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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2022

Cassazione n. 47610/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i Motivi della decisione

1. La Corte d'appello di Lecce (Sezione distaccata di Taranto), con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per l'omicidio colposo di [OSCURATO:PERSONA], commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, pur parzialmente riformando la sentenza di primo grado in termini di riduzione della pena in ragione dell'accertata condotta colposa della persona offesa (Sorrenti) inseritasi nella seriazione causale dell'evento.

Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo, con il quale si deducono violazione di legge e vizi motivazionali richiamando un consolidato principio sancito dalla Suprema Corte.

Trattasi del principio per il quale, in tema di circolazione stradale, il concetto di malessere, che giustifica la sosta sulla corsia di emergenza ai sensi dell'art. 157, comma 1, lett. d), cod. strada, non si esaurisce nella nozione di infermità, incidente sulla capacità intellettiva e volitiva dell'agente, o nell'ipotesi del caso fortuito, ma comprende l'incoercibile necessità fisica, anche transitoria, di soddisfare un bisogno fisiologico, pur se non dipendente da malfunzionamento organico, che non consente di proseguire la guida con il dovuto livello di attenzione e che impone al soggetto, per concrete esigenze di tutela di sé e degli altri utenti della strada, di interromperla (il riferimento esplicito del ricorrente è a Sez. 4, n 19170 del 13/03/2012, Nielsen, Rv. 252681, che ribadisce principio già affermato e ulteriormente ribadito, si veda in merito, ex plurimis, proprio in fattispecie di omicidio colposo, Sez. 4., n. 13124 del 19/02/2019, Cirilli, Rv. 275708).

2. Il ricorso è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Invero, l'unica censura integra un «non motivo» in quanto, nonostante la formulazione della rubrica, non deduce vizi motivazionali né violazioni di legge ovvero altre censure contemplate dall'art. 606 cod. proc. pen.

Il ricorrente si limita difatti a effettuare una mera riproposizione di un principio di diritto sancito dalla giurisprudenza di legittimità (come innanzi evidenziato) e all'inammissibile richiesta rivolta alla Suprema Corte di assolvere al gravoso compito, proprio del giudice di merito, di verificare, alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale, se il comportamento dell'imputato abbia integrato le ipotesi di negligenza o imprudenza ascrittegli (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano ex plurimis: Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584, e, tra le più recenti, Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti, in motivazione; si veda altresì Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche al ricorso per cassazione).

3. A quanto innanzi deve altresì aggiungersi il profilo d'inammissibilità derivante dal mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla ritenuta responsabilità dell'imputato.

3.1. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilnnente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

3.2. Orbene, diversamente da quanto prospettato, la Corte territoriale, peraltro in ipotesi di c.d.

«doppia conforme», senza trascurare né violare il principio invocato dalla difesa, ha chiarito che l'imputato ha parcheggiato il proprio [OSCURATO:PERSONA] 190 sul margine destro della carreggiata in parte occupando la corsia del proprio senso di marcia di una strada statale priva di corsia di emergenza, poco dopo le ore 5 e senza provvedere a attivare alcun dispositivo di segnalazione, così innescando la seriazione causale del tamponamento da parte della vettura condotta dalla persona offesa sopraggiunta nello stesso senso di marcia e in assenza di sbandamento alcuno.

4. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Lecce (Sezione distaccata di Taranto), con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per l'omicidio colposo di [OSCURATO:PERSONA], commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, pur parzialmente riformando la sentenza di primo grado in termini di riduzione della pena in ragione dell'accertata condotta colposa della persona offesa (Sorrenti) inseritasi nella seriazione causale dell'evento. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo, con il quale si deducono violazione di legge e vizi motivazionali richiamando un consolidato principio sancito dalla Suprema Corte. Trattasi del principio per il quale, in tema di circolazione stradale, il concetto di malessere, che giustifica la sosta sulla corsia di emergenza ai sensi dell'art. 157, comma 1, lett. d), cod. strada, non si esaurisce nella nozione di infermità, incidente sulla capacità intellettiva e volitiva dell'agente, o nell'ipotesi del caso fortuito, ma comprende l'incoercibile necessità fisica, anche transitoria, di soddisfare un bisogno fisiologico, pur se non dipendente da malfunzionamento organico, che non consente di proseguire la guida con il dovuto livello di attenzione e che impone al soggetto, per concrete esigenze di tutela di sé e degli altri utenti della strada, di interromperla (il riferimento esplicito del ricorrente è a Sez. 4, n 19170 del 13/03/2012, Nielsen, Rv. 252681, che ribadisce principio già affermato e ulteriormente ribadito, si veda in merito, ex plurimis, proprio in fattispecie di omicidio colposo, Sez. 4., n. 13124 del 19/02/2019, Cirilli, Rv. 275708). 2. Il ricorso è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Invero, l'unica censura integra un «non motivo» in quanto, nonostante la formulazione della rubrica, non deduce vizi motivazionali né violazioni di legge ovvero altre censure contemplate dall'art. 606 cod. proc. pen. Il ricorrente si limita difatti a effettuare una mera riproposizione di un principio di diritto sancito dalla giurisprudenza di legittimità (come innanzi evidenziato) e all'inammissibile richiesta rivolta alla Suprema Corte di assolvere al gravoso compito, proprio del giudice di merito, di verificare, alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale, se il comportamento dell'imputato abbia integrato le ipotesi di negligenza o imprudenza ascrittegli (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano ex plurimis: Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584, e, tra le più recenti, Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti, in motivazione; si veda altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche al ricorso per cassazione). 3. A quanto innanzi deve altresì aggiungersi il profilo d'inammissibilità derivante dal mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla ritenuta responsabilità dell'imputato. 3.1. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilnnente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 3.2. Orbene, diversamente da quanto prospettato, la Corte territoriale, peraltro in ipotesi di c.d. «doppia conforme», senza trascurare né violare il principio invocato dalla difesa, ha chiarito che l'imputato ha parcheggiato il proprio [OSCURATO:PERSONA] 190 sul margine destro della carreggiata in parte occupando la corsia del proprio senso di marcia di una strada statale priva di corsia di emergenza, poco dopo le ore 5 e senza provvedere a attivare alcun dispositivo di segnalazione, così innescando la seriazione causale del tamponamento da parte della vettura condotta dalla persona offesa sopraggiunta nello stesso senso di marcia e in assenza di sbandamento alcuno. 4. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle
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