normativo per consentire a tutti coloro nei confronti dei quali i termini di adesione all'offerta originaria risultavano scaduti di poter riconsiderare la loro scelta iniziale; i n vero, il docum ento , nel prorogare al 15 dicembre 2011 il termine di adesione alla predetta offerta ( ossia quella del 1999 ) per tutti i destinatari dell'offerta originaria, prorogava, appunto , il termine per tutti i lavoratori che non avevano o non avrebbero potuto accedere all'agevolazione di cui al d.l. n. 223 del 2006. 1.2 Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: « V iolazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 23, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 e della circolare in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, 4 e 5 cod. p roc . c iv . , l addove si sostiene che mancherebbe la prova che [OSCURATO:PERSONA] abbia personalmente presentato una istanza di adesione al piano agevolato» i ricorrenti lamentano l’ error in iudicando, l’error in procedendo ed il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, si è ritenuto che dalla documentazione prodotta non si evince che l’ENEL abbia previsto un piano agevolato per coloro che avevano maturato il diritto alla pensione nel 2008 e che gli eredi non hanno dimostrato che [OSCURATO:PERSONA] aveva personalmente presentato un'istanza di adesione al piano agevolato così omettendo, la C.t.r.campana, di considerare il contenuto del comunicato al personale del d icembre 2010 che prevedeva espressamente che tutti i destinatari dell'offerta originaria avevano tempo fino al 15 dicembre 2011 per aderire al piano originario e che [OSCURATO:PERSONA] lo aveva già fatto nel 2008. 1.3 Con il terzomotivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art.111 Cost, degli artt. 115 e 215 cod. proc. civ. e 2704 cod. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, 4 e 5 cod. proc. civ.» i ricorrenti lamentano l’error in iudicando, l’error in procedendo ed il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, si è ritenuta insussistente la prova dell’anteriorità dell’accordo rispetto al d.l. n. 223 del 2006 nonché dell’anteriorità, rispetto alla citata normativa transitoria, della collocazione a riposo del contribuente 1.4 Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: « V iolazione e falsa applicazione ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. in relazione al principiodella soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ.» i ricorrenti lamentano l’error in iudicando, nella parte in cui, nella sentenza impugnata si è statuito sulla compensazione delle spese. 2. I primi tre motivi di ricorso, che per ragioni di connessione possonoessere esaminati unitamente, sono infondati. Le motivazioni addotte dalla C.t.r. nella gravata sentenza, consentono senz’altro di individuare la ratio decidendi in quanto enunciano, in maniera obiettivamente adeguata, le ragioni che, sia sul piano logico che su quello giuridico, hanno portato al rigetto dell’appello del contribuente. Invero, è stata superata la prospettazione del contribuente - appellante secondo cui aveva aderito al piano di esodo in data precedente all’entrata in vigore - 4 luglio 2006 - della l. n. 248 del 2006 e che l’incentivo era stato erogato dalla parte datoriale solo nel 2008, tenuto conto peraltro del progetto aziendale del 30/06/1999, prorogato sino al 15/04/2002, nonché del regime transitorio di cui all’art. 36 della legge n. 24 8 del 2006 sul rilievo che il contribuente non avesse provato l’adesione al piano di incentivo all’esodo in data anteriore all’entrata in vigore del d.l. n. 223 del 2006; vieppiù, che l’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non poteva riferirsi temporalmente alla cessazione del rapporto di lavoro del Palumbo avvenuto almeno otto anni dopo (2008), così come il comunicato del dicembre 2010, riguardante rapporti di lavoro cessati successivamente al 2008, e cioè negli anni 2010-2011. Non pare ravvisabile, dunque, alcun error in iudicando ovvero in procedendo, né alcun omesso esame di fatti decisivi e controversi laddove ci si sia riferito al mancato esame delle risultanze dell’accordo aziendale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e al documento di proroga del 2010. Il ragionamento seguito dalla C.t.r. campana circa l’inapplicabilità della disposizione agevolativa di cui all’art. 36, comma 23, d.l. n. 223 del 2006, come convertito nella legge n. 248 del 2006 risulta corretto in relazione alle norme applicabili alla fattispecie ed ai principi affermati da questa Corte in materia. In proposito, la norma in parola prevede che: «Nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 4-bis è abrogato. La disciplina di cui al predetto comma 4-bis continua ad applicarsi con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nonché con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati in attuazione di atti o accordi, aventi data certa, anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto». Pertanto, l'art. 19, comma quarto-bis, del d.P.R. n. 917 del 1986, che ha introdotto per i contributi d'incentivo all'esodo dei lavoratori dipendenti un'aliquota dimezzata rispetto a quella per il trattamento di fine rapporto, nonostante la sua abrogazione, è reso ultrattivo dall'art. 36, comma 23, del d.l. n. 223 del 2006, convertito nella legge n. 248 del 2006, in due ipotesi non concorrenti: 1) con riferimento alle somme corrisposte per rapporti di lavoro cessati entro il 3 luglio 2006 (ovvero prima dell'entrata in vigore del d.l. cit.); oppure, alternativamente, 2) con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati dopo tale data, in attuazione di atti o accordi aventi data certa anteriore al 4 luglio 2006. Sulla base di tali presupposti - tenuti da conto dal giudice d’appello –la giurisprudenza di legittimità, con indirizzo mai contrastato, ha affermato che ove il lavoratore proponga istanza di rimborso dell'IRPEF, calcolata dal datore di lavoro sulla quota integrativa del TFR, assumendo di aver percepito l'indennità come incentivo all'esodo volontario, è tenuto a dimostrare, mediante idonea documentazione, che l'erogazione del contributo è avvenuta a tale titolo e di aver aderito in data antecedente al 4 luglio 2006 al piano di incentivo proposto dal datore di lavoro oppure oggetto di accordo sindacale (Cass. 07/02/2022, n. 3834; Cass. 13/11/2019, n. 29400;Cass. 07/09/2018, n. 21770 ). Nel caso di specie, il giudice d’appello ha verificato l’insufficienza della documentazione prodotta a sostegno delle ragioni creditorie (da rimborso) allegate dal contribuente, con un giudizio di merito congruamente e logicamente motivato e, quindi, incensurabile in sede di legittimità atteso che il ricorrente n on può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottrat to al sindacato di legittimità. Né va sottaciuto che, nel processo tributario, «ove la controversia abbia ad oggetto l'impugnazione del rigetto dell'istanza di rimborso di un tributo, il contribuente è attore in senso non solo formale ma anche sostanziale, con la conseguenza che grava su di lui l'onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato» (Cass.13/09/2017, n. 21197). 2. Il quarto motivo è inammissibile, censurandosi con esso la statuizione di condanna del contribuente alle spese di lite sul presupposto (insussistente) che la decisione dei secondi giudici – gravata con il presente ricorso - fosse errata, il che, peraltro, è smentito dalle ragioni sopra esposte. 3. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rimborsare all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità che liquida in € 2.400,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a tito
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